Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16952 del 15/01/2016

Penale Sent. Sez. 2 Num. 16952 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
A.A.
avverso l’ordinanza n.212/2015 del Tribunale di Palmi, del 27.07.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.B.Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi
Birritteri , che ha concluso per il rigetto del ricorso

1

Data Udienza: 15/01/2016

MOTIVI della DECISIONE

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palmi rigettava l’istanza di
revoca dell’obbligo di firma imposto a A.A. sul presupposto
dell’immutata ragione che aveva determinato l’emissione del provvedimento
cautelare, nonostante che il richiedente non avesse fatto questione sulla genesi
del provvedimento ma avesse rivendicato la necessità di una revisione del

occasionali del fatto illecito ascritto,del tempo trascorso dai fatti„ della necessità
dei caratteri di gradualità,proporzionalità ed adeguatezza che doveva rivestire nel
tempo la misura.
Con i motivi di ricorso il difensore di A.A. si duole della mancata
disamina dei motivi addotti nella richiesta ,sui quali il Tribunale non si è
pronunciato ,formulando una sintetica motivazione che non rende giustizia alle
sollecitazioni della difesa.
Ritiene la Corte che il ricorso debbe essere accolto.
La contratta motivazione del Tribunale,infatti, omette ogni disamina dei profili di
attualità,congruità e proporzionalità della misura, puntualmente richiamati
nell’istanza del ricorrente e nei motivi su cui si articola il ricorso.
Ne è conseguita , da parte del Tribunale, una valutazione della misura priva di
logica coerenza con l’effettività della misura cui è sottoposto il ricorrente.
Il provvedimento deve,pertanto essere annullato con rinvio al tribunale di Palmi
perché provveda a nuova valutazione dell’istanza di A.A. che
proceda ad una disamina completa delle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palmi.
Così dec o ir joia, camera di consiglio del 15 gennaio 2016
Il Consig, ere Hstenore

Il P idente

M. T e

DEPOS7AT0 !N CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
IL

2

2 2 APR. 2016

giudizio di attualità delle esigenze cautelari, in considerazione dei caratteri

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