Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16953 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16953 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCHIAVO JOLE, n. il 21/12/1984;

avverso l’ordinanza n. 3994/2014 del G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore del
10/07/2017;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
CI(Lc lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Fulvio Baldi,
he ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore per nuovo esame;

Data Udienza: 21/02/2018

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10/07/2017 il G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di
Schiavo Joie ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., con la quale era chiesta la restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale emesso dal medesimo
ufficio in data 11/11/2014 e dichiarato esecutivo l’08/01/2015.
In premessa il G.I.P. ha rilevato che l’istanza doveva essere riqualificata in ri-

cod. proc. pen., in quanto con essa si contestava la regolarità della notifica
all’imputata (per non riconducibilità della firma alla stessa) e al difensore (per esecuzione della notifica al difensore d’ufficio e non di fiducia).
Per quanto attiene alla firma dell’imputata in calce alla relata di notifica, al fine di
escludere la riconducibilità alla destinataria dell’atto della firma apposta per il ritiro
del piego, il G.I.P. ha rilevato che occorreva proporre la querela di falso, non proposta nella fattispecie in esame.
In ordine all’omessa notifica al difensore di fiducia, l’organo giudicante ha osservato che quest’ultimo era stato nominato contestualmente alla data di emissione
del decreto penale; la parte non aveva adempiuto all’onere di diligenza di comunicare al proprio difensore le informazioni necessarie allo svolgimento del mandato.

2. La Schiavo propone personalmente ricorso per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, sulla base dei motivi di seguito riportati.
2.1. Violazione dell’art. 460 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto penale al difensore di fiducia nominato nel verbale di interrogatorio reso contestualmente alla data di emissione del predetto decreto.
2.2. Violazione di legge per l’identità del numero delle raccomandate asseritamente spedite all’imputata e al difensore d’ufficio, apparendo impossibile che entrambi avessero ricevuto l’atto.
2.3. Vizio di motivazione, non apparendo comprensibile come l’imputata potesse
attivarsi per comunicare al difensore le informazioni necessarie all’espletamento del
mandato (richiesta di decreto penale successiva all’espletamento della delega di interrogatorio).
Nei motivi aggiunti, la difesa della Schiavo ribadiva le argomentazioni a sostegno
del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

chiesta di declaratoria di non esecutività del decreto penale, ai sensi dell’art. 670

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In riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che la nomina del difensore di fiducia nello stesso giorno dell’emissione del decreto penale di condanna comporta l’esigenza di notificare tale atto al predetto, salvo che emergano elementi /
nequivocabili, dai quali desumere l’anteriorità della notifica rispetto alla nomina (ad
es., quando ciò risulti dall’attestazione da parte del Cancellerie dell’orario in cui
l’atto giudiziario è stato emesso e dell’Ufficiale Giudiziario dell’orario di notifica
dell’atto).
‘omessa notifica del decreto penale al difensore di fiducia determina una nullità

248777), che, nella fattispecie, non risulta sanata ai sensi dell’art. 183, comma 3,
cod. proc. pen..
Contrariamente a quanto dedotto nell’ordinanza impugnata, deve poi escludersi
ogni rilevanza alla presunta inadempienza dell’onere della parte di fornire al difensore tutte le informazioni necessarie all’espletamento del mandato. Nella circostanza, peraltro, la Schiavo, convocata dagli organi di P.G. per rendere interrogatorio,
non poteva minimamente immaginare che contestualmente all’interrogatorio fosse
stato emesso a suo carico un decreto penale di condanna, trattandosi di atto istruttorio che logicamente lasciava ritenere tuttora in corso la fase delle indagini.
Alla luce dei predetti principi, deve ritenersi che l’omessa notifica del decreto penale di condanna al difensore di fiducia ha determinato il mancato decorso del relativo termine di impugnazione, stabilito dall’art. 461, comma 1, cod. proc. pen./Pt ;’
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Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Per tale violazione di legge, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con
conseguente trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore per
l’ulteriore corso di giustizia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2018.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

COME SUPREMA DI CASh tw

ta Sezione Penale
Leapzime
ta in Cancelleria
Roma, fi

o Maria Silvio Bonito

di ordine generale dell’atto stesso (Sez. 5, n. 43757 del 21/09/2010, Sella, Rv.

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