Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16943 del 12/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16943 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
D’Errico Angelo Raffaele, nato a Massafra il 31/12/1971;
Tocci Vito Antonio, nato a Massafra il 04/03/1955;
avverso la sentenza del 23/03/2015 della Corte d’appello di Lecce, Sezione
distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
Tocci, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11.6.2014 il G.U.P. del Tribunale di Taranto, all’esito
di giudizio abbreviato, dichiarò D’Errico Angelo Raffaele e Tocci Vito Antonio
responsabili di tentata rapina aggravata (per Tocci anche dall’aver commesso il
fatto mentre era sottoposto a misura di prevenzione) e Tocci altresì di violazione
degli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, unificati sotto il
vincolo della continuazione e – concesse le circostanze attenuanti generiche
giudicate equivalenti alle aggravanti, con la diminuente per il rito – condannò:
D’Errico alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed C 600,00 di multa;
Tocci alla pena di anni 3 di reclusione ed C 800,00 di multa

Data Udienza: 12/04/2016

2. Gli imputati proposero gravame e la Corte d’appello di Lecce, Sezione
distaccata di Taranto, con sentenza del 23.3.2015, in parziale riforma della
pronunzia di primo grado, ridusse le pene a:
D’Errico ad anni 2 mesi 4 di reclusione ed C 500,00 di multa;
Tocci ad anni 2 mesi 6 di reclusione ed C 600,00 di multa.

3.

Ricorrono per cassazione gli imputati (D’Errico Angelo Raffaele

personalmente e Tocci Vito Antonio tramite il difensore) con distinti atti di

1. violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del tentativo di
rapina, invece non configurabile per difetto di univocità degli atti; la mera
presenza dell’imputato all’interno di un’autovettura nel posteggio del
supermercato Dok di Castellaneta non è comportamento univoco non
consentendo di individuare il soggetto destinatario della rapina;
2.

vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle
circostanze attenuanti generiche ed alla conseguente quantificazione della
pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Tocci è inammissibile ai
sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., non essendo stato dedotto con i
motivi di appello e comunque manifestamente infondato per le ragioni esposte al
successivo punto 2.

2. Il primo motivo di ricorso proposto da D’Errico è manifestamente infondato
e meramente re iterativo del corrispondente motivo di appello.
La Corte territoriale ha ravvisato l’idoneità e l’univocità degli atti nella
predisposizione di travisamento, nella detenzione di armi giocattolo, nella
copertura della targa e nell’essere D’Errico sceso dall’auto così approntato nei
pressi del supermercato Dok di Castellaneta.
Siffatta valutazione è in armonia con la giurisprudenza di questa Corte,
condivisa daal Collegio, secondo la quale, per la configurabilità del tentativo
rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur
classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente,
avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia
iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire
l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di
eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 40912 del 24/09/2015 dep. 12/10/2015 Rv. 264589. Fattispecie relativa alla

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contenuto sostanzialmente simile, deducendo :

presenza in ora notturna, all’ingresso del parcheggio di un supermercato, di tre
persone, una delle quali – alla vista degli agenti – aveva gettato in terra un
berretto modificato in passamontagna mediante due fori per gli occhi, mentre gli
altri due avevano guanti in lattice e un coltello a serramanico. In applicazione del
principio di cui in massima, la S. C. – valorizzando altresì la presenza in zona
dell’auto degli indagati anche il giorno precedente, rilevata dal sistema satellitare
installato a bordo – ha ritenuto sussistente il concorso nel tentativo di rapina).

Il secondo motivo di ricorso proposto da D’Errico è manifestamente

infondato e svolge censure di merito.
La Corte territoriale ha confermato il giudizio di equivalenza delle
circostanza attenuanti generiche con le aggravanti richiamando la motivazione
della pronunzia di prima grado e per l’assenza di elementi positivamente
valutabili ai fini della prevalenza.
In tale motivazione non vi è alcuna manifesta illogicità.

4.

Il secondo motivo di ricorso proposto da Tocci Vito Antonio è

manifestamente infondato ed è privo di correlazione con la motivazione della
sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha ricordato che per Tocci opera il divieto di prevalenza
di cui all’art. 69 come modificato dalla legge 251/2005 alla luce della recidiva
reiterata.
Nel motivo di ricorso ci si limita a censurare la denunciata assenza di
elementi favorevoli ad un giudizio di prevalenza.

5. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere
condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di millecinquecento
euro, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

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3.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro
millecinquecento alla Cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 12/04/2016.

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