Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16946 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16946 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

TUNA Artur, nato il 23/03/1978;

Avverso l’ordinanza n. 109/2017 del GIP del Tribunale di Treviso in data 01/06/2017;

Visti gli atti e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Fulvio Baldi, che ha
chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

Udito il difensor

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 01/06/2017 il GIP del Tribunale di Treviso disponeva la
restituzione in termini ex art. 175 cod.proc.pen. nei confronti di Tuna Artur per
proporre opposizione al decreto penale emesso a suo carico il 07/06/2013. Rilevava il
giudice dell’esecuzione che vi era oggettiva difformità tra il verbale di identificazione
e di elezione di domicilio rilasciato al Tuna dalla polizia giudiziaria operante e il
medesimo verbale che la polizia giudiziaria aveva allegato alla comunicazione di

elezione o dichiarazione di domicilio a differenza, invece, della copia allegata
all’informativa di reato, nella quale figurava una elezione di domicilio presso il
difensore di ufficio; di conseguenza l’interessato – che non poteva, però, qualificarsi
come irreperibile avendo residenza stabile sul territorio ed avendo nominato un
difensore di fiducia – non aveva avuto conoscenza del decreto penale emesso a suo
carico poiché la notifica era stata effettuata al difensore di ufficio, per cui doveva
essere rimesso in termini per impugnare.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore
avv. Luca Berletti, premettendo che il ricorrente aveva saputo dell’esistenza del
decreto penale de quo soltanto quando la Questura di Treviso gli aveva rigettato la
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, tanto che egli aveva chiesto la revoca
del decreto suddetto e, in subordine, la declaratoria di non esecutività per nullità
della notifica o la remissione in termini per proporre opposizione: a tal fine aveva
prodotto l’originale del verbale di identificazione da cui risultava in modo evidente
che non aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio.

2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. c), cod.proc.pen.,
inosservanza di norme: sostiene che l’evidenza dei fatti dimostrava che non vi era
mai stata una elezione di domicilio presso un difensore di ufficio né alcun rapporto
con detto difensore di ufficio; peraltro né l’originale del verbale né la copia in
possesso alla polizia giudiziaria recavano la sottoscrizione del ricorrente: di
conseguenza, andava ritenuto prevalente il contenuto del documento in possesso
all’interessato e nulla la notifica fatta a suo tempo presso il difensore di ufficio, con la
conseguenza della inevitabile declaratoria di nullità dello stesso decreto penale di
condanna, tema sul quale la motivazione del provvedimento impugnato aveva
taciuto.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. c), cod.proc.pen.,
inosservanza di norme: il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto reperibile
l’interessato poiché aveva stabile residenza sul territorio ed aveva nominato un
difensore di fiducia, ma questi criteri non erano risolutivi, considerando anche che la

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notizia di reato, nel senso che nella copia in possesso del Tuna non vi era alcuna

nomina del difensore di fiducia era avvenuta soltanto in occasione dell’incidente di
esecuzione e non anche in precedenza.
2.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen.,
manifesta illogicità della motivazione: una volta effettuati senza successo gli
incombenti relativi alla notifica, è del tutto irrilevante che l’interessato abbia
residenza in Italia o che sia reperibile in altro procedimento né la reperibilità poteva
essere tratta dalla nomina di un difensore di fiducia avvenuta due anni dopo

3. Il P.G. chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. In particolare, il primo motivo di doglianza deve essere
accolto, con conseguente assorbimento delle altre ragioni esposte.

2. Il giudice dell’esecuzione espressamente rende atto della effettiva sussistenza
di una difformità insanabile tra la copia del verbale di elezione di identificazione e di
elezione di domicilio redatto dalla polizia giudiziaria e consegnata al ricorrente e la
copia del medesimo atto rimasta in possesso della polizia giudiziaria ed allegata alla
comunicazione di notizia di reato: infatti, nella copia rimasta in possesso del
ricorrente l’interessato non aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio.
Di conseguenza, la notifica effettuata al ricorrente presso quel domicilio non
poteva ritenersi rituale: il provvedimento impugnato omette la motivazione sul punto
e correttamente tanto il ricorrente quanto il P.G. hanno sottolineato la necessità di
applicare un principio di ragionevole contemperamento delle esigenze di tutela con
quelle di svolgimento del processo, ritenendo che, in caso di conclamata difformità
tra l’atto in possesso dell’imputato e la copia rimasta all’amministrazione, sia
prevalente quanto attestato nell’atto originale in possesso della parte.
Nella fattispecie, risulta che il ricorrente non aveva sottoscritto il verbale sopra
menzionato (allegato al ricorso per il principio di autosufficienza dello stesso),
rifiutando di apporre la propria forma (per come viene attestato nell’atto stesso): ma,
parimenti, risulta che non aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio, anzi
non aveva effettuato alcuna dichiarazione circa un suo domicilio.
Di conseguenza, la notifica effettuata presso quel menzionato (e non eletto)
domicilio non aveva alcuna base di ritualità e si traduceva in una omessa notifica: né
può condividersi l’argomentazione del giudice dell’esecuzione circa il fatto che il
ricorrente non poteva considerarsi se non come soggetto reperibile e di stabile
residenza sul territorio italiano, poiché trattasi di questione che non veniva in rilievo,
atteso che, nello stesso provvedimento, si dava atto della notifica effettuata ad un
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l’emissione del decreto penale de quo.

domicilio non corretto nonché della mancata conoscenza del procedimento e del
provvedimento.
Così, ribadito che, in simili fattispecie, l’omessa notifica all’imputato configura
un’ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del
procedimento, equiparabile all’omessa citazione dell’imputato, non poteva essere
accolta la mera richiesta di restituzione nel termine per impugnare rigettando invece
(senza una congrua motivazione) quella di revoca del provvedimento emesso a carico

3. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza
rinvio, in accoglimento dl primo motivo di doglianza: tutte le altre ragioni di ricorso
devono ritenersi assorbite.
Gli atti dovranno essere trasmessi al GIP del Tribunale di Treviso per l’ulteriore
corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al GIP
del Tribunale di Treviso.
Così deciso il 21 febbraio 2018.
I Consigliere estensore
Antonio Mi hella)

CORTE SUPREMA DI CASSAZ1ONE
Prima Sezione Penale

Il Presidente
(Francesco Silvio Maria Bonito)

del ricorrente e senza alcuna notificazione al medesimo.

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