Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16939 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16939 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIPARBELLI CLAUDIO, n. il 27/04/1967;

avverso l’ordinanza n. 41/2017 del Tribunale di Roma del 20/03/2017;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Sante Spinaci,
che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degi atti alla Corte di appello di Roma;

Data Udienza: 21/02/2018

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20/03/2017 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice

fri

dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ai sensi dell’art. 175 cod. proc.
pen. da Riparbelli Claudio di restituzione nel termine per impugnare la sentenza
emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma il 19/06/2015, irrevocabile il
12/10/2015.
Il Tribunale ha rilevato che il Riparbelli era stato dichiarato assente e che era

domicilio ex art. 161 cod. proc. pen.. Egli, pertanto, era a conoscenza del procedimento e avrebbe dovuto fornire la prova che la mancata conoscenza del procedimento dipendesse esclusivamente dalla negligenza del difensore.

2. Il Riparbelli, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione
avverso la suindicata ordinanza sulla base dei motivi di impugnazione di seguito riportati.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per incompetenza del Tribunale di
Roma.
2.2. Violazione, di legge e vizio di motivazione per illogicità del provvedimento, in
quanto il difensore d’ufficio domiciliatario non aveva mai partecipato alle udienze e,
soprattutto, all’udienza di decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per ragioni – preliminari ed assorbenti rispetto a quelle dedotte – afferenti la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione.

2. Ai sensi dell’art 175 cod. proc. pen. comma 4, la competenza a decidere sull’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza
di condanna appartiene al giudice competente a conoscere dell’impugnazione.
L’ordinanza restitutoria è destinata ad incidere sui requisiti di ammissibilità del
gravame e, quindi, sulla stessa possibilità di attivare il controllo di grado superiore
sul provvedimento impugnato. Si tratta di una competenza di natura funzionale la
cui inosservanza determina una nullità assoluta di carattere generale, rilevabile

t

d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Poiché nel caso in esame la domanda proposta dal Riparbelli riguardava la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma il 19/06/2015, irrevocabile il
12/10/2015, competente a conoscere della richiesta avanzata ex art. 175 cod. proc.
pen. era la Corte d’appello di Roma.

stato regolarmente assistito da un difensore di ufficio, presso il quale aveva eletto

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L’orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza di questa Corte che ha
ribadito che la competenza a decidere sulla richiesta di restituzione in termini per
proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale di condanna – determinata ai sensi dell’art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. – ha carattere funzionale
e la sua inosservanza determina una nullità assoluta di carattere generale, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 26558 del
28/02/2017, Talio, non massimata; Sez. 1, n. 17053 del 02/04/2012, Rv. 252928;
Sez. 1, n. 25070 del 08/05/2012, De Santis, Rv. 253039).

smissione degli atti alla Corte d’appello di Roma per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di
Roma.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2018.

Il Consigliere estensore
A o Esposito

Il Presidente
Francesco Maria Silvio Bonito

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Per queste ragioni s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la tra-

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