Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16943 del 18/01/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16943 Anno 2013
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIA SERIGNE N. IL 31/12/1978
avverso l’ordinanza n. 193/2011 TRIBUNALE di PISA, del 22/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 18/01/2013
Ritenuto in fatto.
Con ordinanza emessa il 22 gennaio 2012 il Tribunale di Pisa, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Dia Serigne, volta ad
ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. in
relazione alle sentenze pronunziate nei suoi confronti, ritenendo ostativi la diversa
sentenze irrevocabili, di elementi obiettivi comprovanti la preventiva deliberazione
di un unico disegno criminoso
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore
di fiducia, Serigne, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato il contenuto delle diverse sentenze e,
all’esito della compiuta disamina delle stesse, ha, con motivazione congrua,
adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, illustrato
le ragioni di fatto — in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – ostative al
riconoscimento della continuazione
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 gennaio 2013.
natura dei reati commessi, la distanza cronologica tra gli stessi e l’assenza, nelle