Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16975 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16975 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NASSER MOHAMED nato il 15/07/1984 a AHIAF( MAROCCO)

avverso la sentenza del 16/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

Fatto e diritto

Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Catanzaro confermato la sentenza del
Tribunale di Castrovillari che aveva condannato Mohamed Nasser alla pena di un anno di reclusione
per il reato di cui all’art. 385 cod. pen..
Per mezzo del difensore, l’imputato impugna la decisione lamentando l’erronea applicazione
dell’art. 385 cod. pen. perché, in presenza dello stato di necessità addotto dall’imputato, i giudici
avrebbero dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e la
mancanza di motivazione sulla dedotta causa di giustificazione.
Il ricorso è inammissibile. La Corte di merito ha evidenziato come fosse rimasta del tutto

tanto più che il ricorrente aveva con sé una prescrizione medica del giorno precedente e, comunque,
sul rilievo che la giustificazione allegata era inidonea a configurare lo stato di necessità che può
scriminarne la condotta solo in presenza di un pericolo per la persona.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si
ritiene conforme a giustizia determinare in euro tremila.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 giugno 2017

sfornita di prova l’allegazione difensiva – che cioè, l’imputato si era allontanamento dal percorso che
avrebbe dovuto condurlo in Ospedale per farsi validare una prescrizione medica ai fini di esenzione –

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