Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16964 del 14/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16964 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL BACHRI ABDELGHANI nato il 29/06/1981 a KOURIBGA( MAROCCO)

avverso la sentenza del 06/12/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
BUSTO ARSIZIO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO

1.È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale il giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato ad Abdelghani El Bachri la pena di
anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro dodicimila di multa in ordine al reato
di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990.
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza, l’imputato ha proposto ricorso
deducendo vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’entità della pena
applicata avuto riguardo alla pena edittale prevista dalla fattispecie incriminatrice, già

3.In data 25 gennaio 2017 il ricorrente, attraverso il difensore, munito di procura
speciale, ha inoltrato dichiarazione di rinuncia al ricorso, rinuncia che determina
l’inammissibilità dello stesso, a mente dell’art. 591, lett. d) cod. proc. pen..
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata
ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una
somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo
determinare come in dispositivo: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le
varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna allagamento della
sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di
inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. ma anche nelle ipotesi di
inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della
rinuncia all’impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il g. 14 dicembre 2017

denunciata di incostituzionalità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA