Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16951 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16951 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UCCELLO GENNARO nato il 22/03/1955 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 13/06/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
lette le conclusioni del PG, FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto di dichiarare
il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha
rigettato il reclamo proposto da Gennaro Uccello, avverso provvedimento con il
quale era stata rigettata l’istanza dello stesso di concessione della liberazione
anticipata speciale in ordine a semestri dal 2 febbraio 2010 al 2 febbraio 2013.

2. A ragione rilevava che il provvedimento di cumulo in esecuzione riportava
condanne per reati di cui all’art. 4 bis Ord. pen., ostativi alla concessione del
suddetto beneficio, per una quota di pena da determinare correttamente in
complessivi anni ventitré e mese uno di reclusione. Sicché, tenuto conto della
data di decorrenza dell’esecuzione e del presofferto , il detenuto aveva terminato
di espiare detta quota di pena, pur detratta la liberazione anticipata, ben dopo il

Data Udienza: 21/02/2018

2 febbraio 2013. Né, del resto, ai fini dello scioglimento del cumulo per
individuare la pena espiata per il reati ostativi, secondo l’insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, poteva assumere rilevanza il precedente intervento
in sede di applicazione del cumulo del criterio moderatore ex art. 78, cod. pen.

3. Ha proposto in data 18 luglio 2017 ricorso per cassazione l’Uccello
personalmente, attraverso uno scritto compilato a mano, di cui rimane poco
comprensibile l’intero percorso dei passaggi espositivi, accavallandosi l’accenno

aversi un’apprezzabile rappresentazione delle doglianze con specifico riferimento
ai vizi della decisione denunziabili in sede di legittimità attraverso allegazioni che
non possono limitarsi a menzionare altri provvedimenti quanto ad asseriti effetti.
A parte quanto rilevato, che dà conto dei profili di inammissibilità dovuti
all’aspecifità delle doglianze, rimane da osservare che parrebbe in ultimo volersi
sostenere che la presentazione dell’istanza prima dell’entrata in vigore della
legge di conversione che ha escluso il beneficio della liberazione anticipata
speciale in relazione alla pena in esecuzione per reati ostativi, dovrebbe
comportare nella specie la possibilità di concedere ugualmente tale beneficio.
Assunto, tuttavia, manifestamente infondato come già ampiamente spiegato
dalla giurisprudenza di legittimità (fra le altre, Sez. 1., n. 3130 del 09/12/2014,
dep. nel 2015, Rv. 262062; Sez. 1, n. 34073 del 24/06/2014, Rv. 260848).

4. Dalla conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili
di colpa, della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2018

Il Consigliere estensore
erto Binenti

Il Presidente
Francesco Silvio Maria Bonito

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rima zone Penale

ora ad una ora un’altra questione della complessa vicenda esecutiva, così da non

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