Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16948 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16948 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STANCIU SIMONA nato il 03/04/1980

avverso l’ordinanza del 26/07/2017 del TRIBUNALE di ROVIGO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
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Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 26.7.2017, il Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di STANCIU Simona per ottenere la
restituzione del termine per richiedere misure alternative alla detenzione, con riferimento alla
sentenza di condanna emessa dal medesimo Tribunale in data 28.11.2016, irrevocabile il
12.2.2017.

notifica e la mancata conoscenza del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione emesso
dal P.M. in data 1.3.2017, dovuta al fatto che essa STANCIU in data 16.6.2017 si trovava in
territorio svizzero, atteso l’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato disposto dal
Prefetto nei suoi riguardi.
Osservava il Tribunale, a ragione della decisione, che il decreto di sospensione
dell’ordine di carcerazione era stato regolarmente notificato all’imputata mediante consegna di
copia al difensore ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen., e al difensore nominato d’ufficio in sede
di cognizione.
Né l’imputata aveva fornito prova circa l’impossibilità di osservanza del termine per
richiedere misure alternative alla detenzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore: in
particolare, la STANCIU non aveva dimostrato che fosse stata data esecuzione all’ordine di
espulsione emesso dal Prefetto nei suoi confronti e che essa, al momento della notifica
dell’ordine di esecuzione, si trovasse effettivamente all’estero.
2. Avverso detta ordinanza propone personalmente ricorso per cassazione STANCIU
Simona, denunciando, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in
relazione agli artt. 175 e 656, comma 5, cod. proc. pen.: in sintesi, la ricorrente aveva
dimostrato come avesse ottemperato all’espulsione e come si fosse trovata all’estero fino ai
giorni immediatamente antecedenti al suo arresto; costituiva affermazione arbitraria del giudice
dell’esecuzione quella secondo cui la condannata “fosse a conoscenza delle condanne a suo
carico”.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso
per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5. Va, in primo luogo, ricordato come, per proporre qualunque impugnazione, occorra
avervi interesse (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), e, altresì, come l’interesse rilevante a tal
fine debba essere non solo di tipo giuridico (escluso l’interesse meramente morale ovvero
teorico), ma anche concreto, atteso che l’impugnazione deve mirare ad ottenere un risultato
tangibilmente favorevole quale la rimozione di un provvedimento pregiudizievole.

2

Con l’istanza ex art. 175 cod. proc. pen. la condannata aveva dedotto la mancata

Detto interesse, così qualificato, deve poi essere anche attuale, nel senso che l’interesse
a proporre innpugnazione deve non solo sussistere al momento della proposizione dell’atto di
parte, ma anche permanere ai momento dell’invocata decisione, di talché l’innpugnazione non
può non perdere il necessario requisito dell’interesse, come sopra inteso, allorché l’impugnante
abbia medio tempore ottenuto quanto intendeva reclamare con l’atto di gravame, ovvero
quando si siano comunque create, oggettivamente, condizioni che fanno venire meno il suo
interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice ad quem.

ineludibile esito di inannmissibilità, in forza del disposto dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod.
proc. pen. (sulla nozione della “carenza d’interesse sopraggiunta”, v. Sez. U, n. 6624 del
27/10/2011, dep. 17/2/2012, Marinaj, Rv. 251694).
6. Tanto premesso in linea generale, è di tutta evidenza come, nel caso di specie, il
ricorso della STANCIU debba essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse.
Ed invero risulta in atti che, in pendenza del giudizio di cassazione, precisamente in data
29.11.2017, la ricorrente è stata rimessa in libertà a seguito di provvedimento del giudice
dell’esecuzione di Rovigo 29.11.2017, con il quale è stata disposta la revoca della sentenza di
condanna indicata in premessa e sospesa l’efficacia del cumulo (che detta sentenza
comprendeva) emesso dal P.M. di Rovigo in data 23.6.2017, SIEP n. 38/17.
6.1 La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di
condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir
meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua
proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt.
591, comma 1, e 606, comnna 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna della ricorrente né
alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa
delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997,
Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n.
30669 del 17/5/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2018

.CORTE SUPREMAD CASSAZIONE

In tali casi, la cessazione dell’interesse – giuridico, concreto ed attuale – induce

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