Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16942 del 21/02/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16942 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BINENTI ROBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STRANO MARCO nato il 01/07/1982 a CATANIA
avverso l’ordinanza del 17/05/2017 dei TRIBUNALE SORVEGLIANZA di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
lette le conclusioni del PG, FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto di dichiarare
inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania
dichiarava inammissibile il reclamo nell’interesse di Marco Strano, avverso il
provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato istanza
volta ad ottenere la concessione della liberazione anticipata, rilevando che l’Avv.
Gabriele Celesti che aveva proposto il reclamo non era legittimato a farlo non
risultando a lui conferito alcun mandato difensivo da parte dello Strano.
Il Tribunale aggiungeva poi che l’impugnazione era nel merito infondata in
considerazione dei diversi illeciti disciplinari di cui si era reso autore lo Strano.
2.
Propone ricorso per cassazione lo Strano, tramite il difensore Avv.
Gabriele Celesti come da nomina allegata datata 20 giugno 2017, lamentando
Data Udienza: 21/02/2018
mancanza di motivazione e violazione di legge, in quanto ai fini del rigetto
dell’istanza era stata attribuita rilevanza a fatti riferiti ad illeciti disciplinari non
definitivamente accertati e comunque di trascurabile significato, sì da non poter
essi prevalere sugli altri elementi valutativi favorevoli per tutto l’indicato periodo.
3.
Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, non
confrontandosi con le ragioni processuali sulle quali si è basata la declaratoria di
inammissibilità del reclamo, ossia l’assenza allora del mandato conferito al
declaratoria, risultando pertanto superflua ogni valutazione di merito espressa.
4. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa,
della somma determinata in euro duemila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2018
Il Presidente
Il Consigliere estensore
ob’èrto Binenti
Francesco Silvio Maria Bonito
CORTE SUPREMA DI CASSAZI
Prime Sezione Penale
Depositata in Cancellerie oggi
201b
Roma, n s 1 6 AP11
difensore che l’aveva proposto, rilievo che di per sé vale a giustificare detta