Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1695 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1695 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PALMA CARMELA N. IL 02/06/1979
2) RINALDI ADOLFO N. IL 21/09/1967
avverso la sentenza n. 3639/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
9
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
72z
che ha concluso perA

r rea
,-,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

CJii. ecc)

Data Udienza: 12/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 7.12.2011 la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la
pronuncia del Tribunale che aveva condannato Palma Carmela alla pena di anni cinque
di reclusione e C. 22.000 di multa (con generiche prevalenti sulla recidiva) e Rinaldi
Adolfo a quella di anni otto di reclusione e C. 40.000 di multa (esclusa la recidiva) in
ordine al reato di concorso in detenzione di stupefacenti (cocaina e marijuana) a fini di
spaccio.
2. I giudici di merito hanno confermato il giudizio di responsabilità sulla base della

delle deposizioni dei Carabinieri che avevano condotto l’operazione di appostamento e
osservazione, ritenendo priva di riscontri la tesi difensiva degli imputati, riproposta in
appello.
3.

Per l’annullamento della sentenza ricorrono in cessazione la Palma

(personalmente) e il Rinaldi (mediante difensore) con separati atti.
La prima deduce con articolato motivo il vizio di motivazione sulla dedotta
incongruenza delle deposizioni dei verbalizzanti (incongruenza rappresentata dal fatto
che la frase di allarme lanciata dalla donna alla vista dei Carabinieri sarebbe stata
percepita chiaramente dal militare che era più lontano e non da quello che era più
vicino alla donna). Ancora lamenta l’omessa motivazione sulla censura con cui
chiedeva la derubricazione del reato contestato in quello di favoreggiamento
personale.
Il Rinaldi enuncia due motivi: col primo, deduce la violazione degli artt. 110 cp e
73 DPR 309/1990 nondlè il vizio di motivazione con riferimento alle modalità di
accertamento della responsabilità penale, fondata sul suo riconoscimento da parte dei
Carabinieri come la persona che si era disfatta dell’involucro contenete gli stupefacenti
e il danaro.
Col secondo motivo deduce sempre 11 vizio di motivazione sulla sua identificazione
rimproverando alla Corte di merito di avere sostanzialmente riprodotto le
argomentazioni del primo giudice omettendo di raffrontarsi con i rilievi difensivi
(riguardanti il colore della maglia, il colore dei capelli del Rinaidi rispetto a quelli della
persona che aveva lanciato l’involucro di stupefacenti e inconcillabilità delle telefonate
con la condotta delittuosa).

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I due ricorsi sono manifestamente infondati sotto ogni profilo.
Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza
strutturate della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico
argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass.
6.6.06 n. 23528). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della
2

motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente,
cioè di spessore tale da risultare percepibile iCtU Dalli, dovendo li sindacato di
legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando
ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive

che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del
convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007;
Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).

2.1. Nel caso in esame, quanto la posizione del Rinaldi, la Corte di merito ha
spiegato, attraverso un accertamento in fatto assolutamente coerente (cfr. pagg. 5 e
6), l’irrilevanza della differenza del colore della maglietta laddove ha precisato che
l’attività di spaccio era curata da più di due soggetti tra loro in contatto ovviamente
vestiti in foggia diversa; ha poi dato conto della identificazione del Rinaldi sulla base
della descrizione dei carabinieri e dell’ascolto della conversazione telefonica (spiegando
anche la compatibilità delle chiamate con l’operazione antidroga) nonchè di una serie
di altre circostanze puntualmente evidenziate (presenza dell’uomo sul terrazzo, chiavi
di accesso al terrazzo nascoste negli slip, riconoscimento della maglia bianca indossata
dall’uomo che gettava la busta da parte del carabiniere Paolillo e corrispondente
appunto a quella Indossata al momento del fermo proprio dal Rinaldi, peraltro
riconosciuto dai militari stessi in udienza).
2.2. In ordine alla posizione della Palma, la Corte napoletana ha accertato che i
militari hanno chiaramente percepito i continui movimenti della donna che con le mani
e a voce dava indicazioni agli acquirenti, i quali, sulla base dei segnali ottenuti,
raggiungevano il sito dal quale ottenevano lo stupefacente; ha dato atto del raccordo
tra il primo agente di filtro (tale Trancia°, a bordo di scooter) e la donna, precisando

che l’allarme vocale lanciato dalla Palma ai complici all’apparire dei militari è stato
distintamente udito dal M.Ilo Colonna e dal collega Vincenzi ed li primo ne ha colto le
parole di inequivoco significato. Ha dato altre& conto della inconferenza della tesi
difensiva, sulla base delle osservazioni dei suoi movimenti da parte dei militari
operanti.
Parimenti ha motivato sulla qualificazione del reato e sulla insussistenza degli
estremi del favoreggiamento, senza limitarsi a ricostruire le differenze teoriche tra i
due reati, ma precisando che la donna ha tenuto un comportamento contemporaneo al
fatto (descrivendolo accuratamente, come si è esposto).
E una tale ricostruzione appare oltre che congrua in fatto anche corretta in diritto,
posto che il favoreggiamento personale concerne solo una particolare forma di aiuto,
prestato per agevolare l’elusione delle investigazioni e la sottrazione alle ricerche della
autorità.

3

Inoltre, il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento al delitto
di illecita detenzione di sostanza stupefacente, in costanza di detta detenzione, atteso
che nel reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta
di questi sia cessata, si risolve inevitabilmente in un concorso, quanto meno a
carattere morale (cass. Sez. U, Sentenza n. 36258 del 24/05/2012 Ud. dep.
20/09/2012 Rv. 253151; Sez. 4, Sentenza n. 12915 del 08/03/2006 Ud. dep.
12/04/2006 Rv. 233724),

sua logica e coerenza interna e si sottrae pertanto alle censure mosse dai ricorrenti.
Pertanto, nessuna rivisitazione è oggi consentita, se non a rischio di operare una
nuova lettura degli elementi del processo sulla base di diversi parametri di valutazione.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13,6.2000 n. 186), alla condanna dei ricorrenti ai
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione
pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura indicata In dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C. 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma Il 12.12.2012.

Il percorso argomentativo dell’impugnata sentenza, ad avviso del Collegio, ha una

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