Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16944 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16944 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VELLA GIUSEPPE nato il 16/11/1960 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 14/07/2017 del GIP TRIBUNALE di VITERBO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette/seiatte le conclusioni del PG c-kr3:1
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Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 14.7.2017, il G.I.P. del Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di VELLA Giuseppe per ottenere la
declaratoria di non esecutorietà della sentenza di condanna alla pena di due anni e sei mesi di
reclusione (oltre alla pena pecuniaria) per il reato di rapina aggravata, emessa dal medesimo G.I.P.
in data 23.10.2015 (unitamente a condanna alla pena di sei mesi di reclusione per il concorrente

al Tribunale di Sorveglianza di Roma per competenza.
Osservava, al riguardo, che non spettava al giudice dell’esecuzione individuare la porzione di
pena attribuibile ai reati cd. ostativi all’applicazione dei benefici penitenziari, atteso che, nella specie,
il condannato assumeva di avere interamente espiato un “presofferto” pari alla pena da eseguire.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione VELLA Giuseppe, per il tramite del
difensore, denunciando, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione
agli artt. 3 Cost., 656, comma 10, 657, comma 1, 666 e 670 cod. proc. pen..
Premette il ricorrente che, al momento di presentazione dell’istanza, aveva già espiato la
pena di due anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione a titolo di presofferto cautelare e, con esso,
la porzione di pena afferente al reato di rapina aggravata, ostativo, ai sensi dell’art. 4-bis 0.P., alla
sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione di cui all’art. 656, comma 10, cod. proc.
pen., trovandosi esso VELLA, in quella fase esecutiva, agli arresti domiciliari. Con la medesima
istanza veniva richiesta anche l’applicazione della liberazione anticipata della pena a norma dell’art.
656, comma 4-bis, cod. proc. pen., con la concessione della quale sarebbe risultata interamente
espiata la sua condanna.
Ciò premesso, assume il ricorrente che, avendo egli espiato completamente la pena relativa
al delitto di rapina aggravata ed essendo in stato di custodia cautelare agli arresti domiciliari, aveva
diritto all’applicazione della disposizione normativa di cui al comma 10, art. 656 cod. proc. pen,
come, del resto, già applicata al coimputato DE MUZIO Antonio, con identica posizione esecutiva.
Ricordata la scindibilità del cumulo delle pene ai fini della fruizione dei benefici penitenziari in
ordine ai reati non ostativi alla loro concessione, dovendosi ritenere che la pena inflitta con la
sentenza di condanna relativa ai reati ostativi sia stata espiata per prima, sostiene il ricorrente che,
nella specie, sussistevano tutti i presupposti di cui all’art. 657, comma 1, cod. proc. pen., in quanto
la custodia cautelare sofferta non era già stata computata nella pena da espiare per altro reato e
costituiva presofferto per il reato ostativo alla sospensione dell’ordine di carcerazione a norma
dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., con l’inevitabile conseguenza che il condannato doveva
proseguire l’espiazione della pena in regime di arresti domiciliari.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

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reato, avvinto dalla continuazione, di cui all’art. 497-ter, cod. pen.), e ordinava trasmettersi gli atti

5. Va, in primo luogo, ricordato come, per proporre qualunque impugnazione, occorra avervi
interesse (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), e, altresì, come l’interesse rilevante a tal fine debba
essere non solo di tipo giuridico (escluso l’interesse meramente morale ovvero teorico), ma anche
concreto, atteso che l’impugnazione deve mirare ad ottenere un risultato tangibilmente favorevole
quale la rimozione di un provvedimento pregiudizievole.
Detto interesse, così qualificato, deve poi essere anche attuale, nel senso che l’interesse a
proporre impugnazione deve non solo sussistere al momento della proposizione dell’atto di parte,

perdere il necessario requisito dell’interesse, come sopra inteso, allorché l’impugnante abbia

medio

tempore ottenuto quanto intendeva reclamare con l’atto di gravame, ovvero quando si siano
comunque create, oggettivamente, condizioni che fanno venire meno il suo interesse ad ottenere
una pronuncia dal giudice ad quem.
In tali casi, la cessazione dell’interesse – giuridico, concreto ed attuale – induce ineludibile
esito di inammissibilità, in forza del disposto dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (sulla
nozione della “carenza d’interesse sopraggiunta”, v. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep.
17/2/2012, Marinaj, Rv. 251694).
6. Tanto premesso in linea generale, è di tutta evidenza come, nel caso di specie, il ricorso
del VELLA debba essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ed invero risulta in atti che, in pendenza del giudizio di cassazione, precisamente in data
14.9.2017, il ricorrente è stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena in relazione al titolo
esecutivo n. 42/2017 SIEP della Procura della repubblica di Viterbo, che qui rileva.
6.1 La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in
adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno
dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla
dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606,
comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento,
né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del
9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n.
22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2018

Il Consigliere estensorO RTESUPREMkDICASSAZDIE

Prima Sezione Penale

Il Presidente

ma anche permanere al momento dell’invocata decisione, di talché l’impugnazione non può non

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