Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16968 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16968 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGO ANTONIO nato il 18/09/1985 a COSENZA

avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato, con la
diminuente del rito abbreviato e concessegli le circostanze attenuanti generiche, la condanna di
Antonio Rago alla pena di mesi sei di reclusione per i reati di resistenza (art. 337 cod. pen.) e lesioni
( artt. 582, 576, 61 n. 2 cod. pen.), commessi in Bisignano il 12 giugno 2010.
Il difensore dell’imputato chiede l’annullamento della sentenza denunciando vizio di violazione
di legge e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza del delitto di resistenza, in presenza di una
condotta priva di connotati violenti e dolosi.
Il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza delle addotte censure che
si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza

di cui all’art. 337 cod. pen., perché consistita non solo nel darsi alla fuga alla guida dell’autovettura
sulla quale si trovava, una volta che gli era stato intimato l’alt, ma anche nel puntare l’auto contro i
verbalizzanti, e, una volta raggiunto e bloccato, nel divincolarsi colpendo con calci uno degli agenti.
All’inammissibilità dell’impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il g. 14 dicembre 2017

di appello (cfr. pag.3) che ha descritto la condotta del prevenuto, certamente sussumibile nel delitto

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