Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1697 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1697 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CAIRO FRANCESCO N. IL 11/02/1974
avverso la sentenza n. 10067/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per i

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. if).•.:
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Data Udienza: 12/12/2012

RITENUTO IN FATTO
I. Con sentenza 28.12.2011, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della
sentenza dei Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale – per quanto
interessa in questa sede – ha ridotto la pena ad anni quattro, mesi due e giorni venti di
reclusione ed €. 16.000 di multa nei confronti di Cairo Francesco, ritenuto responsabile
del reato di cui agli aitt. 110 e 81 cpv cp e 73 comma 1 e 1 bis del DPR n. 309/1990
(concorso in illecito acquisto, detenzione e cessione continuata di cocaina a più
persone).

2. I giudici di merito – sempre per quel che strettamente interessa in questa sede
– hanno considerato che correttamente era stata esclusa l’attenuante di cui al quinto
comma dell’art. 73 del DPR 309/1990 tenuto conto del carattere organizzato con
ripartizione di ruoli e del carattere serrato e continuativo dell’attività, concentrata in
ristretto ambito temporale, mediante utilizzo di più soggetti. La Corte napoletana ha
poi escluso la sussistenza delle condizioni per applicare l’attenuante di cui all’art. 73
settimo comma DPR 309/1990 motivando sul rilievo che l’imputato si era limitato ad
arricchire il quadro delle conoscenze già assunte all’esito delle indagini indicando alcuni
dei concorrenti in corso di identificazione al momento dell’interrogatorio di garanzia,
ma non aveva tenuto un comportamento concreto tale da evitare che l’attività
criminosa – già interrotta dagli arresti degli organizzatori – fosse portata ad ulteriori
conseguenze.
3. Per l’annullamento della sentenza, il Cairo ha proposto ricorso per Cassazione
denunziando la violazione dell’art. 73 quinto comma del DPR n. 309/1990 e dell’art. 73
settimo comma, nonché il vizio di motivazione, rimproverando sostanzialmente alla
Corte di merito di avere errato nel negare, attraverso una motivazione Illogica e
contraddittoria, le predette attenuanti, di cui invece sussistevano tutti i presupposti
(modestia detta complessiva condotta dell’imputato, assoluta incertezza sulla quantità
e qualità di sostanza quanto alla prima; spontaneità ed efficacia rilevante della
collaborazione, quanto alla seconda).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il ricorso – che in effetti ripropone le medesime doglianze avanzate con l’atto di
appello – è manifestamente infondato sotto ogni profilo.
Il controllo dei giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza
strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico
argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (tra le varie, dr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass.
6.6.06 n. 23528). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della
motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente,
cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di

2

legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando
ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive
che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del
convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007;
Cessazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).
Nel caso in esame la Corte di merito, attraverso un percorso logico esauriente e

per evidenti esigenze di sintesi espositiva – è sufficiente rinviare alle argomentazioni
riportate sopra in narrativa sub 2.
E’ comunque appena il caso di rimarcare, quanto al tema dell’attenuante di cui al
quinto comma dell’art. 73, che l’assenza di elementi dai quali desumere per ciascun
episodio la quantità di sostanza consegnata (di cui parla la sentenza impugnata a pag.
4 e che l’imputato sottolinea a sostegno della sua censura) viene neutralizzatoidalla
stessa Corte napoletana in base al rilievo del numero consistente di cessioni acclarato
nel corso delle singole conversazioni, del ragguardevole quantitativo sequestrato in
data 21.4.2007, e del grado di purezza dello stesso, sintomo di diretto contatto con
organizzati fornitori. (cfr. pag. 4 sentenza impugnata).
In definitiva, l’impugnazione oggi proposta tende a sollecitare un inammissibile
sindacato sulle scelte che il giudice di merito ha operato attraverso un percorso
argomentativo completo ed assolutamente privo di salti logici.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della parte
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
delle sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma dl C. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 12.12.2012.

assolutamente privo di contraddizioni ha chiarito tutte le questioni oggi riproposte e –

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