Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16943 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16943 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VOCI GIUSEPPE nato il 08/08/1954 a MONTEPAONE

avverso l’ordinanza del 27/04/2017 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di
CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
lette le conclusioni del PG, FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe,i1 Tribunale di sorveglianza di

Catanzaro rigettava il reclamo nell’interesse di Giuseppe Voci avverso il
provvedimento con cui era stata rigettata un’istanza volta ad ottenere in favore
dello stesso la concessione della liberazione anticipata speciale ex art. 4, decreto
legge. 146/2013, rilevando che tale beneficio, secondo quanto previsto dalla
legge di conversione del predetto decreto, andava escluso per il condannato,
come il Voci, in esecuzione pena per uno dei delitti di cui all’art. 4 bis, Ord. pen.

2. Propone ricorso per cassazione il Voci, tramite il difensore, lamentando
violazione di legge: con un primo motivo, rileva che il tempo decorso per
provvedere sulla domanda presentata prima della legge di conversione di cui

Data Udienza: 21/02/2018

sopra, non poteva riverberarsi in pregiudizio del condannato; con un secondo
motivo, si duole del mancato scioglimento del cumulo in modo da determinare la
frazione di pena imputabile al concorrente reato non ostativo al beneficio.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
3.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. Ed infatti, si insiste nel
prospettare la possibilità di concedere al Voci la liberazione anticipata speciale,
nonostante l’esclusione di cui all’art. 4 della legge n. 10 del 2014 in ragione

a tal fine che la domanda era stata proposta prima dell’entrata in vigore della
legge di conversione contenente le modifiche che hanno determinato detta
esclusione. Ma in tal modo non ci si confronta minimamente con la costante
giurisprudenza di legittimità (fra le altre, Sez. 1, n. 3130 del 09/12/2014, dep.
nel 2015, Rv. 262062; Sez. 1, n. 34073 del 24/06/2014, Rv. 260848), secondo
cui la mancata conversione del decreto legge, nella specie per la parte relativa
all’ammissione al beneficio per i reati ostativi, non va ricondotta ad una
successione di leggi nel tempo. Sicché possono essere fatti salvi, dopo la legge di
conversione, solo gli atti e i rapporti sorti ed esauritisi durante la vigenza del
medesimo decreto legge per la parte non convertita. Non trovano quindi
riconoscimento le pregresse aspettative in ordine all’esito di domande sub iudice.
E ciò va in particolare affermato con riferimento alla materia di cui trattasi
avente ad oggetto disposizioni di natura processuale. Il che esclude nella
situazione prospettata ogni obiezione di legittimità costituzionalità, tanto più
laddove esse dovrebbero riguardare non il contenuto in sé irragionevolmente
discriminatorio della particolare disciplina dettata per certi reati (in ragione dello
speciale allarme sociale suscitato dalla personalità di chi li commette); ma invece
si appunterebbero sui tempi di applicazione delle norme in questione, così non
vertendosi affatto nell’ambito delle questioni di legittimità costituzionale delle
indicate previsioni, in particolare sotto il profilo dell’osservanza dell’art. 3, Cost.
3.2. Con il secondo motivo si invoca lo scioglimento del cumulo in funzione
della concessione del medesimo beneficio di cui sopra, ma ciò potrebbe risultare
rilevante soltanto nel caso in cui venga almeno prospettata la già intervenuta
esecuzione dell’intera pena per il reato ostativo, così rimanendo eseguibile solo
quella restante riferibile unicamente ad altri reati non ostativi. Condizione questa
che tuttavia non appare essere stata mai configurata dal ricorrente. Ne deriva,
dunque, la decisiva aspecificità del motivo sul punto che lo rende inammissibile.

2

dell’esecuzione della pena per uno dei reati di cui all’art. 4 bis, Ord. pen. Si rileva

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa, della
somma determinata in euro duemila in favore della cassa della ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle

Così deciso il 21 febbraio 2018

Il Presidente

Il Consigliere estensore
o Binenti

Francesco Silvio Maria Bonito

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelignip oggi
Roma, fi .16 APR. ” 15

ammende.

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