Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16949 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16949 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DISTEFANO GIOVANNI AGATINO nato il 05/02/1981 a CATANIA

avverso l’ordinanza del 07/07/2017 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
lette le conclusioni del PG, FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di
Caltanissetta rigettava il reclamo nell’interesse di Giovanni Agatino Distefano
avverso il provvedimento con cui era stata rigettata l’istanza rivolta ad ottenere
la concessione in favore del predetto della liberazione anticipata in ordine ai due
semestri di pena espiata nel periodo dal 12 ottobre 2015 al 11 ottobre 2016.

2. A ragione, rilevava che le doglianze mosse in sede di impugnazione
neppure con riguardo al secondo di detti semestri potevano trovare accoglimento
in quanto il Distefano in quello immediatamente precedente, precisamente il 20
giugno 2016, aveva commesso il reato di evasione riportando la pena parimenti

Data Udienza: 21/02/2018

confluita nel provvedimento di cumulo in esecuzione, così dimostrando lo stesso
di non avere aderito all’opera di rieducazione neppure nel precedente semestre.

3. Propone ricorso per cassazione il Distefano, tramite il difensore,
lamentando violazione dell’art. 54 Ord. pen., nonché manifesta illogicità di
motivazione in relazione al diniego del beneficio in ordine al secondo di detti
semestri, poiché, prescindendo da ogni altro elemento di valutazione, si era
citata solamente la violazione avvenuta ad di fuori del periodo da apprezzare, in

rieducazione in relazione ai fatti ricadenti nel singolo semestre da considerare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

2. In materia di liberazione anticipata, se è vero che ai fini della concessione
del beneficio occorre considerare in modo frazionato la partecipazione all’opera di
rieducazione nello specifico semestre per cui viene avanzata la richiesta, ciò non
toglie che sulla base di taluni fatti indicativi, avvenuti in seguito e specialmente
dopo breve tempo, possa ugualmente apprezzarsi, tramite idoneo ragionamento
deduttivo, l’esclusione di detta partecipazione anche per un precedente semestre
(Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014,
dep. 2015, Rv.263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Rv. 255406).

3. Nella specie proprio di tale valutazione dà conto il provvedimento con
spiegazioni, pur sintetiche, con cui si pone in evidenzia l’evasione dagli arresti
domiciliari poco più di due mesi dopo l’ultimazione del semestre considerato.
E ciò in una condizione di restrizione, quella degli arresti domiciliari, in
continuità con la precedente, nella quale i segnali della partecipazione all’opera
di rieducazione vanno anzitutto concretamente colti nel rispetto delle prescrizioni
minime attinenti al primario obbligo della permanenza nell’abitazione indicata.
Né del resto, in opposizione al convincimento manifestato dai giudici di
merito, sono state indicate particolari modalità di detta evasione o altri concreti
dati comportamentali nel frattempo tenuti e tuttavia non considerati, così da
restare inficiato in modo decisivo il percorso giustificativo alla base del diniego.
Infatti, al riguardo nel ricorso ci si limita assertivamente ad insistere sulla
meritevolezza del beneficio, facendo genericamente riferimento a comportamenti
rimasti soltanto esenti da rilievi nel medesimo semestre oggetto di valutazione.

2

contrasto così con il principio dell’accertamento della partecipazione all’opera di

4. Non cogliendosi, pertanto, né la violazione di legge, né la manifesta
illogicità della motivazione nei termini che sono stati denunziati, il ricorso va
rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Il Consigliere estensore
erto Binenti

Il Presidente
Francesco Silvio Maria Bonito

(2

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Così deciso il 21 febbraio 2018

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