Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16961 del 14/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16961 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MATTIOLI GIANLUCA FELIZIANO nato il 15/11/1972 a TIRANO

avverso la sentenza del 15/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 14/12/2017

FATTO E DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, ha confermato la
condanna di Gianluca Feliziano Mattioli alla pena di anni uno, mesi dieci e giorni dieci di reclusione
per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. commesso il 15 febbraio 2011 ed ha rigettato la richiesta di
applicazione della continuazione fra reati, in relazione al delitto di evasione oggetto della sentenza
irrevocabile del 7 giugno 2011, commesso il 16 maggio 2011.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato che denuncia
vizio di violazione di legge e vizio di motivazione poiché la contiguità temporale, la identità dei reati,
il medesimo

modus operandi e l’identità del sottostante titolo di detenzione permettevano

2

5.Il ricorso va dichiarato inammissibile perché le delineate censure, oltre che generiche, sono

palesemente volte ad una diversa ed alternativa ricostruzione in fatto, risolvendosi in censure di
merito e nella testuale riproduzione di quelle svolte davanti al giudice di appello, oggetto di specifica
confutazione, con la quale non si confrontano i motivi di ricorso. Ed invero la Corte, a fronte della
dedotta medesimezza del disegno criminoso, ha evidenziato l’occasionalità della condotta di evasione
per la quale si procede, malamente giustificata con la necessità di recarsi presso la Corte di appello
per il processo che si sarebbe tenuto il giorno seguente, e, quindi una ragione giustificatrice del tutto
contingente che appare rivelatrice della ostinata volontà di trasgredire all’ordine dell’autorità
giudiziaria piuttosto che di una unitaria deliberazione criminosa con riguardo al reato per il quale è
intervenuta condanna irrevocabile.

dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2017

Il Consiglipr estensore

Il Presiden e

Emilia Anna ordano

Giacomo aoloni

ragionevolmente di ritenere le condotte di evasione esecutive del medesimo disegno criminoso.

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