Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1694 del 08/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1694 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AMICO SALVATORE N. IL 05/02/1971
avverso l’ordinanza n. 8202/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
VARESE, del 27/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

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Data Udienza: 08/10/2015

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con decreto del 27 novembre 2014, il Magistrato di Sorveglianza di
Varese dichiarava inammissibile il reclamo proposto ex art. 35 ter legge 354 del
1975 da D’Amico Salvatore, detenuto presso la Casa Circondariale di Parma,
osservando che il reclamo era del tutto generico, limitandosi a denunciare la
violazione dell’art. 3 CEDU, senza alcuna allegazione dei motivi di tale doglianza,

2. Ricorre per cassazione D’Amico Salvatore, indicando partitamente quelle
ragioni la cui omissione era stata rilevata dal giudice di merito (periodi e luoghi
di detenzione).
3. Il ricorso è inammissibile.
L’istanza presentata dal detenuto al Magistrato di Sorveglianza ai sensi
dell’art. 35 ter ord. pen. era del tutto generica con riferimento ai periodi di
detenzione interessati dalla asserita violazione dell’art. 3 CEDU nonché ai motivi
per cui tale violazione si sarebbe verificata.
L’istanza prevista dalla norma non può che essere specifica e motivata,
dovendo indicare quali sono le condizioni di detenzione tali da integrare la
violazione della CEDU e quale sia il periodo interessato.
Il provvedimento di inammissibilità dell’istanza era, quindi, inevitabile.
Poiché il provvedimento impugnato è stato emesso per essere l’istanza priva
della causa petendi, non è, del resto, preclusa una nuova istanza che abbia i
requisiti di specificità necessari per giungere ad una decisione.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost,
sent. n. 186 del 2000) – al versamento alla Cassa delle ammende di una somma
congruamente determinabile in mille euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2015.

relativamente alla natura del pregiudizio subito ed alla sua attualità.

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