Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16941 del 12/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16941 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
Grancea Robert Constantin, nato in Romania il 19/04/1989;
Petrascu Adrian Liviu, nato in Romania il 08/06/1990;
Prisacaru Gheorghe, nato in Romania il 16/04/1968;
avverso la sentenza del 21/05/2015 della Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
Tocci, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
uditi:
per la parte civile Ciocchetti l’Avv. Sonia Battagliese;
per la parte civile D’Apollonio Ilario l’Avv. Perugini Diego;
che hanno concluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi con
condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute per questo grado di
giudizio;
udito per l’imputato Prisacaru Gheorghe l’Avv. Michele Romanazzi, che ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse del
predetto.

Data Udienza: 12/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 16.5.2014 il G.U.P. del Tribunale di Roma dichiarò Grancea
Robert Constantin, Petrascu Adrian Liviu e Prisacaru Gheorghe responsabili di
tentata rapina aggravata (in essa assorbito quello di sequestro di persona) e riconosciuta a Prisacaru la circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.,
con la diminuente per il rito abbreviato – condannò Grancea e Petrascu alla pena
di anni 5 mesi 4 di reclusione ed C 1.600,00 di multa; Prisacaru alla pena di anni

Gli imputati furono altresì condannati al risarcimento dei danni (da liquidarsi
in separato giudizio, con una provvisionale di C 50.000,00) ed alla rifusione delle
spese a favore delle parti civili Ciocchetti Ilaria e D’Apollonio Ilario.

2. I predetti imputati proposero gravame e la Corte d’appello di Roma, con
sentenza 21.5.2015, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ridusse
la pena a Prisacaru ad anni 4 di reclusione ed C 1.200,00 di multa e condannò gli
imputati alla rifusione a favore delle parti civili delle ulteriori spese di giudizio.

3. Ricorrono per cassazione gli imputati.

3.1. Grancea Robert Constantin e Petrascu Adrian Liviu, personalmente, con
distinti atti di contenuto simile, deducono vizio di motivazione in ordine al
diniego delle circostanze attenuanti generiche (nonostante l’offerta di parziale
risarcimento danni) ed alla pena inflitta in misura superiore al minimo edittale
con la riduzione di un solo terzo per il tentativo.

3.2. Prisacaru Gheorghe, tramite il difensore, deduce:
1.

vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità di
Prisacaru quale “palo”, sulla base del mero possesso dell’originario
supporto della scheda sim che è stata agganciata dalla cella del luogo
della rapina e che era memorizzata nella rubrica telefonica di Barbat,
complice ucciso nella rapina, col soprannome di Pisacaru; la spiegazione
del ricorrente (e cioè che il supporto gli era stato dato da Barbat che
temeva di perderlo) non è stato ritenuta attendibile; poiché per la rapina
erano state utilizzate utenze “dedicate” è illogica la spiegazione basata
sulla dimenticanza del ricorrente di gettare il supporto;

2.

vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti
generiche, nonostante il ruolo marginale di palo e quindi estraneo all’uso
di violenza o minaccia.

2

4 mesi 8 di reclusione ed C 1.200,00 di multa; pene accessorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Prisacaru Gheorghe è
manifestamente infondato e svolge censure di merito.
Nel caso in esame il ricorrente propone una ricostruzione alternativa a quella
operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia
ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall’art. 606
primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il

rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (V.,
con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1 sent. n. 13528
del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054).
Peraltro il ricorrente non svolge alcuna censura sulla deduzione di un falso
alibi affermata dalla Corte territoriale.

2. Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Prisacaru Gheorghe
ed i ricorsi di Grancea Robert Constantin e Petrascu Adrian Liviu sono
manifestamente infondati e svolgono censure di merito.
Le attenuanti generiche sono state negate per la eccezionale gravità del
fatto, la violenza esercitata su persona di età avanzata, mentre per quanto
riguarda il ruolo di Prisacaru è stata riconosciuta la circostanza attenuante di ci
all’art. 114 cod. pen.
In proposito va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle
circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in
esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche
un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato
ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o
concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2″ sent. n. 4790 del 16.1.1996
dep. 10.5.1996 rv 204768).
La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una
valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti
dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice
dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione
alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione
della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non
eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e
globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli
specificamente segnalati con i motivi d’appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del

3

procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non

20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. n. 155508; n. 148766; n.
117242).

3. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere
condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al

euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

4. Alla dichiarazioni di inammissibilità, consegue altresì la condanna degli
imputati in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute per questo
grado di giudizio dalle parte civili Ciocchetti Ilaria e D’Apollonio Ilario, liquidate,
per ciascuna di esse come da nota spese, esclusa la fase introduttiva non svolta
dalle parti civili, in € 3.510,00, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro
millecinquecento alla Cassa delle ammende.
Condanna altresì i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali
sostenute per questo grado di giudizio dalle parte civili Ciocchetti Ilaria e
D’Apollonio Ilario, liquidate, per ciascuna di esse, in € 3.510,00, oltre rimborso
spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A.

Così deciso il giorno 12/04/2016.

pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di millecinquecento

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