Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1694 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1694 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) LICHTENBERGER MIGHUEL N. IL 27/01/1978
avverso la sentenza n. 2470/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
20/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (.7Z20 iattz-Jt sz,
che ha concluso per h r
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kituruelì2y4mjA Cffinh.›, (7,4:44.4 1 0

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 12/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Per quanto interessa in questa sede, la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza
20.7.2011, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto a anni tre, mesi
nove e giorni 10 di reclusione ed C. 12.333,00 di multa la pena nei confronti di Mighuel
Lichtenberger in ordine ad alcuni reati in materia di armi e di stupefacenti dichiarando
invece prescritti i residui reati.
2. Per l’annullamento della sentenza, l’imputato, tramite il difensore, ha proposto

178 lett. c e 179 cpp) rilevando l’omessa notifica al difensore dell’avviso del dibattimento
di appello e la nullità assoluta ed insanabile del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La censura è fondata.
Dall’esame degli atti del processo – consentito in ragione della natura processuale
del vizio di dedotto – risulta effettivamente che l’imputato in data 22.7.2010 aveva
nominato difensore di fiducia l’avvocato Alberto Bova, revocando ogni precedente nomina.
Il predetto difensore aveva provveduto a dare comunicazione scritta alla cancelleria
della Corte d’Appello di Brescia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno del
27.7.2010 (data della ricezione dell’atto).
Nonostante la comunicazione fatta circa un anno prima, al predetto difensore non
risulta notificato l’avviso del dibattimento di appello (cfr. atti da cui risulta che l’avviso era
stato notificato all’avv. Scalvi e che all’udienza dibattimentale del 20.7.2011, svoltasi in
assenza dell’avv. Bova, l’imputato era rappresentato da altro difensore).
Pertanto, nel caso di specie l’omessa notifica dell’avviso di dibattimento al difensore
di fiducia per il giudizio di appello determina nullità di ordine generale prevista dall’art.
178 c.p.p., comma 1, lett. c).
Essa, infatti, afferisce alla difesa dell’imputato ed è insanabile ex art. 179 c.p.p.,
non potendo l’imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona
che riscuote la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel
termine stabilito per la comparizione (cfr. cass. Sez. 3, Sentenza n. 6240 del 14/01/2009
Ud. dep. 13/02/2009 Rv. 242530).
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte
di Appello di Brescia.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma il 12.12.2012.

ricorso per Cassazione per violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità (artt.

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