Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16941 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16941 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BINENTI ROBERTO

Data Udienza: 21/02/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FINOCCHIARO VITO nato il 23/01/1978 a CATANIA

avverso l’ordinanza del 28/06/2017 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di MESSINA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
lette le conclusioni del PG, FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto l’annullamento
dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Messina.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania
respingeva il reclamo proposto da Vito Finocchiaro, avverso il provvedimento con
il quale il Magistrato di sorveglianza di Catania aveva rigettato un’istanza volta
ad ottenere la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri
compresi nel periodo di detenzione dal 3 maggio 2005 al 2 maggio 2006.
A ragione, il Tribunale rilevava che non poteva ravvisarsi la partecipazione
)”?

all’opera rieducativa non emergendo concreti elementi in tal senso nel periodo in
considerazione e deponendo in senso contrario la successiva commissione nel
2010 di ulteriori reati (quelli di cui agli artt. 648 bis, 624 e 640, cod. pen.).
3. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Finocchiaro, tramite
difensore, deducendo, con riferimento all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.

proc. pen., in relazione all’art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354, che i rilievi svolti
sotto entrambi i profili, non dando conto di significative e pertinenti indicazioni,
non avrebbero potuto giustificare il diniego del benefico per quel periodo.
4. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Ed

infatti,

la

negazione della

liberazione

anticipata

in

ragione

dell’apprezzamento di comportamenti successivi al periodo in considerazione, per
risultare giustificata deve specificatamente spiegare perché tali comportamenti,
tanto più se verificatisi diverso tempo dopo, come nella specie, abbiano la

rieducazione in detto periodo (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. nel 2015,
Rv. 263428; Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. nel 2014, Rv. 258743; Sez.
1, n. 11597, del 28/02/2013, Rv. 255406). Spiegazioni a tal riguardo che non si
rinvengono però nella motivazione del provvedimento impugnato, una volta che
ci si è limitati solo a citare la successiva commissione dei reati ed il relativo
titolo. Inoltre, la motivazione adottata, nell’affermare la non rilevabilità dalle
«informative in atti» dell’effettiva partecipazione all’opera rieducativa durante i
semestri oggetto di scrutinio, non chiarisce quali dati conoscitivi abbiano preso in
considerazione dette informative, così da potere risultare davvero significative.
Anche sul punto, pertanto, le censure mosse con il ricorso colgono nel segno.

4. Ne discende l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la
trasmissione degli atti al Tribunale di Messina, per nuovo esame che, nella libera
valutazione di merito degli elementi acquisiti, terrà conto dei rilievi di cui sopra.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Messina.
Così deciso il 21 febbraio 2018

Il Consigliere estensore
rto Binenti

Il Presidente
Francesco Silvio Maria Bonito

72»lifillìhMADICASSAZI
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelluip oggi

Roma, ft 3 6 APR.

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particolare attitudine a fare desumere la mancata partecipazione all’opera di

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