Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16965 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16965 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SIMONCINI PIETRO ANDREA nato il 01/07/1983 a VIBO VALENTIA

avverso la sentenza del 14/09/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA C-AORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO

1. È impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha rideterminato in mesi
dieci di reclusione ed euro tremila di multa la pena inflitta a Pietro Andrea Simoncini per i reati
previsti dall’articolo 73, comma 4, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 e 9 I. 1423 del 1956, con la recidiva
infraquinquennale, commessi in Vibo Valentia il 10 ottobre 2007.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando
vizio di violazione di legge e vizio di illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta identificazione
dell’imputato come autore del reato di cui all’art. 73, d.P.R. 309/1990 e, conseguentemente, alla
ritenuta violazione dell’art. 9 legge 1423/1956.

ricorrente e rivenienti dalla identificazione del Simonicini come la persona che prendeva posto, al lato
passeggero, sull’auto dalla quale, dopo il fermo ingiunto dai verbalizzanti, veniva lanciata dal
finestrino una busta di plastica all’interno della quale venivano rinvenuti circa 70,2 gr. di sostanza
stupefacente tipo hashish. La motivazione della sentenza, che non è manifestamente illogica,
valorizza una serie di convergenti e gravi indizi al cospetto dei quali il ricorrente oppone una lettura
parziale delle risultanze processuali tenuto conto che i verbalizzanti potevano constatare sia che la
busta veniva lanciata dal finestrino dell’auto, lato passeggero, sia la circostanza che l’auto, dopo un
breve inseguimento, veniva fermata potendo così constatarsi che proprio il ricorrente prendeva posto
al lato passeggero e, quindi, ricostruire la responsabilità del predetto oltre che per il reato in materia
di stupefacenti di quello in materia di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione
essendone stato constato l’allontanamento dal comune di residenza ove gli era imposto l’obbligo di
soggiorno.
4.All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il g. 14 dicembre 2017

3.11 ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza delle argomentazioni
difensive che non si confrontano con la motivazione posta a fondamento della identificazione del

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