Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16939 del 06/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16939 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARBU SORIN GABRIEL N. IL 26/07/1986
GHEORGHE VADAR N. IL 05/06/1978
avverso la sentenza n. 3302/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
23/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI
Udito il Procuratore Qenerale in persona del Dott.
che ha concluso per LÌ /A
c9e-c-r-;

Udito, per la pwte civile, l’Avv
Udit i difénsor Avv.

Data Udienza: 06/04/2016

MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza in data 23 febbraio 2015 , la Corte di appello di Brescia confermava
per Barbu Sorin Gabriel e Gheorghe Vadar , la sentenza di condanna del Tribunale
di quella città , in data 17.06.2014 , per i reati di rapina aggravata,detenzione e
porto di arma clandestina e munizionamento, ricettazione.
1.2 La Corte territoriale , rilevava che le censure mosse con l’atto d’appello, da
Barbu Sorin riguardavano l’attendibilità della chiamata in correità di Kastrati, la

eccessivamente penalizzante.Per l’appellante,in particolare, la chiamata in correità si
palesava dubbia a causa di riscontri opinabili, costituiti dall’incontro svoltosi in
Romano di Lombardia il 20.10.2011 ove però erano presenti otto persone mentre solo
sei erano i soggetti implicati nella rapina. Tale discrasia giustificava , secondo
l’appellante,i1 dubbio circa l’effettivo coinvolgimento di Barbu nei fatti.
1.3 La Corte respingeva il motivo affermando che la chiamata in correità da parte
di Kastrati era corredata da riscontri esterni individualizzanti e che tali riscontri
erano , da soli, tali da consentire una dichiarazione di penale responsabilità anche a
prescindere dalle dichiarazioni del correo. Ed invero, secondo la Corte di merito, il
tenore delle conversazioni intercettate , intercorse tra Kastrati e Bardu tra le h.22,48
e le h.23,31 del 20.10.11, provavano ,oltre ogni dubbio ,che Barbu aveva
partecipato all’incontro ,nel parcheggio del Supermercato Simply di Romano di
Lombardia, la notte del 20.10.2011 ed aveva, portato con se anche Gheorge Vadar.
Le conversazioni intercorse tra gli stessi interlocutori, anche nei giorni successivi ,
tra le quali la n.139 del 21.10.2011 sull’utenza di Manenti ma utilizzata da Kastrati,
secondo la Corte non solo costituivano un riscontro individualizzante alla chiamata
in correità di quest’ultimo , ma costituivano, addirittura prova autonoma della
partecipazione al delitto da parte del Barbu.
1.4 Anche l’appello di Gheorghe devolveva censure analoghe sull’attendibilità della
chiamata in correità fatta da Kastrati ,alle quali si aggiungevano le censure circa l’
inattendibilità delle dichiarazioni di Faggetti. Lamentava in particolare l’appellante
che non poteva considerarsi valido riscontro individualizzante la circostanza che le
celle telefoniche avevano rilevato la presenza del cellulare dell’appellante , atteso
l’ampiezza del raggio di ricezione delle celle telefoniche e la circostanza che in quella
stessa zona egli risiede, tanto più che il suo cellulare non era risultato presente
nella zona del parcheggio del Simply il 20.10.2011; del tutto generico era il richiamo
alla conoscenza degli imputati tra di loro e che il numero di telefono dell’appellante
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mancata concessione delle generiche e ed il trattamento sanzionatorio ritenuto

fosse memorizzato nell’agenda telefonica di Kastrati o che egli era stato più volte
controllato in compagnia di Bardu.
1.5 La Corte di merito ha respinto tali censure affermando che sicuramente
l’imputato era stato presente all’incontro prodromico della rapina : ne erano
conferma l’utilizzo ,per quell’incontro, della Golf nera ,già controllata ,dalle Forze
dell’ordine, in uso a Barbu ed a Gheorghe e la conversazione n.154 del 20.10.11
h.22.48.20 ,di poco precedente l’incontro controllato dai Carabinieri, dalla quale

.Inoltre la cella telefonica SS 573 Palosco veniva agganciata contemporaneamente
dalle utenze di Barbu e di Gheorghe , rispettivamente alle h.21,25 e 21/27 il
21.10.2011 e che , lo stesso giorno, le utenze di Kastrati,Barbu e Gheorghe
impegnano via via le stesse celle sino alle 21,11,segno evidente che l’imputato era in
giro nelle stesse località impegnate dai complici e che tale circostanza costituisce
riscontro oggettivo alla chiamata in correità del Kastrati, al pari dell’accertata
conoscenza da parte sua di Barbu, con il quale era stato più volte controllato e di
Kastrati che aveva annotato sul cellulare il numero telefonico di Gheorghe.
1.6 Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati deducendo a
motivo, Bardu, l’erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento al
combinato disposto degli artt.197 bis e 192 comma 3 cod.proc.pen. , perché il
materiale probatorio intercettivo avrebbe consentito di individuare altri soggetti
implicati nell’illecito, ad esempio il calabrese di cui parla il Kastrati , che non è stato
identificato e che ben potrebbe essere la sesta persona al posto dell’imputato; la
manifesta illogicità della motivazione relativa all’attendibilità della chiamata in
correità;linsussistenza di prove autonome ,indipendenti dalla chiamata di correo o di
soli indizii gravi, precisi e concordanti.
1.7Gheorghe deduce l’erronea applicazione della legge penale perché le circostanze
di fatto che la Corte indica come riscontri esterni alle dichiarazioni del teste assistito,
che tuttavia non hanno assunto valore probatorio univoco nel caso di Ionescu
Valentin ,che è stato così assolto dalla Corte, incoerentemente hanno assunto tale
rilevanza probatoria per Gheorghe .
2.Entrambi i ricorsi sono inammissibili in ragione della aspecificità dei motivi
2.11 ricorrenti,infatti, si sono limitati a riproporre le censure già evidenziate con
l’appello senza prospettare critiche argomentate alle argomentazioni dalla Corte di
merito, che con argomentazioni prive di vizi evidenti , hanno fornito una
ricostruzione degli elementi probatori del tutto priva condivisibile. è fondato su

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emerge che Barbu non era ancora partito perché aspettava Walter (cioè Gheorghe)

motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
2.2 E’ infatti noto che il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia
generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute
infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria
correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione,è inammissibile. La mancanza di specificità del

indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007,
n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
237596).
3.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata
al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte

costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima
equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento, ciascuno, della somma di euro millecinquecento alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06 aprile 2016
IlCongl ir. e nsore
,

motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come

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