Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16956 del 23/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16956 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PAGNOTTA GIACOMO, n. il 10/10/1975;

avverso l’ordinanza n. 1008/2017 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANZARO del 06/07/2017;

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Luca Tampieri,
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 23/02/2018

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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 06/07/2017 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, in parziale accoglimento del reclamo proposto avverso
l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro del 22/07/2013, ha concesso
a Pagnotta Giacomo il beneficio della liberazione anticipata in riferimento al periodo
03/09/2009 – 03/09/2010 per complessivi giorni 90.

zione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza per vizio di motivazione in
relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
In una successiva memoria, la difesa del Pagnotta prospetta ulteriori argomentazioni a sostegno del ricorso.

3. Il ricorso in oggetto deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta
carenza di interesse, avendo il condannato terminato l’esecuzione della pena in data 13/10/2017, come risulta dall’acquisita certificazione del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, e non avendo lo stesso manifestato, con specifica e motivata deduzione, un eventuale interesse a coltivare l’impugnazione (Sez. 1, n. 46887
del 22/10/2009, Matichecchia, Rv. 245677; Sez. U, Ord. n. 15 del 18/06/1991, Argenti Rv. 187707).
La sopravvenuta inammissibilità dell’impugnazione non comporta provvedimenti
accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per Cassazione sopraggiunga alla sua proposizione e sia determinato da una ragione non imputabile al ricorrente, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione
pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013,
Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).

2. Pagnotta Giacomo, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassa-

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma il 23 febbraio 2018.

COME SUPREMA DI CASSAZIONE

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