Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16974 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16974 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
OLIVERI FRANCESCO nato il 05/02/1985 a PALERMO
RASA DOMENICO nato il 02/05/1964 a PALERMO

avverso la sentenza del 14/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna
di Francesco Oliveri e Domenico Rasa alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno per i
reati di tentata truffa, resistenza e lesioni loro rispettivamente ascritti.
2.Francesco Oliveri denuncia la manifesta illogicità della dichiarazione di colpevolezza in
relazione al reato di tentata truffa perché fondata solo dichiarazioni di un teste che aveva assistito ai
fatti da lontano e non era stato, dunque, in grado di comprendere cosa fosse accaduto tra la
presunta persona offesa e l’odierno ricorrente; con riguardo al reato di resistenza denuncia la
mancata applicazione della esimente di cui all’art. 393 bis cod. pen. poiché l’imputato si era dato
istintivamente alla fuga all’arrivo dei verbalizzanti non avendo compreso la ragione del loro

3.Francesco Rasa denuncia la violazione di legge e vizio di motivazione per l’affermata
responsabilità in ordine al reato di tentata truffa non essendo stati sottoposti a perizia i monili che il
Rasa aveva tentato di vendere e, pertanto, il presupposto della loro falsità integrante gli artifici e
raggiri in danno dell’acquirente. Analoghi vizi inficiano il diniego di applicazione delle circostanze
attenuanti generiche, in presenza delle precarie condizioni economiche dell’imputato e della
circostanza che alcun danno era derivato alla persona offesa dal reato.
4.1 ricorsi sono inammissibili.
5.11 ricorso dell’Oliveri e il primo motivo di ricorso del Rasa sono connotati dalla genericità e la
manifesta infondatezza delle addotte censure che si risolvono in una proposizione meramente
assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello che ha esaminato le medesime
censure oggi proposte come motivo di ricorso e che è pervenuta, sulla scorta delle dichiarazioni rese
dal Traina, vittima del tentativo di truffa, alla puntuale ricostruzione dei fatti che, per le loro concrete
modalità esecutive (l’avvicinamento di una persona anziana; il tentativo di vendergli merce del
presunto valore di 15.000,00 euro; la confusione nella quale veniva indotto l’anziano che tentava di
sottrarsi all’acquisto richiamando così l’attenzione dei passanti che avvertivano le forze dell’ordine),
costituiscono condotte chiaramente sussumibili nella fattispecie di cui all’art. 56-640 cod. pen. a nulla
rilevando il mancato accertamento sul reale valore della merce offerta in vendita che, per le stesse
modalità dell’offerta, non poteva, secondo le ragionevoli argomentazioni dei giudici a quibus, avere il
decantato valore.
6. E’ accertato, poi, gli agenti di Polizia erano intervenuti per evitare la commissione di un reato
in danno del Traina e tanto vale a legittimarne l’intervento al quale l’Oliveri ha opposto non già la
fuga ma una reazione violenta, colpendo al torace ed al ginocchio gli agenti che tentavano di
bloccarlo: da qui la manifesta infondatezza della censura che investe la mancata applicazione dell’art.
393 bis cod. pen..
7. Sono palesemente infondate le deduzioni svolte nel secondo motivo di ricorso del Rasa e che
involgono un profilo della regiudicanda rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e
sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso
dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione.
La Corte territoriale ha, in vero, denegato le circostanze attenuanti generiche richiamando i
precedenti penali dell’imputato, richiamo che, al di là della contestazione della recidiva – che proietta
in avanti nel tempo il giudizio di pericolosità evincibile dalla personalità dell’imputato -, è legittimo
perché sintomatico dalla capacità a delinquere dell’imputato che costituisce uno dei criteri ai quali
l’art. 133 cod. pen. e l’art. 62 -bis cod. pen. ancorano le valutazioni del giudice (cfr. Sez. 5, n. 39473
del 13/06/2013, Paderni, Rv.257200).
8.All’inammissibilità dell’impugnazione consegue per legge la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila ciascuno.

sopraggiungere.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il g. 14 dicembre 2017

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