Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16969 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16969 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORGANTE FRANCO nato il 29/10/1959 a MAGLIANO DE’ MARSI

avverso la sentenza del 05/05/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila, concessegli le circostanze
attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata recidiva, applicata la diminuente del
rito abbreviato, ha determinato in mesi otto di reclusione la pena inflitta a Franco Morgante per il
reato di cui all’art. 385 cod. pen..

2.Contro la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando la erroneità
della sentenza in punto di determinazione della pena perché, elisa la recidiva, la Corte avrebbe
dovuto riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e rideterminare la pena in

3.11 ricorso va dichiarato inammissibile perché le delineate censure, oltre che generiche, sono
manifestamente infondate.

4. La Corte di merito, ha motivato il giudizio di pericolosità posto a fondamento della recidiva
richiamando i reiterati precedenti dell’imputato ostativi a formulare un giudizio di occasionalità della
commissione del fatto reato ascrittogli, valutazione ritenuta preclusiva anche al giudìzio di prevalenza
delle pur concesse circostanze attenuanti generiche. 1 rilievi della difesa involgono un profilo della
regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice
di merito e sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto da adeguata motivazione, quale
quella svolta nella sentenza impugnata sui punti di gravame.

5.All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2017

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senso più favorevole all’imputato, tenuto conto della brevità dell’allontanamento.

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