Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16950 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16950 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARIDI ANTONINO nato il 15/01/1960 a REGGIO CALABRIA

avverso l’ordinanza del 19/04/2017 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di ANCONA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
lette le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di
Ancona, provvedendo in sede di reclamo, per quanto qui rileva confermava il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Macerata con il quale era stata
dichiarata inammissibile la richiesta di concessione ad Antonino Caridi della
liberazione anticipata per tutti i semestri dal 21 luglio 1996 al 21 luglio 2003.

2. A ragione rilevava che gli elementi addotti non introducevano elementi di
valutazione nuovi in quanto non apprezzati in occasione delle precedenti
decisioni di rigetto delle stessa richiesta, ma anzi risultava dalla condanne
riportate che il Caridi durante lo stesso periodo di detenzione di cui sopra e pure
in seguito si era reso responsabile di nuovi gravi reati, dando ulteriore ampia
dimostrazione della pregressa mancata partecipazione all’opera di rieducazione.

Data Udienza: 21/02/2018

2. Propone ricorso per cassazione il Caridi, tramite il difensore.
2.1. Con un primo motivo, lamenta l’illegittimità costituzionale dell’art. 69
bis Ord. pen., per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., non risultando assicurato
il contraddittorio al momento della decisione del magistrato di sorveglianza.
2.2. Con un secondo motivo, denunzia violazione dell’art. 54 Ord. pen.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, le valutazioni in ordine alla
concessione del beneficio in questione in relazione ai singoli semestri rimane

valutazione negativa svolta in passato si era fondata sulla considerazione di un
arresto intervenuto solo quattro anni dopo i semestri oggetto di scrutinio. Sicché,
la nuova istanza deducendo nuovi elementi non poteva dichiararsi inammissibile.
E illogicamente si era considerata la commissione dei reati durante il periodo di
detenzione in valutazione, a fronte di un’imputazione «aperta» seguita da
sentenza emessa in primo grado il 19 aprile 2000. Pertanto/ in ogni caso era
mancata qualsiasi idonea giustificazione per i successivi semestri di detenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Con il primo motivo si pone una questione di legittimità costituzionale
che, secondo quanto rappresentato, non risulta prospettata davanti al tribunale
di sorveglianza, muovendo i rilievi rivolti a quella stessa decisione del magistrato
di sorveglianza che sarebbe illegittima poiché adottata senza contraddittorio.
Ma, a parte ciò, si svolgono obiezioni già ritenute manifestamente infondate
dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 299 del 2005, evidenziando le
esigenze di snellimento assolte dalle disposizioni che regolano l’intervento in
materia del magistrato di sorveglianza, il particolare ambito della decisione
relativo alla riduzione premiale e la compatibilità con i principi costituzionali
richiamati dei modelli procedurali a contraddittorio eventuale e differito.
Ne discende la manifesta infondatezza di tale primo motivo.

3. Quanto al secondo motivo, va rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha
ampiamente spiegato come la medesima richiesta di concessione della
liberazione anticipata in relazione all’intero periodo sopra indicato era stata già in
precedenza avanzata e disattesa per altre due volte, precisando che di certo non
potevano ravvisarsi elementi nuovi in grado di rendere ammissibile l’ulteriore
istanza, essendo stata già conosciuta e considerata a suo tempo la condotta

2

insensibile ai comportamenti tenuti precederténnente o successivamente. La

tenuta nei periodi successivi ai delitti commessi dopo il 2007 in relazione ai quali
erano intervenute opposte valutazioni dello stesso magistrato di sorveglianza,
risultate pertanto ininfluenti invece con riguardo al periodo fermatosi al 2003.
A fronte di tali rilievi già decisivi per ritenere operante il divieto del bis in
idem, pur considerando la preclusione «debole» del giudicato in materia, nel
motivo in questione si continua invece a sostenere la medesima tesi opposta, ma
non si coglie in che modo quanto esposto in relazione agli indicati diversi periodi
anche più recenti di detenzione dovrebbe introdurre nuovi elementi prima non

astrattamente idonei ad influire sul percorso valutativo e decisionale che portava
allora a negare il beneficio, così da risultare esso ora suscettibile di ribaltamento.
Ciò posto, le ulteriori considerazioni del Tribunale in ordine alle condanne
riportate dal Caridi fino al 2003 neppure appaiono rilevanti ai fini della decisione.
In ogni caso, ad esse si oppongono affermazioni che, riguardando solo la
data ultima della formale contestazione di uno solo dei reati giudicati in uno dei
diversi procedimenti menzionati dal Tribunale di sorveglianza, rimangono
inidonee a rappresentare alcunché di decisivo, tantomeno sotto il profilo della
sopravvenienza di nuovi elementi rispetto a quanto a suo tempo considerato.
Ne discende pertanto la manifesta infondatezza anche del secondo motivo.

4. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa,
della somma determinata in euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2018

Il CoRsigliere estensore

Francesco Silvio Maria Bonito

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