Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16952 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16952 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
DI SILVIO ALFREDO, n. il 03/01/1962;
CASAMONICA GUERINO, n. il 14/04/1980;
DI SILVI ROMOLO, n. il 31/08/1969;

avverso l’ordinanza n. 21/2017 della Corte di assise di appello di Roma del
12/07/2017;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

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lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Gabriele Mazzotta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 21/02/2018

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12/07/2017 la Corte di assise di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato le istanze di declaratoria di non esecutività della sentenza del medesimo ufficio del 28/09/2015, proposte da Casamonica
Guerino, Di Silvio Alfredo e Di Silvi Romolo.
La Corte territoriale ha premesso quanto segue:
– con la suindicata sentenza i tre predetti imputati erano condannati per i reati di

L. n. 497 del 1974; era poi concessa la riduzione per il rito abbreviato;
– con la sentenza della Corte di cassazione del 26/06/2017, era annullata la sentenza della Corte di assise di appello limitatamente all’assoluzione del Casamonica e
del Di Silvio per il delitto di detenzione illegale di arma di cui al capo C) e alla riconosciuta riduzione per il rito abbreviato.
La Corte di merito ha rilevato che l’ordine di esecuzione è stato correttamente
emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Roma, in quanto, nel
caso di riconoscimento della tesi più favorevole agli imputati, la pena definitivamente irrogata poteva essere di entità uguale, ma non inferiore; in relazione al trattamento sanzionatorio base doveva ritenersi formato il giudicato.

2. I predetti imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per
Cassazione avverso la suindicata ordinanza.
2.1. Casamonica Guerino.
La difesa prospetta la tesi secondo cui risultava irrisolta la questione in ordine
all’applicabilità della diminuente processuale, sicché non era ipotizzabile
l’irrevocabilità e, conseguentemente, l’eseguibilità di tale capo della sentenza, non
essendo divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento
dell’imputato rispetto a tale reato.
Nella fattispecie, il capo di imputazione relativo alla condanna per il reato di cui
all’art. 630 cod. pen. non era ancora integralmente passato in giudicato.
2.2. Di Silvio Alfredo.
La difesa deduce che nei processi concernenti molteplici imputazioni o a carico di
più imputati l’annullamento parziale circoscritto a talune contestazioni determina il
passaggio in giudicato e l’irrevocabilità dei capi, e non dei punti, non in connessione
essenziali con quelli annullati; ma ciò avviene solo in relazione a decisioni “complete”, per le quali si è verificata la totale preclusione di intervento da parte del giudice

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dei rinvio, non laddove il capo in questione – relativo all’art. 630 cod. pen. – non sia
ancora passato in giudicato.
2.3. Di Silvi Romolo.

cui agli artt. 630 cod. pen. (capo A), il solo Di Silvio per i reati di cui agli artt. 10 ss.

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La difesa sostiene che la mancata risoluzione della questione afferente
all’applicabilità o meno della diminuente del rito preclude la formazione del giudicato sull’intero capo della sentenza che, seppur definitivo in punto di responsabilità
penale per il delitto di sequestro, non segnala l’irretrattabilità di tutte le questioni
necessarie al proscioglimento o alla condanna dell’imputato.
2.4. Con memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, la
difesa del Casamonica e del Di Silvio evidenzia la differenza tra preclusione processuale, attinente ad aspetti non più rivalutabili della pronuncia, e la formale irrevo-

l’annullamento ha investito tutti i capi di imputazione, per i quali era intervenuta
condanna, e il giudizio non risultava concluso per nessuno di essi. Il concetto di irrevocabilità doveva essere inteso in senso esclusivamente formale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
In base a quanto emerge dalla fattispecie in esame, la sola questione ancora in
discussione nell’ambito del giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione consiste nella
correttezza della riduzione di pena per il giudizio abbreviato disposta dalla Corte di
assise di appello.
La pena base ormai risulta immutabile in melius.
In virtù della regola generale accolta dall’ordinamento processuale e consacrata
nell’art. 624 cod. proc. pen. della formazione progressiva del giudicato, quando la
decisione divenga irrevocabile in relazione all’affermazione di responsabilità e contenga già l’indicazione della pena minima che il condannato deve comunque espiare, la stessa deve essere messa in esecuzione e l’eventuale rinvio disposto dal giudice di legittimità su questioni attinenti all’eventuale correttezza della riduzione di
pena per il rito abbreviato, non incide sull’immediata eseguibilità delle statuizioni
già passate in cosa giudicata (cfr. Sez. 6, n. 3216 del 20/08/1997, Maddaluno, Rv.
208873).
Parlando, invero, di “parti” della sentenza “che non hanno connessione essenziale” con “le parti” annullate, il legislatore (art. 624 cod. proc. pen.) ha inteso evidentemente riferirsi a tutte le disposizioni aventi una propria autonomia ontologica e
giuridica, ancorché inserite in un ampio ambito concettuale più vasto, non ancora
del tutto definito, ma comunque ininfluente, giammai soltanto alle posizioni dei singoli imputati o ai diversi capi riguardanti uno o più imputati (Sez. 1, n. 2071 del

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20/03/2000, Soldano, Rv. 215949)
La scelta di non procrastinare inutilmente l’esecuzione di provvedimenti non più

suscettibili di modificazioni rientra nei più aggiornati orientamenti di politica crimi-

cabilità, seppur soltanto parziale della sentenza stessa. La difesa segnala che

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naie ispirati all’esigenza di assicurare una più pregnante tutela della collettività sotto il duplice profilo della prevenzione e repressione dei reati.
Divenendo irrevocabile l’affermazione della responsabilità penale in ordine ad
una determinata ipotesi di reato, il giudizio prosegue in sede di rinvio soltanto agli
effetti della determinazione del trattamento sanzionatorio, posto che i “punti” oggetto di annullamento non si riflettono sull’an, ma soltanto sul quantum della pena
in concreto da irrogare.
In tale contesto, dunque, come deve ritenersi ontologicamente venuta meno la

ormai divenuta definitiva sul punto, allo stesso modo non può che inferirsene – alla
stregua del medesimo parametro costituzionale, in virtù del quale tertium non datur
– che risulti eo ipso trasformata la posizione dell’imputato in quella di “condannato”,
anche se a pena ancora da determinare in via definitiva; da qui l’assunto secondo il
quale, quando la decisione divenga irrevocabile in relazione alla affermazione della
responsabilità e contenga già l’indicazione della pena minima che il condannato deve comunque espiare, la stessa deve essere messa in esecuzione, in quanto l’eventuale rinvio disposto dalla Corte di cassazione relativamente ad altri reati non incide
sull’immediata eseguibilità delle statuizioni residue aventi propria autonomia (Sez.
U, n. 16208 del 27/03/2014, C., non massimata sul punto; Sez. 1, n. 15949 del
21/02/2013, Antonacci, Rv. 256255; Sez. 5, n. 2541 del 02/07/2004, Pipitone, Rv.
230891; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206170).
Nel caso in questione non può essere irrogata dal giudice del rinvio una pena di
entità inferiore a quella determinata con la sentenza della Corte di assise di appello
nei confronti dei tre imputati; l’eventuale modifica delle pregresse statuizioni consisterebbe nell’eliminazione della riduzione di un terzo disposta per il rito abbreviato
e, pertanto, non produrrebbe nessun tipo di vantaggio agli imputati.
I riferimenti contenuti nei ricorsi all’inerenza dell’annullamento a tutti i capi della
sentenza e alla natura esclusivamente formale del concetto di irrevocabilità non
possono essere condivisi, dovendosi invero attribuire rilievo all’irrevocabilità
dell’affermazione di responsabilità degli imputati e della pendenza del giudizio di
rinvio esclusivamente in ordine alla legittimità della riduzione per il rito abbreviato
operata dai giudici di merito. La pena, che sarà definitivamente irrogata all’esito del
giudizio di rinvio, non potrà mai essere inferiore al minimo già stabilito nella sentenza impugnata; gli imputati, quindi, non possono subire nessun tipo di pregiudizio
per effetto dell’esecuzione della condanna, da ritenere definitiva in ordine alla misura di pena già applicata.
I ricorsi vanno, dunque, respinti con conseguente condanna dei proponenti al
pagamento delle spese del procedimento.

presunzione di non colpevolezza, essendo stata quest’ultima accertata con sentenza

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P. Q. M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Ftss-3RAio

Così deciso in Roma il 210ennaio/2018.

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