Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1696 del 08/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1696 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI SALVATORE CARLO N. IL 07/08/1959
avverso l’ordinanza n. 4759/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 25/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 08/10/2015

Ritenuto in fatto e considerato in diritto.
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma
rigettava l’istanza avanzata da Di Salvatore Carlo di concessione dell’affidamento
in prova e di sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 90 d.P.R. n. 309 del
1990, accogliendo la richiesta dì concessione della misura, più contenitiva dei
ravvisati residui profili di pericolosità, della detenzione domiciliare.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa concessione del
più ampio beneficio richiesto, tenuto conto “della temporalità della commissione
dei reati, consumati tutti in un ristretto arco di tempo e scaturenti tutti da un
medesimo fatto” (una separazione coniugale non provocata dall’istante) e
dell’effetto pregiudizievole della decisione impugnata sulla possibilità di svolgere
la propria attività lavorativa (gestione di una piccola impresa commerciale).
3. L’impugnazione è inannmissibile.trrettreri

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Il ricorso, più che denunziare effettivi profili di illegittimità del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare,
sostanzialmente, una nuova, non consentita valutazione delle circostanze di
fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti (indagine UEPE, precedenti penali, tipologia dei reati), con
motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale
e processuale.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen..

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro in favore della
cassa della ammende.
Così deciso in Roma,in data 8 ottobre 2015.

difensore di fiducia, Di Salvatore Carlo, il quale ne denuncia l’illegittimità per

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