Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16966 del 30/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 16966 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
RISI MAURIZIO, nato il 02/01/1944, avverso l’ordinanza del 23/11/2015 del
Tribunale del Riesame di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aurelio
Galasso, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Claudio Mazzoni, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23/11/2015, il Tribunale del Riesame di Milano in
parziale riforma dell’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari
del tribunale della medesima città aveva ordinato la custodia cautelare in carcere
nei confronti di RISI Maurizio, sostituiva la suddetta misura cautelare con quella
degli arresti domiciliari limitatamente al reato di cui all’art. 416 in relazione agli
artt. 640 cod. pen., 166 dlgs 58/1998, e 132 dlgs 385/1993

Data Udienza: 30/03/2016

2. Contro la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1.

VIOLAZIONE DELL’ART.

274

LETT. C) COD. PROC. PEN.: la

difesa sostiene che la

reiterazione nel reato sarebbe divenuta impossibile «atteso che i mezzi di
informazione hanno già dato ampissimo risalto alla vicenda, attestando che gli
indagati […] quali “finti brokers finanziari” avrebbero truffato una rete di
imprenditori e di istituti bancari erogando “false garanzie bancarie”». La difesa,
poi, rileva che: a) il Risi è incensurato; b) non era vero che egli aveva creato né

tutto il campo operativo; c) il tribunale, infine, a ben vedere, aveva motivato le
esigenze cautelari riguardo alla posizione dell’indagato principale (Carosiello)
sicchè non era chiaro perché quella motivazione dovesse adattarsi anche al Risi
che aveva tutt’altro posizione;
2.2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

273

COD. PROC. PEN.:

la difesa sostiene che «non

esiste alcuna associazione tra gli indagati, che mai hanno avuto ruoli
concomitanti tra di loro [….] essendo tutto l’impianto accusatorio modellato
unicamente sulla figura e sui comportamenti del sign. Carosiello ed “adattato”
per poter coinvolgere» il Risi.
Inoltre non risponderebbe affatto al vero che «la Mastertech New Limited
abbia mai esercitato “attività di promozione di strumenti finanziari senza
autorizzazione e di rilascio, senza essere iscritti nell’apposito albo, di garanzie
finanziarie (fideiussioni)»; «il ruolo del dott. Risi non è mai stato quello di
acquisire clientela o di avere rapporti con gli istituti di credito, essendo lo stesso
stato meramente un consulente».
La difesa, quindi, spiega “i concetti generali che, con tutta evidenza sono
sfuggiti anche ai giudice del riesame” e, alla fine della suddetta “spiegazione” (da
pag. 12 a pag. 14) sostiene che nessun “strumento finanziario” era mai stato
trattato dalla “Mastertech New Limited” che, peraltro, non aveva nulla a che
vedere con la “Mastertech Italia”.
La difesa, poi, contesta la valenza accusatoria degli atti istruttori addotti dal
tribunale a sostegno dell’ipotesi accusatoria (in particolare, le dichiarazioni rese
dalle parti offese) e, dopo avere preso in esame i singoli episodi di truffa,
conclude e ribadisce che, nei fatti, addebitati, non sarebbero ravvisabili né gli
estremi della truffa, né quelli del reato di abusivismo finanziario (pag. 16-36 del
ricorso).
Quanto, infine, al reato associativo (pag. 36 ss), la difesa sostiene il ruolo
marginale dell’indagato (mera collaborazione con il Carosiello; non era vero che
riceveva i clienti né che richiedeva depositi cauzionali), che non c’era nulla di
illegale nella costituzione di società all’estero e che, comunque, l’attività della
medesima era stata svolta esclusivamente dal Carosiello e dal Facchini.
2

gestiva la società “Mastertech New Limited” della quale non conosceva neppure

2.3. Con memoria depositata il 30/03/2016, la difesa ha ulteriormente
illustrato i suddetti motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. VIOLAZIONE DELL’ART.

273

COD. PROC. PEN.:

la doglianza è manifestamente

infondata per le ragioni di seguito indicate.

1.1. Il ricorrente è indagato «per il reato p. e p. dall’art. 416, in riferimento

agli articoli 640 c.p., 166 del decreto legislativo n. 58/1998, 132 d.lgs. nr .
385/1993 (abusiva attività finanziaria), 3 L. 146 del 2006, perché costituivano e
partecipavano – ad un’associazione, a carattere transnazionale, finalizzata alla
commissione di un numero indeterminato di truffe verso istituti bancari e
soggetti privati ed all’esercizio di attività di promozione di strumenti finanziari
senza autorizzazione e di rilascio, senza essere iscritti nell’apposite albo, di
garanzie finanziarie (fideiussioni). In particolare gli associati, presentandosi quali
rappresentanti, promotori e/o operatori della società di diritto inglese Mastertech
New Limited, con succursale operativa a Chiasso (CH) e con stabile
rappresentanza a Milano, via Pantano nr. 2, nonché con altre sedi operative in
località italiane ed estere, effettuavano, in assenza delle autorizzazione di legge,
attività di promozione di servizi finanziari (in particolare titoli obbligazionari
storici di paesi sovrani) e ponevano in essere, per conto della clientela, un
numero indeterminato di operazioni di aumento di capitale sociale di società
italiane e straniere, rilascio di lettere di credito e bank guarantee, operazioni
generalmente dirette all’ottenimento fraudolento di finanziamenti presso istituti
bancari italiani ed internazionali, inducendo così in errore gli stessi clienti – di cui
ai capi che seguono ed alla tabella riportata in calce – ed un numero
indeterminato di altri soggetti solo in parte individuati in ordine al buon esito
delle operazioni di finanziamento che in realtà non avvenivano. con correlativo
danno pari ai corrispettivi in denaro chiesti quali anticipi e mai restituiti. In
particolare:
Carosiello Francesco, soggetto non iscritto all’albo della FCA (ex FSA), quale
promotore ed organizzatore dell’associazione, agendo quale direttore della sede
di Londra, dal 6 dicembre 2013, della Mastertech new limited, direttore della
succursale [….];
RISI Maurizio, soggetto non iscritto all’albo della FCA (ex FSA), quale
collaboratore e consigliere operativo del Carosiello e di fatto referente della
Mastertech new limited, agendo formalmente quale amministratore unico, dal 5
maggio 2010, della Mastertech italia s.r.1., nonché socio dello stessa,
procuratore della BHC INVESTNIENT SA, già amministratore della Mastertech

3

/

Timisoara srl, società di diritto rumeno, facente parte del gruppo della
Mastertech new limited
Secondo l’ipotesi accusatoria, la suddetta attività truffaldina veniva espletata
per il mezzo della Mastertech New Limited e delle altre numerose agenzie
Mastertech aperte in Italia nella forma di autonome società a responsabilità
limitata.
Il meccanismo truffaldino è stato descritto nell’ordinanza impugnata nei
seguenti termini: «Il meccanismo illecito che connotava le condotte poste in

accertamento attraverso attività di intercettazione telefonica nonché attraverso
l’acquisizione, avvenuta in data 25.03.2014 nel corso di un controllo valutario
sulla persona del Carosiello, di numerosi documenti relativi ai rapporti tra la
Mastertech New limited ed alcuni clienti. Tali atti (compiutamente elencati alle
pagine da 19 a 22 dell’ ordinanza cautelare) ricomprendono numerosi mandati
irrevocabili rilasciati dai soggetti poi individuati come persone offese a favore
della Mastertech per svolgere attività di aumento di capitale sociale attraverso
l’acquisizione di titoli obbligazionari. Sono state dunque escusse le singole
persone offese, che hanno ricostruito ampiamente le vicende delittuose in
esame, sporgendo querela nei confronti dei responsabili per il reato di truffa
aggravata. Le modalità di perpetrazione dei singoli fatti criminosi sono
sostanzialmente costanti. La Masterteeh si presentava nella brochure inviata alla
clientela come una società a capo di una holding operante nel settore
fideiussorio, finanziario e creditizio in grado di fornire alla clientela servizi
connessi ad operazioni di aumento del capitale sociale, rilascio lettere di credito e
bank guarantee. Nella maggior parte dei casi, gli imprenditori si rivolgevano a
detta società al fine di ottenere credito dalle banche superando così le difficoltà
opposte dagli istituti a causa di garanzie ritenute insufficienti. Al fine di creare
una apparente affidabilità bancaria, la Mastertech dunque impostava operazioni
di aumento fittizio del capitale sociale delle società clienti, attraverso la
costituzione di società di diritto anglosassone, la capitalizzazione di dette società
con titoli obbligazionari emessi da emittenti internazionali e asseverati con una
perizia e la successiva fusione di dette società (o altre strutture intermedie
appositamente costituite) con la società cliente italiana. L’aumento di capitale
sociale così ottenuto — basato in realtà su garanzie obbligazionarie prive di un
valore sostanziale o che comunque non entravano mai effettivamente nel
patrimonio dei clienti – consentiva un più agevole accesso al credito bancario,
generalmente finalizzato a singole operazioni di investimento programmate dagli
imprenditori. Come ricostruito nella ordinanza cautelare, la procedura “tipo”
presentata dai clienti è bene esemplificata in una mail del 3.03.2014 ore 11,21
inviata da Facchini Sante a Carosiello Francesco e Risi Maurizio da cui si evincono
4

essere dagli indagati tramite la indicata struttura sociale è stato oggetto di

i seguenti passaggi: 1) Facchini Sante attraverso la società Albion § Albion Ltd
(di cui era titolare) costituiva una società A nel Regno Unito con capitale sociale
pari ad I GBP, minimo consentito dalla legislatore anglosassone nominando socio
e direttore un soggetto indicato dal cliente italiano o fornito direttamente dalla
Mastertech New limited; 2) Tale società veniva capitalizzata attraverso l’apporto
di titoli obbligazionari emessi da emittenti internazionali (quali Petrobas e
Petchili) e il cui valore era asseverato con perizia da tale Francesco Pierangeli; 3)
A questo punto veniva generalmente costituita una seconda società (società B)

di fiducia con il cliente; 4) La società A emetteva obbligazioni per l’importo
desiderato che venivano iscritte nell’attivo del proprio bilancio dalla società B; 5)
A questo punto la società E entrava nella compagine sociale ‘della cliente italiana
(società C) conferendo in aumento al capitale sociale il credito rappresentato
dalla partecipazione obbligazionaria in A; 6) La società C dopo avere
incrementato il capitale sociale mediante il conferimento obbligazioni apportate
da B richiedeva una linea di credito presso istituti bancari.
In base alla ricostruzione relativa anche ai singoli delitti scopo, in genere i
titoli obbligazionari che la Mastertech si impegnava ad acquistare al fine di
effettuare la descritta operazione di aumento del capitale sociale erano titoli
governativi finlandesi, in relazione ai quali il cliente italiano effettuava alla
Mastertech il pagamento di una commissione calcolata in termini percentuali
rispetto al valore nominale.
Pur a fronte del versamento di tali commissioni nonché di ulteriore denaro
per spese di istruttoria o legate alla costituzione delle società estere, ì clienti non
raggiungevano mai l’effetto sperato; in particolare, gli indagati, adducendo in
modo sistematico giustificazioni palesemente fittizie, non effettuavano mai il
previsto aumento di capitale sociale delle società clienti, i cui titolari dunque
riportavano esclusivamente un danno economico senza ricevere in cambio alcuna
controprestazione».
Il ruolo del Risi, è stato così descritto: «In tale contesto, l’odierno ricorrente
Risi Maurizio, amministratore unico dal 5.05.2010 e titolare del 9% del capitale
sociale della Mastertech Italia srl (società detenuta al 51% dalla Mastertech New
Limited) agiva quale soggetto legato da uno stretto rapporto di fiducia con il
Carosiello (dominus e ideatore del descritto meccanismo illecito). In particolare il
predetto, come comprovato in base alle dichiarazioni dei querelanti nonché in
base alle numerose conversazioni telematiche e telefoniche intercettate, riceveva
stabilmente i clienti presso gli uffici della Mastertech Italia srl di Roma e spiegava
loro la proposta richiedendo un deposito cauzionale. Lo stesso, pur non
ricoprendo alcuna carica formale in Mastertech New limited, secondo la
ricostruzione del GIP risultava di fatto il referente e il consigliere di Carosiello per

5

nel Regno Unito, con socio e direttore altro soggetto inquadrato da un rapporto

tutte le operazioni effettuate tramite detta struttura sociale, come la collocazione
dei titoli presso le varie piattaforme, la scelta della procedura da utilizzare per le
operazioni di aumento del capitale sociale e per l’emissione delle garanzie
bancarie. Unitamente al Carosiello risulta essersi recato più volte in Inghilterra e
in Svizzera per curare l’attività della società; si è poi relazionato con il Facchini
(per organizzare la costituzione delle società di diritto inglese funzionali al
perseguimento delle finalità sopra descritte) con Francesco PieranQeli (per le
perizie sui titoli da utilizzare per la costituzione dei capitali delle nuove società) e

contratti). In alcune occasioni, infine, lo stesso avrebbe utilizzato la società BHC
Investiment sa di cui è procuratore per fornire i titoli storici per la costituzione
delle nuove LTD. La instaurazione di uno stabile e costante rapporto di
collaborazione tra i soggetti sopra indicati (ciascuno con un ruolo ben delineato,
considerato che il Carosiello era il capo promotore, Facchini e Risi i suoi più
stretti collaboratori di fiducia, il Migliazza era l’intermediario rispetto ai clienti, la
Satragno — moglie del Carosiello – era deputata allo svolgimento di funzioni
contabili ed esecutive connesse alla ricezione dei pagamenti) la predisposizione
di strutture e mezzi — quali le stesse società adoperate dadi indagati sia per la
ricezione degli ordini di investimento sia per la costituzione di strutture di diritto
inglese- e la accertata reiterazione, con analoghe modalità operative, di
numerosi episodi della stessa specie ha pertanto indotto il GIP a ravvisare la
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo
delineato al capo 1».
A pag. 7 dell’ordinanza impugnata, il tribunale ha illustrato i motivi che il
ricorrente, in sede di riesame, aveva dedotto contro l’ordinanza del giudice per le
indagini preliminari: le suddette doglianze, sono, in pratica, identiche a quelle
riproposte in questa sede.
Il Tribunale – da pag. 9 a pag. 15 – ha confutato, punto per punto le
censure dell’indagato – che sosteneva, in pratica la sua estraneità al delitto
associativo – sulla base di puntuali riscontri probatori (dichiarazioni parti offese;
intercettazioni telefoniche; e-mail: pag. 9 ss) e, dopo avere motivatamente
disatteso «l’interpretazione alternativa sullo schema adottato dalle parti
prospettata dalla difesa», ha così concluso: «In sostanza le operazioni
risultavano concordate con i singoli clienti al fine di creare una apparente
affidabilità bancaria, ma, anziché portare a termine quanto concordato (che
avrebbe comunque determinato una truffa ai danni dell’istituto bancario tratto in
inganno dalla operazione) il Carosiello e i coindagati accampavano giustificazioni
palesemente fittizie e incameravano le somme corrisposte dagli imprenditori
senza in alcun modo garantire il risultato proposto. Pienamente condivisibili
appaiono, infine, le deduzioni del GIP in ordine alla possibilità di concorso tra la
6

con la Satragno (moglie del Carosiello che si occupava della predisposizione dei

fattispecie di cui all’art. 166 TUF reato e le fattispecie di truffa ai danni dei
clienti, considerata la diversa oggettività giuridica dei beni tutelati. Tanto è
sufficiente al fine di delineare la sussistenza dei delitti scopo nonché del reato
associativo finalizzato alla truffa e all’abusivismo finanziario (né rilevano in senso
contrario le deduzioni difensive in ordine alla insussistenza dell’art. 132 d.ls
385/1993, fattispecie che non risulta in concreto contestata all’indagato in alcun
capo di incolpazione)».

per cassazione, è opportuno rammentare che:
in fase cautelare, al fine dell’applicazione delle relative misure, sono
sufficienti “gravi indizi” di colpevolezza, che rappresentano, proprio in
considerazione della finalità cui le misure cautelari sono preposte,
ovviamente, un minus rispetto alla prova piena che occorre nella fase di
cognizione perché l’imputato possa essere condannato (art. 192 cod.
proc. pen.);
il ricorso per cassazione, quindi, è limitato

non

alla verifica della

sussistenza dei gravi indizi (alla quale è preposto il Tribunale del
Riesame)

ma al semplice controllo della correttezza della decisione

impugnata sotto un duplice profilo: a) dei vizi motivazionali (manifesta
illogicità; contraddittorietà); b) violazione di legge (errata applicazione
delle norme penali o processuali rispetto alla ricostruzione dei fatti
risultanti al momento dell’applicazione della misura cautelare).

1.3. Orbene, la lettura del pur ponderoso ricorso proposto dal ricorrente in
ordine alla pretesa insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (che si snoda da
pag. 9 a pag. 40 del ricorso), mostra che la difesa non si è attenuta ai suddetti
pur ovvi e notori principi di diritto.
Infatti:
si è limitata ad una pressochè pedissequa reiterazione (come si desume,
peraltro, dalla circostanza che la critica è rivolta quasi sempre
all’ordinanza del giudice per le indagini preliminari) delle medesime
doglianze dedotte davanti al Tribunale del Riesame ma da questo
puntualmente disattese;
non

ha

evidenziato

criticità

(rectius:

manifesta

illogicità;

contraddittorietà) nella motivazione con la quale il tribunale ha confutato
la tesi difensiva, tale, ovviamente, non potendosi considerare la semplice
reiterazione della propria opinione opponendola a quella del tribunale;
non ha speso, in pratica, una sola parola sulle numerose e convergenti
risultanze istruttorie evidenziate dal tribunale;
7

1.2. In punto di diritto, quanto ai limiti in cui può essere proposto ricorso

si è dilungata sulla pretesa “ignoranza” da parte del Tribunale del
Riesame della normativa di cui al TUF, evitando di misurarsi su quello
che, poi, costituisce il fulcro dell’imputazione e cioè che il complesso
meccanismo ideato dagli indagati era finalizzato ad operazioni truffaldine;
ha cercato di minimizzare il ruolo del Risi, frazionando la prova, non
considerando che tale espediente retorico, è stato reiteratamente
stigmatizzato da questa Corte che ha ritenuto che deve escludersi la
possibilità di “un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed

a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi”:
Cass. 14624/2006, Vecchio, rv. 233621; Cass. 18163/2008, Ferdico, rv.
239789).
In conclusione, la doglianza va ritenuta manifestamente infondata, in quanto,
allo stato degli atti, l’ipotesi accusatoria per la quale risulta essere stata applicata
la misura cautelare (art. 416 cod. pen.) è sorretta da “gravi indizi di
colpevolezza” come ha rilevato il Tribunale sulla base di un’ampia e convergente
serie di indizi che vede il ricorrente ricoprire un ruolo di primo piano nell’ambito
della sofistica struttura operativa ideata con lo scopo di perpetrare le truffe
descritte nel capo d’incolpazione (cfr pag. 14 ss ordinanza impugnata).

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 274 LETT. C) COD. PROC. PEN.:

anche la suddetta

doglianza è manifestamente infondata.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del pericolo di recidiva sulla base della
seguente motivazione: «Gli elementi indiziari in precedenza delineati comprensivi delle numerose conversazioni telefoniche e telematiche intercorse
con i coindagati — denotano, contrariamente a quanto addotto dalla difesa, il
ruolo di rilievo svolto dal Risi nella gestione del complesso meccanismo criminoso
sopra descritto, la cui stessa ideazione e perpetrazione — effettuata quale stretto
collaboratore del Carosiello — richiede elevata professionalità e profonde
conoscenze nel settore. Le intercettazioni, pur effettuate fino ai primi mesi del
2014, denotano pacificamente — come si è in precedenza rilevato – un’attività
criminosa ancora in corso, nell’ambito della quale gli indagati progettavano in
modo puntuale e specifico condotte illecite nei confronti di un rilevante numero
di clienti. Accanto a tali operazioni, i predetti poi programmavano anche
l’apertura di nuove sedi della Mastertech all’estero e dunque un evidente
allargamento dell’attività sociale [….] Rispetto a tale contesto, il Risi non ha
manifestato concreti segnali di allontanamento. Anzi, il predetto risulta essere
tuttora amministratore e socio della Mastertech Italia srl società controllata,
come si è rilevato, dalla Mastertech New limited; va ricordato al riguardo che
presso la sede della Mastertech Italia lo stesso risulta avere ricevuto numerosi
8

atomistico i singoli atti, nonchè i motivi di ricorso su di essi imperniati ed

clienti per conto del Carosiello e della Mastertech New limited. In conclusione, le
modalità del fatto in precedenza descritte, pur a fronte della formale
incensuratezza, denotano una concreta ed elevata capacità da parte del Risi di
instaurare, grazie alla professionalità acquisita nel settore e alla profonda abilità
dimostrata nella programmazione degli illeciti, collaborazioni solide e dirette a
perdurare nel tempo volte alla perpetrazione di articolati meccanismi illeciti
consapevolmente adottati, oltre che in danno dei singoli clienti, anche in
violazione delle norme che regolano il mercato mobiliare. Né il Risi risulta avere

ancora in corso nel 2014 da una reiterata programmazione sia di ulteriori illeciti
sia di un consistente allargamento dell’attività sociale».
Va posta attenzione alla circostanza che il suddetto giudizio il Tribunale lo ha
formulato non sulla base di mere ipotesi ma alla stregua di puntuali riscontri
fattuali (e-mail 10/03/2014; sommarie informazioni testimoniali; il Risi «risulta
essere tuttora amministratore e socio della Mastertech Italia srl società
controllata, come si è rilevato, dalla Mastertech New limited; va ricordato al
riguardo che presso la sede della Mastertech Italia lo stesso risulta avere
ricevuto numerosi clienti per conto del Carosiello e della Mastertech New
limited»).
Pertanto la prognosi negativa del Tribunale – essendo fondata su oggettivi
riscontri – non è soggetta ad alcuna censura di legittimità essendo del tutto
logica e coerente con gli evidenziati elementi di natura fattuale.
Gli argomenti addotti in contrario dal ricorrente, vanno ritenuti, pertanto, di
scarso momento atteso che:
a)

non vi è alcuna incompatibilità logica o contraddittorietà fra quanto

ritenuto dal tribunale e la circostanza che alla vicenda gli organi di informazione
hanno dato ampio risalto;
b) è irrilevante che il Risi sia incensurato;
c)

è fuorviante, ai fini cautelari, insistere nel sostenere l’estraneità

dell’indagato ai fatti per cui è processo perché si tratta di elementi che attengono
al profilo della gravità degli indizi;
c) non è vero che il tribunale ha motivato le esigenze cautelari con riguardo
alla posizione dell’indagato principale (Carosiello): cfr pag. 15, in cui il tribunale,
anzi, condivide con la difesa, la circostanza che a carico del ricorrente non
sussista alcuna esigenza cautelare ricollegabile all’inquinamento probatorio,
circostanza questa, in effetti, riscontrata con riguardo alla sola posizione del
Carosiello.

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma
dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
9

preso le distanze da tali contesti, connotati, durante le attività di intercettazione

consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.500,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e

il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30/03/2016

CONDANNA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA