Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1694 del 20/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 1694 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Tancona Carmelo, nato il giorno 7 dicembre
1986, avverso l’ordinanza 19 luglio 2013 del Tribunale di Catania.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale

Vew

Paolo er4azérzni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
eceozo Pah). ‘ ‘Au9R040 -So~k,
(
Uni e,ta
RITENUTO IN FATTO

(b+ Mio

1. Tancona Carmelo, ricorre avverso l’ordinanza 19 luglio 2013 del
Tribunale di Catania ; che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza 27 maggio
2013 del G.I.P. presso il Tribunale di Catania, il quale aveva respinto la richiesta
di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere ex art. 89 d.p.r.
309/90.

Data Udienza: 20/12/2013

2
2. La gravata ordinanza ha rilevato che gli elementi posti a sostegno della
richiesta di accoglimento, in appello, della sostituzione di misura attengono, in
particolare, all’incensuratezza del Tancona, allo svolgimento di attività lavorativa,
alla circostanza che da poco sia diventato nuovamente padre, all’estraneità dello
stesso all’aggravante di cui all’art. 7 DL n. 152/91 conv. L. n. 203/91 (siccome

310 c.p.p. del PM), elemento che, a giudizio della difesa, avrebbe dovuto essere
valorizzato, al fine di evidenziare come nei confronti dell’istante fossero
“recessive” le esigenze custodiali.
3.

Su tali premesse il provvedimento ha argomentato a contrario,

sostenendo: a) che la circostanza dello svolgimento da parte dell’indagato di
attività lavorativa non costituisce elemento atto a dimostrare l’affidabilità dello
stesso, tenuto conto che il Tancona risulta averla svolta anche al tempo del
commesso delitto; b) che per ciò che attiene alla mancanza di precedenti, si
tratta di circostanza che, di per sé sola considerata, non è sufficiente ad integrare
quegli “specifici elementi” atti a superare le “eccezionali esigenze cautelari”, e
della quale comunque il primo giudice ha tenuto conto in sede di applicazione
della misura, e che, pertanto, non rappresenta un quid novi; c) che del pari
irrilevante appare la recente paternità del Tancona, profilo questo che la difesa ha
semplicemente allegato senza porlo a fondamento di alcuna specifica e
conducente prospettazione, per esempio ai sensi dell’art. 275, comma 4, cpp.; d)
che in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell’aggravante dell’art. 7 DL n. 152/91
conv. L. n. 203/91, questa non rappresenta circostanza utile ad attenuare la
gravità delle esigenze cautelari, per le quali viene disposta la misura detentiva,
gravità che giustifica il trattamento particolarmente rigoroso riservato in sede di
cautela personale rispetto ai reati di cui all’art. 74 DPR n. 309/90: l’esclusione
della circostanza dell’art. 7 non vale quindi a mitigare le istanze cautelari, ma
incide esclusivamente sulla gravità del reato ascritto; e) che in definitiva non è
stato assolto l’onere probatorio di cui è gravata la difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Tancona si compone di due motivi.

ritenuto dal GIP con valutazione accolta dal Tribunale in sede di appello ex art.

I

1.1. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed
erronea applicazione della legge con riferimento agli artt. 32 Costituzione e 89 e
96 d.p.r. 309/90.
Per la difesa, nella specie, non sussistono le esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza ostative alla concessione della ammissione al programma

dell’imputato, la presenza di un programma riabilitativo personalizzato, la
sussistenza della previsione di una serie di controlli mirati .
1.2. Con un secondo motivo si lamenta ancora vizio di motivazione, posto
che la negazione del programma è stata argomentata con il ricorso a clausole di
stile ; sconnesse rispetto alle reali esigenze cautelari di inusuale rilevanza, con
attribuzione alla parte privata dell’onere di provarne l’inesistenza.
2. Tanto premesso, ritiene la Corte la fondatezza delle critiche
dell’impugnazione.
Per il Tancona, soggetto di provata tossicodipendenza, per il quale sono
stati ritenuti sussistere gravi indizi di colpevolezza per il delitto ex art. 74 d.p.r.
309/90, è stata esclusa l’applicabilità del disposto dell’art. 89 d.p.r. 309/90, pur
in presenza di un preciso e completo programma riabilitativo sul presupposto
della ostativa ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
2.1. In proposito la gravata ordinanza, opportunamente, ha citato la
giurisprudenza di questa stessa sezione (cass. pen. sez. 6, 18969/2013 Rv.
255123, massime precedenti conformi: N. 13302 del 2004 Rv. 228037, N. 10329
del 2008 Rv. 238928) che, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, ha
chiarito che le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, che impongono il
mantenimento della misura custodiate carceraria pur in presenza delle condizioni
considerate dall’art. 89, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non
coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una
esposizione al pericolo per la collettività di tale consistenza da non risultare
compensabile con il recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in
termini di probabilità.
2.2. Peraltro, a tale corretto richiamo ermeneutico, non ha fatto seguito
nella decisione impugnata una coerente indicazione della ricorrenza, nella specie,

terapeutico di recupero, ricorrendo pacificamente lo stato tossicologico

4

4
di una «non-normale situazione di pericolosità», con la logica conseguenza che si
è fatta coincidere l’eccezionale rilevanza della esigenza cautelare ostativa con la
mera contestazione associativa, ex art. 74 d.p.r. 309/90 genericamente
richiamata, senza alcuna decisiva notazione qualitativa -da parte del Tribunalesull’entità, dimensione, livello, diffusione territoriale e personale del sodalizio

Va infatti evidenziato che il provvedimento impugnato si è limitato sul
punto a riferire “telegraficamente” che “all’appellante Tancona è contestato il
delitto di cui all’art.74 d.p.r. 309/90”.
2.3. Ne è quindi derivata una valutazione monca in quanto priva della
necessaria valutazione comparativa, richiesta dal giudice delle leggi con la
pronuncia 231/2011, tra la scelta priorità dell’obbiettivo sociale di tutela della
collettività e quella, individuale e personale, del recupero della persona
dipendente, anche in termini di probabilità.
Su questo terreno doveva infatti muoversi la giustificazione del Tribunale in
sede di appello in quanto sostanzialmente prospettata e sollecitata dalle censure
del Tancona.
2.4. La gravata ordinanza va quindi annullata con rinvio per nuova
deliberazione al Tribunale di Catania, il quale nella piena libertà del giudizio di
merito di esclusiva competenza, porrà rimedio al rilevato deficit argomentativo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di
Catania.
Così deciso in Roma il giorno 20 dicembre 2013
consigliere estensore

illecito.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA