Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16974 del 13/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16974 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VACCARO FRANCESCO N. IL 16/05/1985
VESTOSO FABIO N. IL 01/10/1980
avverso l’ordinanza n. 2424/2014 TRIB.SEZ.DIST. di CASERTA, del
25/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/04/2016

Ritenuto in fatto
1.Ricorre il difensore di Vaccaro Francesco e Vestoso Fabio, imputati come in atti nel
procedimento penale or. 2424/2014, avverso Vordinanza di rigetto della richiesta di messa alla
prova emessa nei loro confronti dai Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
2.11 giudice territoriale ricorda che i due imputati erano stati trovati in possesso di 14182
calzature con marchio Hogan contraTfatto rileva l’assoluta inadeguatezza dell’offerta
risarcitoria cumulativamente avanzata da entrambi per un ammontare di C 2500, offerta
rifiutata dalla persona offesa; considera, a carico dei Vaccaro i precedenti penali specifici e la
probabilità di recidiva
3.Con un unico, articolato motivo la difesa deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di
motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 606 lett. B) c) ed e) cod. proc. Peri.
il tribunale avrebbe errato nei pretendere Vintearalità dei risarcimento del danno, non richiesta
in realtà della disposizione dell’ad, 168 bis cod. oien, che attribuirebbe piuttosto rilevanza ad
un impegno risarcitorio dell’imputato comunque apprezzabile in relazione alla circostanze del
caso concreto e alle sue possibilità economiche;eccepisce inoltre, con riferimento al solo
Vaccaro l’illegittima considerazione dei suoi precedenti penali, che finirebbe per svuotare di
contenuto l’art. 168 bis cod. pen., .rendendolo una sorta di duplicazione dell’art. 163 cod. pen.
Sono stati prodotti motivi aggiunti.
Considerato in ciAritto
1.Va preliminarmente rilevato che il collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale ormai
maggioritario, e comunque preferibile„ che ritiene l’autonoma impugnabilità di tutti i
provvedimenti sulla richiesta di messa alla prova, e quindi anche delle ordinanze di rigetto.
(cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4586 dei 20/10/2015 Cc. (dep. 03/02/2016) Rv.
265627 Dove la precisazione, l’ordinanza di rigetto dell’istanza di messa alla prova deve
ritenersi autonomamente impugnabile dall’imputato con ricorso per cessazione, in quanto l’art.
464 quater, comma settimo, cod. proc, pen., nei prevedere, in materia, la deroga al principio
generale di cui all’art. 586 cod. proc. pen., non distingue tra provvedimento di accoglimento o
di rigetto),
2.Tanto premesso, va rilevata l’infondatezza del ricorso.
2.1.11 tribunale non ha affatto interpretato l’art. 168 bis nel senso che il risarcimento del danno
che costituisce uno dei possibili presupposti per l’applicazione dell’istituto della messa alla
prova debba essere integrale, ma ha rilevato devidente inadeguatezza dell’offerta risarcitoria
rispetto alla dimensione economica dei gatto di reato e, in effetti, mettendo a confronto la
somma di C 2500 con il presumibile valore di ben 14182 calzature, la valutazione non presta li
fianco ad alcuna censura di legittimità;
2.2. La valutazione dell’inadeguatezza dell’offerta rísarcitoria è dirimente per entrambi gli
imputati. Si può per completezza aggiungere, per quei che riguarda il solo Vaccaro, che ai
sensi dell’art. 464 quater Codice di Procedura Penale la sospensione del procedimento con
messa alla prova è disposta alla stregua dei parametri di cui all’articolo 133 dei codice penale,
e della valutazione prognostica sulla probabilità di recidiva; le contrarie deduzioni difensive
non tengono quindi conto delle esplicite indicazioni normative..
Alla stregua delle precedenti considerazioni / N ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti
statuizioni sulle spese al sensi dell’art. 515 coc.L proc. per.
P.Q,M.
Rigetta il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese orocessuall
Così deciso in F,’,oma, nella carriera di consiglio, il 3/04/2016,
sore
Il Presiden . !O>

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