Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16972 del 14/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16972 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO CARMELO nato il 26/05/1978 a CATANIA
avverso la sentenza del 27/04/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
Data Udienza: 14/12/2017
FATTO E DIRITTO
1. Carmelo Russo chiede l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe
con la quale la Corte di appello di Catania ha rideterminato a suo carico la pena
in quella di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in
relazione al reato di cui all’art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990.
2.11 ricorrente, con unico e sintetico motivo di ricorso, denuncia la
mancanza e illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio per
3. Il ricorso è inammissibile per l’assoluta genericità del motivo, che si
esaurisce in un enunciato meramente assertivo della esistenza del vizio e che,
pertanto, non assolve all’onere di ragionata critica della decisione impugnata
onde sottometterla al vaglio della Corte di legittimità, a fronte di una congrua
motivazione della sentenza impugnata che, ai fini del diniego delle circostanze
innominate, ha richiamato le caratteristiche, organizzate e professionali,
dell’attività di spaccio ascritta all’imputato.
4.All’inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00,
considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr.
art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n.
186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il g. 14 dicembre 2017
, e
la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.