Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16965 del 18/01/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16965 Anno 2013
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATTOUF NOURREDINE N. IL 04/10/1977
avverso l’ordinanza n. 705/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
VERCELLI, del 22/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 18/01/2013

Ritenuto in fatto.
‘ Con provvedimento emesso il 22 febbraio 2012 il Magistrato di sorveglianza di
Vercelli dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Attouf Nourredine avverso
la sanzione disciplinare a lui inflitta.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente
relazione all’omesso accoglimento del reclamo.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con
motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e
processuale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 gennaio 2013.

Attouf Nourredine, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in

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