Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16963 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16963 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOFTI ABDERRAHIM nato il 30/03/1987 a LOULAD( MAROCCO)

avverso la sentenza del 12/02/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO

1. È impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona che, concessegli le circostanze
attenuanti generiche, ha rideterminato in mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa la
pena inflitta a Abderrahim Lofti per il reato previsto dall’articolo 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990,
n. 309.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando il
vizio di illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta destinazione alla cessione dello
stupefacente rinvenuto indosso all’imputato e che, alla stregua dei criteri di cui all’art. 192 cod. proc.
pen., circostanza che avrebbe dovuto condurre i giudici a ritenere la destinazione ad uso personale o,

3.11 ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza delle argomentazioni
difensive che non si confrontano con il sintetico compendio probatorio posto a fondamento del
giudizio di responsabilità e dedotto dalle concrete circostanze e modalità del fatto poiché, come
rilevato dai giudici di appello, la suddivisione dello stupefacente in dosi da strada; la detenzione sia di
droghe pesanti che leggere unitamente al materiale (buste di plastica con ritagli circolari)
univocamente significative di un’attività di confezionamento svolta proprio dall’imputato, la
circostanza che il ricorrente, ospite di una comunità, era privo di reddito anche per il suo più
elementare sostentamento, conducono ad inferire che proprio dallo spaccio al minuto il Lofti traesse
reddito per sovvenzionare il proprio consumo.
4. Al cospetto di tale motivazione, che non è manifestamente illogica e che valorizza una serie
di convergenti indizi, il ricorrente oppone una diversa ed alternativa ricostruzione che trascura
proprio la valutazione delle circostanze e modalità della condotta tutt’altro che irragionevolmente
valorizzate dai giudici territoriali.
5. L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (SU., n.32

del

22/11/2000, De Luca, Rv. 217266) poiché la causa di estinzione del reato per prescrizione è
intervenuta solo in data 13 luglio 2016 e, quindi, in data successiva alla sentenza di appello.
6.All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr.
art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 1/dicembre 2017

quantomeno, al ragionevole dubbio in tal senso.

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