Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16940 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16940 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

GUARNERI Marco Giovanni, nato il 24/06/1976;

Avverso l’ordinanza n. 53/2016 del GIP del Tribunale di Vercelli in data 14/02/2017;

Visti gli atti e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Stefano Tocci, che
ha chiesto il rigetto del ricorso;

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Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 16/02/2017 il GIP del Tribunale di Vercelli, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da Guarneri Marco Giovanni volta
ad ottenere la revoca della sanzione amministrativa della sospensione della patente
di guida a lui applicata con sentenza in data 15/07/2014 del medesimo GIP, emessa
ex art. 444 cod.proc.pen. per avere cooperato a cagionare la morte di una persona.
Osservava il GIP che la richiesta si fondava sulla circostanza che l’evento mortale era

operazioni di scarico all’interno di un’area privata, rispetto alla quale non potevano
applicarsi le norme del codice della strada poiché non era una strada aperta al
pubblico transito; tuttavia veniva richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione
in base alla quale una pena accessoria illegale non poteva essere emendata in
executivis se non nel caso di sanzione determinata per legge e senza alcuna
discrezionalità nella specie e nella durata, mentre, nella fattispecie, l’applicazione
della sanzione accessoria era stata il frutto di un espresso percorso valutativo e
motivazionale sull’entità della sanzione stessa che doveva derivare a causa della
condotta di guida imprudente e violativa di norme.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore
Avv. Edoardo Pacia, deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.,
erronea applicazione di legge: sostiene che la condanna era dovuta ad una condotta
di guida tenuta in area privata e la stessa contestazione a carico del ricorrente non
contemplava affatto la violazione delle norme sulla circolazione stradale bensì quelle
sulla prevenzione degli infortuni; ma nonostante ciò, il giudice, di sua iniziativa,
aveva applicato la sospensione della patente di guida, e la sentenza diveniva
definitiva poiché la relativa impugnazione era tardiva; tuttavia ciò non eliminava la
connotazione illegale della sanzione applicata, la quale è emendabile in sede
esecutiva, e lo stesso giudice dell’esecuzione aveva ammesso l’applicazione erronea
della sanzione; pertanto doveva ammettersi che quella sanzione era stata applicata
per una svista del giudice e non anche per un errore valutativo, per cui la
conseguenza era una pena avulsa dal sistema, la quale andava corretta sia per il
principio rieducativo della pena stessa sia per esigenze di giustizia sostanziale sia
perché la conformità della pena alla legalità è costantemente sub judice, e anche per
le sanzioni accessorie vige il principio di legalità.

3. Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.

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avvenuto a causa della manovra di guida di un autocarro che stava effettuando

4. Con memoria di replica il difensore fa notare che anche la Sezione 7 di questa
Corte, nel dichiarare tardivo il ricorso del Guarneri, aveva precisato che l’eventuale
illegalità della pena avrebbe potuto trovare spazio in un incidente di esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Giova rammentare che l’applicazione di una pena accessoria extra o contra legem

giudicato della sentenza, dal giudice dell’esecuzione purché essa sia determinata per
legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata,
e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione (Sez. U., n. 6240 del
27/11/2014, Rv. 262327).
In altri termini, questa Corte ha già affermato che, in sede esecutiva, l’illegittimità
della pena può essere rilevata quando la sanzione irrogata non sia prevista
dall’ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il
limite legale ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata
determinata – salvo che non sia frutto di errore macroscopico – trattandosi di errore
censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza (Sez. 1,
n. 20466 del 27/01/2015, Rv. 263506).

2.

Da quanto precede discende che va verificato l’assunto del ricorrente circa

l’illegalità della pena accessoria a lui applicata: e, in effetti, va concluso che al
ricorrente era stata applicata una pena accessoria non prevista dall’ordinamento.
Occorre, infatti, prendere atto che lo stesso giudice dell’esecuzione ha ammesso,
nel provvedimento impugnato, che la valutazione del giudice della cognizione, nella
fattispecie, non si era uniformata al principio sopra espresso dalle Sezioni Unite di
questa Corte: rilevata la contestazione e la pronunzia emessa a carico del ricorrente
ex art. 444 cod.proc.pen., va considerato che le norme del codice della strada
trovano diretta applicazione in relazione alla circolazione dei veicoli sulle strada
aperte al pubblico transito, mentre assumono unicamente il valore di criteri e canoni
di diligenza e prudenza in relazione allo spostamento di veicoli all’interno di aree
private non aperte alla pubblica circolazione; ne consegue che questa Corte ha già
escluso l’applicabilità della sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida in relazione ad un omicidio colposo avvenuto a seguito dell’utilizzo di un
veicolo in un area privata (Sez. 4, n. 35415 del 11/07/2013, Rv. 255955).
Ulteriore conseguenza è quella per cui la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida consegue di diritto alla sentenza emessa ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., soltanto laddove il danno alla persona sia derivato o, in
ogni caso, sia direttamente connesso ad una violazione delle regole sulla circolazione
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dal parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in

stradale: anzi, questa Corte ha escluso che un incidente causato in area privata sia
ricollegabile alla violazione delle norme del codice della strada, nel senso che tale
infausto accadimento è ascrivibile solo a titolo di colpa generica, in quanto
conseguente ad un comportamento di imprudenza, negligenza ed imperizia nello
svolgimento della manovra di scarico del materiale dall’autocarro in un’area riservata
a deposito e non aperta alla circolazione indiscriminata dei veicoli (Sez. 4, n. 46530
del 29/10/2003, Rv. 227374).

guida tenuta in area privata, risulta evidente che non può condividersi l’affermazione
del giudice dell’esecuzione circa il fatto che la sanzione amministrativa accessoria era
stato il frutto non di macroscopici errori ma di un argomentato percorso valutativo:
infatti, per come riportato nel provvedimento impugnato, il giudice della cognizione
aveva operato un computo argomentato in ordine all’entità finale della sanzione
stessa, ma la valutazione doveva riguardare l’an e non il quantum di essa.
La pena inflitta, non trovando previsione e giustificazione nella normativa, andava
considerata avulsa dal sistema: e il richiesto intervento del giudice dell’esecuzione
non implicava valutazioni discrezionali in ordine alla specie ed alla durata della pena
accessoria, ma soltanto la constatazione della connotazione illegale della pena
accessoria applicata, rispetto alla quale connotazione non poteva ritenersi argomento
valido quello del percorso computazionale espresso dal giudice della cognizione (per
come era stato adombrato già dalla Sezione 7 di questa Corte nell’ordinanza in data
23/11/2016).

4.

L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata, con rinvio per nuovo

esame al GIP del Tribunale di Vercelli.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di
Vercelli.

Così deciso il 21 febbraio 2018.
Il Consigliere stensore
ntonio Min hella)

Il Presidente
Maria Bonito)

CORE SUPREMA CliCASSAtffit esc° s ‘ Ivi°
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, n 3.6 APR. 2018

3. Tanto chiarito, e ribadito che la condanna de qua era dovuta ad una condotta di

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