Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16960 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16960 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE SALERNO nei confronti di:
CORTE APPELLO DI ROMA

con l’ordinanza del 29/08/2017 del TRIBUNALE di SALERNO
sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO
Il P.G. conclude per la competenza del tribunale di Salerno.
Udito il dif sore

Data Udienza: 13/03/2018

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza in data 19 gennaio 2017 la Corte di appello di Roma dichiarava la
propria incompetenza a prendere cognizione dell’incidente di esecuzione, promosso da
Massimo Franco al fine di ottenere il riconoscimento dell’unificazione per continuazione
dei reati giudicati con le seguenti sentenze irrevocabili, emesse dal Tribunale di Roma,
nelle rispettive date del 15/9/2011, irrevocabile il 7/11/2011, del 21/10/2011,

della decisione rilevava che la competenza spettava al Tribunale di Salerno in quanto in
data 29/12/2016 il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale aveva emesso
un nuovo provvedimento di unificazione di pene concorrenti.
2.Con ordinanza resa il 29 agosto 2017 il Tribunale di Salerno dichiarava la
propria incompetenza a provvedere sull’istanza, ritenendo competente quale giudice
dell’esecuzione la Corte di appello di Roma e sollevava dunque conflitto negativo di
competenza.

Considerato in diritto

1.11 conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere i giudici coinvolti ricusato di
prendere cognizione dell’incidente di esecuzione, promosso dallo stesso condannato al
fine di ottenere il beneficio della continuazione, con ciò determinando la stasi del
procedimento, è superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi
dell’art. 32 cod. proc. pen. e deve essere risolto con l’affermazione della competenza
del Tribunale di Salerno.
2. Quanto alla regola di determinazione della competenza funzionale, la soluzione
è pregiudicata dall’operazione preliminare di individuazione del momento in cui è
avvenuta la proposizione della domanda e di verifica della ritualità delle modalità
prescelte dalla parte interessata.
2.1 In punto di fatto e’ pacifico che il condannato Massimo Franco aveva
depositato in data 8 novembre 2016 presso la segreteria della Procura Generale presso
la Corte di appello di Napoli la propria istanza, con la quale aveva manifestato l’intento
di attivare un incidente di esecuzione per chiedere al giudice competente il
riconoscimento dell’istituto della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di
condanna in essa specificate. Il successivo 14 novembre il Procuratore Generale aveva
espresso la propria adesione all’istanza e l’aveva trasmessa, corredata del proprio
parere, alla Corte di appello, che soltanto dal momento della ricezione, ossia dal 16

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irrevocabile il 16/1/2012, del 5/12/2011, irrevocabile il 31/12/2011. A fondamento

novembre 2016, ne era stata investita.
2.2 A ben vedere la richiesta, pur contenendo una chiara manifestazione di
volontà e consentendo di identificare l’oggetto della pronuncia giudiziale sollecitata,
nonchè i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di supporto, non può considerarsi
l’atto che in quel momento ha introdotto il procedimento di esecuzione, perchè rivolta,
non al giudice, ma al pubblico ministero, ossia alla parte pubblica che allora stava
presiedendo all’esecuzione, al fine di ottenerne l’espressione di consenso

ancora avvenuta la proposizione dell’incidente di esecuzione, nè alcuna autorità
giudiziaria giudicante avrebbe potuto pronunciarsi ed esprimere una qualche
determinazione. Pertanto, è soltanto a quest’ultima data che si deve fare riferimento al
fine di individuare l’operatività del criterio di collegamento, operante sul piano
temporale, rappresentato dalla presentazione della domanda.
2.3 Non può, per contro, farsi applicazione della disciplina dettata dall’art. 582
cod. proc. pen. a regolamentare le modalità di proposizione delle impugnazioni,
laddove riconosce la facoltà, per le parti private, di presentare l’atto di impugnazione
nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le stesse si trovano,
anche se tale luogo sia diverso da quello in cui vi è l’ufficio del giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato.
Nel caso in esame, come già detto, la presentazione è avvenuta con deposito
nella segreteria dell’ufficio requirente e non del giudice dell’esecuzione.
Inoltre, l’incidente di esecuzione, per come delineato dagli artt. 665 e ss. cod.
proc. pen. non ha natura di impugnazione, in quanto non devolve la cognizione della
res iudicanda

ad un giudice di grado superiore per conseguire la riforma o

l’annullamento del provvedimento che abbia già espresso determinazioni sfavorevoli al
proponente, ma solleva questioni sull’esistenza, sulla validità e sul contenuto del titolo
esecutivo in funzione dell’attuazione del comando giudiziale in esso espresso, caratteri
che si riflettono sulla sua regolamentazione. Non è, infatti, espressamente prevista una
forma specifica, nè l’onere della presentazione di motivi, la competenza non è stabilita
in funzione dei gradi del processo, non opera l’effetto devolutivo proprio dell’appello e
più in generale non risultano applicabili le norme processuali relative alle impugnazioni
(Cass. sez. 1, n. 39321 del 18/07/2017, Hercules, rv. 270840; sez. 3, n. 47266 del
04/11/2005, Conversano, rv. 233261; sez. 1, n. 3252 del 08/05/1997, Nikolic, rv.
208394; sez. 4, n. 1622 del 22/05/1998, PM in proc. Sciarabba, rv. 211627; sez. 1, n.
2463 del 30/11/1978, dep. 09/01/1979, Roncevic, rv. 140747; sez. 2, n. 1445 del
25/10/1974, Novello, rv. 128645).

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all’accoglimento della domanda. In altri termini, sino al 16 novembre 2016 non era

Va quindi formulato il seguente principio di diritto: “L’incidente di esecuzione non
ha natura di impugnazione, poichè non devolve la cognizione della res tudicanda ad un
giudice di grado superiore per conseguire la riforma o l’annullamento del
provvedimento che abbia già espresso determinazioni sfavorevoli al proponente;
pertanto, non sono riferibili all’atto con cui si propone l’incidente di esecuzione i criteri
di proposizione delle impugnazioni e, ai fini della determinazione della competenza
funzionale del giudice dell’esecuzione, secondo quanto stabilito dall’art. 665 cod. proc.

ricezione del plico inoltrato tramite il servizio postale, nella cancelleria del giudice,
mentre non può prendersi in considerazione il deposito nella segreteria della Procura
della Repubblica che sta seguendo l’esecuzione, valendo tale adempimento soltanto
quale sollecitazione ad esprimere il parere della parte pubblica sull’istanza stessa”.
2.4 In conseguenza dei superiori rilievi, nel presente caso deve assegnarsi valore
decisivo alla circostanza dell’avvenuto passaggio in giudicato in data 14/11/2016 della
sentenza emessa nei confronti del Franco dalla Corte di appello di Salerno a conferma
di quella del Tribunale di Salerno, sulla base della quale è stata radicata la competenza
della corrispondente Procura Generale a curare l’esecuzione: trattasi effettivamente
dell’ultima pronuncia di condanna divenuta definitiva al momento della presentazione
dell’istanza.
Per tali considerazioni la competenza spetta al Tribunale di Salerno, cui gli atti
vanno trasmessi.
P. Q .M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2018

pen., deve tenersi conto del momento in cui l’atto perviene, mediante deposito o

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