Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16975 del 13/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16975 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HALILOVIC ADRIANO N. IL 07/03/1980
avverso il decreto n. 8/2015 CORTE APPELLO di GENOVA, del
14/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/04/2016

Ricorre il difensore di Halilovic Adriano avverso il decreto della Corte di Appello di Genova, sez.
misure di prevenzione, dei 14,7.2015, che confermò il decreto di confisca di alcuni beni
emesso nei confronti del ricorrente dai locale tribunale il 22a1„2015 deducendo, sotto un primo
profilo, la nullità del procedimento di appello per vizio di notifica dei decreto del Tribunale e
della citazione in appello, in particolare per la mancata osservanza degli adempimenti previsti
dall’art. 169 cod. proc. Pen.; sotto un secondo profilo, il difetto di motivazione in ordine ai
presupposti della confisca, per la mancata considerazione, da parte della Corte di Appello, dei
documenti offerti dall’interessato per dimostrare che patrimonio oggetto di confisca
apparteneva ad un terzo.
Il ricorso è inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza.
Quanto alle questioni processuali, quella relativa alla notifica del provvedimento di primo grado
è ricollegata dalla difesa alla presunta erroneità della valutazione del tribunale circa l’avvenuto
passaggio in giudicato del provvedimento di confisca a causa dell’inutile spirare dei termini
dell’appello. In realtà è facile obiettare che l’appello si è effettivamente celebrato e che il
giudice di secondo grado ha deciso nel merito, talché nei suddetti termini le doglianze difensive
sono addirittura incomprensibili. Quanto all’inosservanza delle regole stabilite dal codice di rito
per le notifica in caso di irreperibilità del destinatario, le deduzioni del ricorrente sono
assolutamente vaghe; non è specificato in ricorso quale dei vari adempimenti previsti dall’ad,
159 cod. proc. Pan. non sarebbe stato osservato, limitandosi la difesa a richiamare
astrattamente la generale disciplina normativa. Ben diversamente puntuali, al riguardo sono le
interlocuzioni del PG deducente, che ha ricostruito la procedura di notifica secondo scansioni
che ne dimostrano la piena ritualità. Quanto al secondo motivo, la Corte di merito argomenta
con valutazioni del tutto esenti da vizi logico giuridici in ordine alla sproporzione tra redditi e
patrimonio del ricorrente. La difesa non contesta in definitiva tali valutazioni, ma si limita a
rilevare che il patrimonio sequestrato sarebbe di proprietà di un terzo, ciò che peraltro
determinerebbe un evidente difetto di le_gittimazione del ricorrente a far valere i vizi del
decreto di confisca.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto- dichiarato inammissibile, con
la condanna dei ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento (Alle: spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di
colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paoamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13/04/2016„
li Presidène stlnsore

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