Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16936 del 14/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16936 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

GIP TRIBUNALE DI PALMI
FORIGLIO GIUSEPPE nato il 29/07/1956 a CINQUEFRONDI
nel procedimento a carico di questi ultimi

avverso l’ordinanza del 21/08/2017 del GIP TRIBUNALE di PALMI
sentita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO
Il P.G. chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Palmi in composizione
monocratica cui va disposta la trasmissione degli atti.
Udito il difensore

Data Udienza: 14/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 21.12.2015, il Tribunale di Palmi in composizione
monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava la propria incompetenza a
decidere sull’istanza presentata dal P.M. in sede, volta ad ottenere il sequestro preventivo
finalizzato alla confisca, ex art. 12-sexies D.L. n. 306/92, dei beni riconducibili a FORIGLIO
Giuseppe.

osservava il decidente che la competenza, nella specie, doveva radicarsi in capo al G.U.P. del
Tribunale di Palmi, tenuto conto che la sentenza costituente il presupposto della richiesta del
P.M. doveva considerarsi quella emessa dal suddetto G.U.P., per il reato di cui all’art. 73 D.P.R.
n. 309/90, in data 24.11.2008 (irrevocabile il 2.7.2010).
Alle medesime conclusioni si sarebbe, peraltro, pervenuti anche nel caso in cui si fosse
inteso estendere la richiesta alle ulteriori condanne giustificanti l’applicazione della disciplina
prevista dall’art. 12-sexies D.L. n. 306/92.
2.

Con ordinanza del 21.8.2017, il G.U.P. del Tribunale di Palmi, quale giudice

dell’esecuzione, denunciava conflitto negativo di competenza, affermando, ai sensi dell’art.
665, comma 4, cod. proc. pen., la competenza del Tribunale di Palmi, quale giudice che aveva
emesso il titolo divenuto esecutivo per ultimo, coincidente con la sentenza pronunciata in data
10.5.2010 e divenuta irrevocabile il 12.11.2013 (la decisione era stata pronunciata dal Giudice
della sezione distaccata di Cinquefrondi, successivamente accorpata al Tribunale di Palmi).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione
del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale,
prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme
successive.
2. Secondo quanto correttamente affermato dal G.U.P. rimettente, occorre richiamare e
ribadire, in questa sede, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di
pluralità di provvedimenti da eseguire, la competenza a decidere appartiene al giudice che ha
pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se essa non sia compresa tra
quelle da prendere in considerazione ai fini del provvedimento da emanare, dovendo ogni
questione che incide sulla esecuzione finale essere decisa dall’unico organo giurisdizionale
individuato per la fase esecutiva dal disposto dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n.
4657 del 12/11/1992, Confl. comp. Trib. Forlì ed App. Milano in proc. Bergamaschi, Rv.
192593; Sez. 1, n. 3890 del 26/5/1999, P.G. in proc. Casu, Rv. 213945; Sez. 1, n. 12991 del
2

Premessa la pacifica applicabilità in sede esecutiva di siffatta tipologia di sequestro,

12/1/2001, Confl. comp. in proc. Mascellino, Rv. 218510; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014,
Confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459; contra , Sez. 1, n. 4825 del 4/7/2000, Confl. comp.
in proc. Molinari, Rv. 216915).
3. Depongono, ancora oggi, a favore di tale tesi interpretativa, il dato letterale dell’art.
665, comma 4, cit., che, nel fissare la competenza in capo al giudice che ha emesso il
provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, non introduce alcuna distinzione tra il caso in
cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo ovvero la totalità di essi, nonché la

criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell’esecuzione ancorato ad
un parametro di tipo oggettivo, quale è il riferimento al dato cronologico del passaggio in
giudicato dei provvedimenti in esecuzione.

4.

E’, allora, pacifico, che, alla luce del riaffermato criterio, debba dichiararsi la

competenza del Tribunale di Palmi, quale giudice emittente la sentenza divenuta irrevocabile
per ultima.
A questo proposito, deve precisarsi che il certificato del casellario più aggiornato, tra
quelli intestati a FORIGLIO Giuseppe rinvenuti nel fascicolo trasmesso a questa Corte, riporta
come decisione passata per ultima in giudicato la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi,
Sezione distaccata di Cinquefrondi (in seguito accorpata al predetto Tribunale), in data
6.6.2008, divenuta irrevocabile il 28.6.2011.
Non risulta, invece, (ancora) annotata nel documento esaminato la decisione più recente
richiamata dal G.U.P. di Palmi ed indicata in premessa.
La mancata corrispondenza tra l’indicazione del predetto G.U.P. e le emergenze del
certificato è, in ogni caso, priva d’influenza sulla presente decisione, in quanto anche la
sentenza più recentemente divenuta irrevocabile risulta, come l’altra, pronunciata dal
medesimo Tribunale di Palmi.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Palmi, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

maggior conformità al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge di un

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