Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16955 del 23/02/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16955 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: ESPOSITO ALDO
Data Udienza: 23/02/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA FRANCOSIMONE, n. il 06/09/1981;
avverso l’ordinanza n. 302/2015 della CORTE DI APPELLO di CATANZARO del
jeu
17/06/2016;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha rigettato le istanze di rideterminazione della pena ex art. 673
cod. proc. pen. e di imputazione di alcuni periodi di presofferto ad alcune condanne,
congiuntamente proposte da Bevilacqua Francosimone.
Avverso tale ordinanza il condannato ricorre personalmente per Cassazione, riservandosi di depositare in seguito i motivi di ricorso tramite il proprio difensore.
Tale inammissibilità discende dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1,
lett. c), 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso l’istituto penitenziario dove si trovava detenuto, né il
condannato né il suo difensore di fiducia, eventualmente nominato, facevano seguire rituale presentazione di motivi di ricorso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 23 febbraio 2018.
Il Presidente
Il Consigliere estensore
Aldo Esp
cito
Francesco Maria Silvio Bonito
(CORTE URINA DI CASSAZIONE
Penale
Prime Sezione
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099i
Roma , n ..,..—…………………..—
Il ricorso è inammissibile.