Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16970 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16970 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAUGERI ALFIO MIRKO nato il 16/12/1988 a CATANIA

avverso la sentenza del 26/05/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO

1. È impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la condanna di
Alfio Mirko Maugeri alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato
previsto dall’articolo 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell’imputato lamentando
vizio di violazione di legge e vizio di illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta identificazione
dell’imputato come autore delle cessioni; manifesta illogicità della motivazione in relazione al
mancato contenimento della pena nel minimo edittale ed alla mancata applicazione delle circostanze
attenuanti generiche.

difensive che non si confrontano con la motivazione posta a fondamento della identificazione del
ricorrente, quale autore delle cessioni unitamente ad un complice separatamente giudicato, e
rivenienti non solo dalla descrizione fattane dagli acquirenti della sostanza stupefacente ma anche
dalla individuazione compiuta dagli agenti di polizia che assistevano alla cessione riuscendo anche a
udire il prezzo del corrispettivo richiesto in pagamento. La motivazione della sentenza, che non è
manifestamente illogica, valorizza una serie di convergenti e gravi indizi al cospetto dei quali il
ricorrente oppone una lettura parziale delle risultanze processuali.
4.5ono manifestamente infondati i motivi che attaccano la congruità del trattamento
sanzionatorio e il diniego delle generiche, elementi che involgono un profilo della regiudicanda,
rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando
risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica
motivazione. I giudici di appello hanno ragionevolmente motivato l’entità della pena richiamando la
gravità del fatto, connotato dallo svolgimento di attività di spaccio svolta senza remora alcuna sulla
pubblica via, offrendo in vendita lo stupefacente ad occasionali passanti e le condanne pregresse del
ricorrente, ritenute ostative all’applicazione delle circostanze innominate. Tale motivazione,
incentrata sulla verifica in concreto della gravità del fatto e del giudizio di pericolosità del suo autore,
tiene conto delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull’obbligo di specifica motivazione che
incombe sul giudice ai fini della concreta determinazione della pena e del diniego delle circostanze
attenuanti generiche che si sottrae a rilievi in sede di legittimità allorquando il supporto
motivazionale sul punto, come nel caso in esame, sia aderente ad elementi tratti obiettivamente
dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto.
5.All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il g. 14 dicembre 2017

3.11 ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza delle argomentazioni

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