Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16973 del 14/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16973 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SERAFINI LORENZO nato il 27/01/1980 a PESARO

avverso la sentenza del 04/04/2017 del GIP TRIBUNALE di PESARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO
1. Lorenzo Serafini, con ricorso sottoscritto personalmente, chiede l’annullamento della
sentenza indicata in epigrafe con la quale tribunale di Pesaro, su richiesta dell’imputato concordata
con il pubblico ministero, gli ha applicato la pena di anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro
13.000,00 di multa due di reclusione, concessegli le circostanze attenuanti generiche, e unificati i
reati ex art. 81, comma 2, cod. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990
per avere detenuto, a fini di cessione a terzi, sostanze stupefacenti, in parte suddivise in dosi,
costituite da gr. gr. 67,89 di cocaina e gr. 11,00 circa di hashish, in Pesaro il 20 luglio 2016.
2. Il ricorrente, con unico e sintetico motivo di ricorso, denuncia la mancanza di motivazione
sulla mancata qualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo
intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce
l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del
fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua
qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti
di cui all’art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, PKoumya, Rv. 234824). A tale
verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede la
qualificazione giuridica del fatto in presenza di un quantitativo di sostanza stupefacente detenuta
(pari a 215,6 dosi medie di cocaina e 118,24 dosi medie di hashish) che, già a prima vista, appare
fatto connotato da aspetti di gravità tale da escludere la lieve entità dell’offesa che giustifica la
sussunzione del fatto nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
4.All’inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr.
art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il g. 14 dicembre 2017

3. Il ricorso è originariamente inammissibile, in quanto propone motivi non consentiti. In sede

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA