Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16937 del 16/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16937 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RUBERTIS MAURO nato il 27/07/1979 a ROMA

avverso l’ordinanza del 16/05/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/s~ le conclusioni del PG

Data Udienza: 16/02/2018

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Marilia di Nardo, che chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma
alla cassa delle ammende.

RITENUTO IN FATTO

1. De Rubertis Mauro ricorre per cassazione, chiedendone l’annullamento,

Campobasso, che aveva rigettato «l’istanza di sospensione della pena ex art.
147 c.p. o in subordine di ricovero del condannato in un ospedale civile ai sensi
dell’art. 11 legge n. 354/1975».

2. Con detta ordinanza il Tribunale ha premesso che De Rubertis, ristretto
nella Casa circondariale di Campobasso in esecuzione della pena inflitta con
sentenza del 19 febbraio 2016 del Tribunale di Tivoli, aveva avanzato richiesta di
differimento provvisorio della esecuzione della pena detentiva ex art. 684 cod.
proc. pen. e di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. in
considerazione delle proprie condizioni di salute, e che il Magistrato di
sorveglianza di Campobasso, con provvedimento del 30 marzo 2017, aveva
disposto la detenzione domiciliare in via provvisoria, ex art. 47-ter, comma 1,
lett. c) Ord. pen., all’esito dell’acquisizione della relazione della indicata Casa
circondariale, attesa la sussistenza delle condizioni legittimanti l’applicazione
dell’invocato istituto.
Il Tribunale, che non ha ratificato detto provvedimento, ha rigettato l’istanza
ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., nonché l’istanza avanzata ex artt. 684
cod. proc. pen. e 147 cod. pen., disponendo la prosecuzione della detenzione
nelle forme ordinarie e mandando al Magistrato di sorveglianza competente per
le valutazioni circa la eventuale osservazione dell’istante in O.P.G. (oggi REMS)
ex art. 112 d.P.R. n. 230 del 2000.
L’ordinanza ha rilevato, in particolare, che le patologie dalle quali era affetto
l’istante erano di natura psichiatrica e non avevano prodotto alcun danno di
natura fisica e che, quindi, non integravano gli elementi richiesti dall’art. 147
cod. pen. per il differimento della esecuzione della pena e quelli previsti per la
detenzione domiciliare sanitaria, pure oggetti della richiesta.
Tale valutazione è stata svolta sulla base della relazione sanitaria della Casa
circondariale di Campobasso del 20 febbraio 2017, dalla quale risultava che De
Rubertis era affetto da «grave disturbo antisociale di personalità caratterizzato
da tratti oppositivi, rifiuto di terapia, comportamento discontrollato con facile

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avverso l’ordinanza del 16 maggio 2017 del Tribunale di sorveglianza di

tendenza ad agire con gesta auto ed etero lesionistici … lo stato psichiatrico del
detenuto è così grave da comportare una prognosi infausta quoad vitam».
Il Tribunale ha tenuto anche conto delle informative di pubblica sicurezza
della Questura di Roma del 22 marzo 2017 e dei Carabinieri della stazione di San
Basilio di Roma del 26 marzo 2017, nonché degli atti relativi all’episodio
avvenuto il 5 maggio 2017 presso il supermercato Eurospin di via Tiburtina n.
665 di Roma, quando De Rubertis era stato sorpreso nell’atto di commettere un
furto e aveva innescato una colluttazione con un carabiniere e un addetto alla

minacciose.

3. Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. b) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 147 n. 2
cod. pen., poiché il Tribunale, secondo quanto deciso, consentirebbe il rinvio
facoltativo della pena solo per motivi di salute fisica e non psichiatrica, in grado
di incidere gravemente sulla salute fisica.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la contraddittorietà della
motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., dolendosi
che il Tribunale abbia affermato che le patologie dalle quali è affetto sarebbero
compatibili con il regime detentivo, mentre è in atti la relazione sanitaria,
richiamata con la stessa ordinanza, che dimostra che i gesti autolesivi da lui
compiuti, già consistiti in gravi tagli al collo, sono tali da mettere a continuo
repentaglio la sua salute fisica e la sua stessa vita.
Con il terzo motivo è denunciata la nullità dell’ordinanza per la incorsa
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e per l’omessa pronuncia sulla istanza
subordinata di trasferimento in un ospedale civile o in altro luogo esterno di
cura, ai sensi dell’art. 11, comma 2, Ord. pen.
Con l’ultimo motivo, infine, il ricorrente deduce la mancanza di motivazione,
ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’istanza
subordinata volta al suo ricovero ai sensi del ridetto art. 11 Ord. pen., avuto
riguardo alla mancanza di alcun riferimento alla stessa nella motivazione
dell’ordinanza.

4. Il 15 gennaio 2018 sono pervenuti motivi nuovi, con i quali il ricorrente,
insistendo nell’accoglimento del ricorso e dei motivi nello stesso articolati,
produce relazione sanitaria del Presidio sanitario penitenziario.

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sicurezza, ricorrendo a pugni e calci nei loro confronti e inveendo con parole

5.

Con ulteriori motivi nuovi pervenuti il 30 gennaio 2018 il ricorrente

produce, a integrazione, documenti costituenti stralcio del suo diario clinico
carcerario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento.

essere dal ricorrente e il grave rischio attuale di suicidio tratti dalla relazione
sanitaria della Casa circondariale di Campobasso, ha svolto una motivazione
contraddittoria e contrastante con i principi di diritto più volte affermati dalla
giurisprudenza di legittimità, ed è incorso in incoerenze argomentative nel
disattendere le richieste difensive pur a fronte della gravità delle valutazioni
espresse in detta relazione.

3. Il punto essenziale da approfondire, in via preliminare rispetto a ogni
ulteriore valutazione, attiene alle possibili ricadute fisiche, passate, presenti e
future della grave situazione patologia di tipo psichiatrico da cui è affetto il
ricorrente, avendo tale patologia già portato lo stesso a gesti autolesivi la cui
gravità è stata, è ovvero potrebbe essere tale da far temere in modo serio per la
sua vita.

4. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il differimento della pena,
secondo la disciplina normativa di cui agli artt. 146 e 147 cod. pen., può essere
provvedimento obbligatorio ovvero facoltativo, sulla base della ricorrenza o meno
di determinati requisiti, e ha ripetutamente affermato che il giudice, investito
della richiesta di rinvio della esecuzione della pena, ove facoltativa, deve tenere
conto, oltre che della compatibilità dell’infermità con le possibilità di assistenza e
cura offerte dal sistema carcerario, dell’esigenza di non ledere comunque il
fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di
umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost.
Tale circostanza ricorre, ad esempio, quando, nonostante la fruibilità di
adeguate cure anche in stato di detenzione, le deteriorate condizioni di salute del
detenuto diano luogo a una sofferenza aggiuntiva, derivante proprio dalla
privazione dello stato di libertà in sé e per sé considerata, in conseguenza della
quale l’esecuzione della pena risulti incompatibile con i richiamarti principi
costituzionali (tra le altre Sez. 1, n. 5949 del 28/10/1999, Ira, Rv. 214590;
Sez. 1, n. 36856 del 28/09/2005, La Rosa, Rv. 232511; Sez. 1, n. 52979 del

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2. Il Tribunale, che ha evidenziato i gravi atti autolesionistici già posti in

13/07/2016, Di Giacomo Rv. 268653), fermo restando che detta sofferenza
aggiuntiva è inevitabile quando la pena deve essere eseguita nei confronti del
soggetto in non perfette condizioni di salute, sì che essa può assumere rilievo
solo quando si appalesi, presumibilmente di entità tale – in rapporto alla
particolare gravità di tali condizioni – da superare i limiti della umana
tollerabilità.
In ogni caso l’applicazione della indicata disciplina presuppone che sia stata
diagnosticata una grave infermità fisica e ricorra un serio e conclamato pericolo

Witt, Rv. 238140; sez. 1, n. 27313 del 24/06/2008, Commisso, Rv. 240877; sez.
1, n.4750 del 14/01/2011, Tinelli, Rv. 249794; Sez. 1, n. 5732 del 8/1/2013,
Rossodivita, Rv. 254509).
In tal senso si è anche affermato che non è ammesso il rinvio
dell’esecuzione della pena di carattere facoltativo nei confronti di chi sia affetto
esclusivamente da sofferenza psichica o anche da patologia psichiatrica (tra le
altre, Sez. 1, n. 41542 del 10/11/2010, Giordano, Rv. 248470; Sez. 1, n. 37615
del 28/01/2015, Pileri, Rv. 264876), salvo che si tratti di sofferenza di tale
gravità da produrre una infermità fisica non fronteggiabile in ambiente carcerario
o da rendere l’espiazione della pena contraria, per le eccessive sofferenze, al
senso di umanità (tra le altre, Sez. 1, n. 41986 del 04/10/2005, Veneruso, Rv.
232887; Sez. 1, n. 35826 del 11/05/2016, Di Silvio Rv. 268004.

5. Orbene, tornando al caso in esame, si osserva che il Tribunale di
sorveglianza ha considerato in termini palesemente riduttivi le patologie a carico
del ricorrente, dedotte a sostegno della richiesta ed emergenti dalla relazione
sanitaria, limitandosi a escludere l’applicazione degli invocati istituti per la
ritenuta natura psichiatrica delle stesse, senza apprezzare, alla luce dei
richiamati principi di legittimità e costituzionali e delle emergenze fattuali
acquisite ovvero acquisende, la gravità delle stesse patologie e la idoneità delle
stesse a integrare un quadro clinico rilevante ai fini dell’applicazione della
disciplina pertinente al rinvio della esecuzione della pena e di concessione della
detenzione domiciliare sanitaria.
Si deve, pertanto, approfondire lo stato del ricorrente e valutare in modo
prudente se le patologie psichiatriche, di cui lo stesso soffre, abbiano cagionato o
possano aggravare situazioni patologiche lesive sul piano fisico e biologico, che
costituiscono già di per sé i presupposti per la concessione dei chiesti
provvedimenti.

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quoad vitam del detenuto (tra le altre, Sez. 1, n. 45758 del 14/11/2007, De

6. L’ordinanza impugnata deve essere, in definitiva annullata con rinvio, per
nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Campobasso.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Domenicojiordalisi

Angela Tardio

CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, ti 1 6 APR. 2018

Così deciso il 16/02/2018

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