Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16969 del 30/03/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16969 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
• Russo Mario nato a Napoli il 23/12/1943
c/ Russo Ida nata a Napoli 1’08/08/1943
avverso l’ordinanza in data 23/06/2015 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Monza
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Giuseppe Corasaniti che ha concluso chiedendo l’inammissibilità
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23.06.2015 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Monza disponeva – sentite le parti – l’archiviazione del procedimento
n.13727/2014 R.G. N.R. – n. 1321/2015 R.G.G.I.P. in relazione al reato di cui
all’art.646 cod. pen. – iscritto a carico di Russo Ida – in accoglimento di
conforme richiesta del P.M. in favore del quale disponeva l’immediata
restituzione degli atti.
Evidenziava a riguardo che non ravvisava l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11
(peraltro neppure indicata dal PM) e che era pertanto improcedibile l’azione
penale per tardività della querela depositata il 13/10/2014 dalla parte offesa

Data Udienza: 30/03/2016

Russo Mario, trattandosi di fatti a quest’ultimo noti in data antecedente
all’11/07/2014.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Russo
Mario sulla base di tre motivi:
violazione e falsa applicazione dell’art.124 cod. pen. in relazione all’art.
606 lett. b) e c) cod. proc. pen. ed art. 111 Cost. con riferimento alla data
di conoscenza dei fatti oggetto di querela, erroneamente individuata dal
gip;

comma 2 cod. proc. pen in relazione all’art. 606 lett. b) e c) cod. proc.
pen. per omessa audizione di esso opponente all’archiviazione, attesa la
mancata ricezione dell’avviso ex art. 409 secondo comma cod. proc. pen;
violazione e falsa applicazione dell’art. 61 n.11 e 646 ultimo comma cod.
pen. in relazione all’art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. avendo il gip
omesso di procedere d’ufficio, dovendo trovare applicazione l’aggravante
basata sull’abuso di rapporto di fiducia a causa della stretta parentela tra
Russo Ida e la sorella Ada, defunta (secondo la prospettazione di parte
“l’astuta Ida, con il pretesto di tutelare gli interessi della sorella, si è fata
cointestare tutti i rapporti bancari e, alla sua morte, si è appropriata del
suo patrimonio”).
Il Procuratore Generale ha presentato richiesta scritta motivata di dichiarazione
d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il provvedimento di
archiviazione può essere impugnato per cassazione nei soli casi di mancato
rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, con la conseguenza che
è inammissibile il ricorso proposto per vizio di motivazione o per travisamento
dell’oggetto o per omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite (da
ultimo Cass. sez. 6, sent. n. 52119 del 14/11/2014 – dep. 16/12/2014 – Rv.
261681).
Nel caso di specie l’unico motivo ammissibile è quindi il secondo, sostenendo il
ricorrente di non aver ricevuto l’avviso di cui all’art. 409, secondo comma cod.
proc. pen. in quanto persona offesa dal reato.
L’esame degli atti evidenzia invece che l’avviso in questione è stato regolarmente
notificato al difensore di fiducia, nominato procuratore speciale, presso il quale il
ricorrente aveva eletto domicilio; il difensore, presente all’udienza tramite

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violazione e falsa applicazione degli artt. 127 comma 3 e 5 nonché 409

sostituto processuale, ha regolarmente evidenziato le proprie ragioni e formulato
le richieste in merito, come risulta dal verbale di udienza, nel quale si dà atto
della regolare instaurazione del contraddittorio.
Gli altri due motivi, il primo ed il terzo, sono inammissibili perché relativi alla
valutazione degli atti ed a circostanze di fatto acquisite al procedimento.

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, segue, a norma dell’articolo

procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 1.500,00 a titolo
di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 30 marzo 2016

Il Consigliere estensore

Il Presi1bnte

616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del

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