Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16935 del 14/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16935 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PUTZU GIOVANNI nato il 22/12/1980 a CAGLIARI
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 06/07/2017 del TRIBUNALE di CAGLIARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;

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Data Udienza: 14/02/2018

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza in data 6 luglio 2017 il Tribunale di Cagliari, pronunciando
quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta da Giovanni Putzu
avverso il provvedimento, emesso dallo stesso giudice in data 27 gennaio 2017, col
quale erano stati disposti il sequestro preventivo della somma di euro 16.500,00 e
contestualmente la relativa confisca disposta ai sensi dell’art. 12-sexies della legge
n. 356/91 in quanto egli era stato condannato per il delitto di ricettazione ed il
denaro costituiva il prodotto o il profitto di tale illecito.

procedere a confisca atipica non è compreso il nesso di pertinenzialità tra il bene ed
il reato per il quale è stata pronunciata condanna irrevocabile; dalle indagini
condotte dal GICO della G.d.F. era emerso che il Putzu nell’ultimo decennio aveva
accumulato debiti per oltre 120.000 euro il che è incompatibile con la lecita
disponibilità della somma confiscata, oggetto di risparmio accumulato con i redditi
percepiti dalla sua attività lavorativa lecita; sul requisito della proporzionalità tra
somma confiscata e redditi leciti percepiti dovevano ritenersi inattendibili le
dichiarazioni rese da Maria Carmen Sanna e da Pietro Corongiu circa l’incasso da
parte della prima di un importo in denaro per la cessione di un ciclomotore in realtà
appartenente al Putzu, l’attività lavorativa era risultata saltuaria e produttiva di
redditi modesti, comunque insufficienti a giustificare l’accantonamento della somma
di 16.500,00 euro.
1.2 Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’interessato
personalmente, il quale ne ha chiesto l’annullamento per:
a) Violazione, erronea, falsa applicazione degli artt. 321 commi 1 e 2 cod. proc. pen.
in relazione all’art 12-sexies DL 306/1992. La disposta confisca è stata
preceduta da un sequestro preventivo inutile, poiché la somma di denaro di €
16.500,00 non era più nella disponibilità dello scrivente essendo stata sottoposta a
sequestro, convalidato dal GIP e poi confermato in sede di riesame con
provvedimento richiamato dal giudice dell’esecuzione, che però non ha tenuto in
alcun conto la successiva pronuncia di annullamento emessa dalla Corte di
cassazione ed il conseguente annullamento disposto dal Tribunale in sede di rinvio.
O tali provvedimenti erano noti e comportavano la restituzione del denaro al suo
legittimo proprietario, oppure sono stati ignorati, ma il precedente decreto di
sequestro avrebbe impedito l’emissione della nuova misura.
b) Violazione, erronea e/o falsa applicazione dell’art.12-sexies D.L. n.306/1992,
totale

travisamento

del

dato

fattuale, omessa, carente

e/apparente

motivazione. Il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto essere differenti i presupposti

1

1.1 A fondamento della decisione il Tribunale rilevava che: tra i presupposti per

legittimanti i due sequestri disposti sullo stesso bene, ma poi ha fatto proprie le
argomentazioni dell’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame, annullata tre mesi
prima e riguardante un’ipotesi di confisca disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen. Ha
affermato che il ricorrente non avrebbe contestato i fatti posti a fondamento del
sequestro annullato, ma non precisa a quali fatti si riferisca e la non contestazione
riguarda le modalità del rinvenimento del denaro, in parte custodito in un cassetto
dell’abitazione, in parte consegnato spontaneamente. Deve però considerarsi che il
ricorrente ha riportato nel 2011 condanna irrevocabile per un episodio di
ricettazione commesso nel 2005, che dal 2008 in poi ha sempre svolto lavoro

calcolo effettuato dalla G.d.F. è certo quanto alle entrate, è solo presuntivo quanto
alle uscite e quindi non probante in sede penale, non considera il canone di appena
50,00 corrisposto per l’alloggio popolare occupato e la possibilità di risparmio di
parte del reddito percepito; che le informazioni acquisite mediante indagini difensive
provano la percezione di ulteriore reddito derivante dalla cessione di un motociclo e
dallo svolgimento in modo irregolare dell’attività di riparazione di motocicli e le
stesse sono state immotivatamente ritenute non credibili; che nel 2012 il ricorrente
aveva subito un accertamento fiscale all’esito del quale l’Agenzia delle Entrate aveva
ritenuto conseguiti redditi non dichiarati per 55.000,00 euro nel corso degli anni
2007-2008, circostanza ritenuta non giovare alla tesi difensiva a causa di un
travisamento del valore dell’avviso di accertamento. Inoltre, è stato considerato
l’indennizzo assicurativo di 6.000 euro, ma non quello di 9.000,00 euro del 2012, né
quello di 15.000,00 del 2011, mentre si è data per reale la passività di 120.000
euro.
Inoltre, la presunzione di illecita disponibilità è attenuata dalla risalenza della
condotta di ricettazione il che richiede una prova ancora più rigorosa della
sproporzione tra valore dei beni e redditi-capacità economica.
1.3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di
cassazione, dr.ssa Giuseppina Casella, ha chiesto l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1.Va premesso in punto di fatto che nei confronti del ricorrente sono
intervenuti plurimi provvedimenti giudiziali, riguardanti la somma di denaro in
contanti, pari a 16.500,00 rinvenuta in suo possesso in data 14/3/2016 ed
inizialmente sottoposta a sequestro ad opera della polizia giudiziaria, convalidato dal

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subordinato percependo una retribuzione mensile tra i 1.000 ed i 1.200 euro; che il

G.i.p. del Tribunale di Cagliari con decreto di sequestro preventivo emesso il 25
marzo 2016 ai sensi dell’art. 321, commi 1, 2 e

3-bis,

cod. proc. pen. sul

presupposto della ritenuta provenienza del denaro dal delitto di ricettazione.
Proposto riesame, il Tribunale di Cagliari con ordinanza in data 15 aprile 2016
confermava il provvedimento di sequestro e la Corte di cassazione con la sentenza
n. 53944 del 21/9/2016, su ricorso dell’interessato, annullava la decisione del
Tribunale del riesame per la rilevata omessa individuazione del “fumus commissi
delicti” del delitto di ricettazione, del quale il denaro costituiva il prodotto. Nel
successivo giudizio di rinvio il Tribunale del riesame con ordinanza in data 10

somma all’avente diritto.
In data 27 gennaio 2017 interveniva però l’ordinanza con la quale il Tribunale
di Cagliari, quale giudice dell’esecuzione, sottoponeva a sequestro preventivo ed a
confisca atipica ai sensi dell’art. 12-sexies L. n. 356/91 lo stesso importo di. denaro
a ragione della già disposta condanna irrevocabile del suo possessore per il delitto di
ricettazione.
1.1Dalla sequenza dei provvedimenti così richiamati e dalla formazione del
giudicato favorevole al proprietario del bene emerge che nessuna preclusione
sussisteva all’emissione del provvedimento di confisca, adottato sulla base di diversi
presupposti di fatto e di altra disciplina giuridica rispetto alla precedente decisione
applicativa della misura ablativa.
1.2 Al riguardo merita richiamare quanto statuito nella pronuncia delle Sezioni
Unite di questa Corte n. 29022 del 17/7/2001, Derouach, rv. 219221, che ha
riconosciuto la possibilità di imporre confisca ai sensi dell’art. 12-sexies L. n. 356 del
1992, non soltanto con la sentenza di condanna, ma anche con autonomo
provvedimento del giudice dell’esecuzione, il quale è chiamato alla verifica circa la
sussistenza dei presupposti legali per la sua applicazione dopo la formazione del
giudicato.Risultano illuminanti e pienamente condivisibili le seguenti osservazioni in
ordine al meccanismo procedurale che il giudice dell’esecuzione deve seguire: “La
confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in
grado di giustificare la provenienza, prevista dall’articolo 12-sexies d.l. 8 giugno
1992 n. 306, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 356, come modificato dal d.l. 20
giugno 1994 n. 399, convertito in legge 8 agosto 1994 n. 501, può essere disposta
anche dal giudice dell’esecuzione che provvede “de plano”, a norma degli articoli
676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero all’esito di procedura in contraddittorio
a norma dell’art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già
provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale”.
Per confutare le contestazioni, secondo le quali dovrebbe provvedersi soltanto nel

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gennaio 2017 annullava il decreto di sequestro, disponendo la restituzione della

giudizio di cognizione ed in ogni caso a contraddittorio pienamente attuato, le
Sezioni Unite hanno testualmente osservato: “l’obiezione più consistente che
l’opposto orientamento muove al riguardo fa leva sul penetrante accertamento che
di norma richiede la giustificazione della provenienza del possesso di patrimoni,
anche per interposta persona, che il condannato deve dare, ove il valore sia
sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla
sua attività economica. Intanto, sul punto deve osservarsi che la procedura “de
plano” in materia di confisca in sede esecutiva (art. 676 correlato all’art. 667 c.p.p.,
comma 4) postula una semplicità nell’accertamento – arg. anche dallo stesso art.
676, comma 2 – compatibile col provvedimento ablativo in oggetto ove i risultati da

patteggiamento. D’altra parte, non si rinviene una regola generale che riservi la
procedura in discorso alla confisca codicistica ed è apodittico affermare che le
questioni inerenti a tale misura siano sempre di facile soluzione mentre tale
semplicità non inerisce alla confisca speciale, richiedendosi di norma approfonditi
accertamenti. Tale assunto non ha un referente normativo che assurga a canone
definitorio di competenza. Comunque, esperita la procedura “de plano”, l’interessato
con l’opposizione avverso il provvedimento emesso può attivare il procedimento di
esecuzione ai sensi dell’art. 666 c.p.p. che prevede la piena attuazione del
contraddittorio (comma 4) e la possibilità di completa acquisizione probatoria
(comma 5 e art. 185 disp. att. c.p.p.) in ordine alla quale, in effetti, si esalta
l’esercizio del diritto di difesa. In ogni caso, nulla vieta al giudice dell’esecuzione di
disporre sin dall’inizio, come si è verificato nel caso in esame, il procedimento di
esecuzione, azionando direttamente il meccanismo del contraddittorio ai fini di un
immediato accertamento probatorio (Cass. Sez. 1 9/8/2000 n. 3599 e Sez. 3
28/7/95 n. 2414)…..Sotto il profilo costituzionale, nessun problema d’illegittimità
deriva accordando privilegio all’indirizzo che riconosce la competenza a disporre la
confisca in questione al giudice dell’esecuzione. Non in riferimento all’art. 24 Cost.,
comma 2, per quanto si è evidenziato, aggiungendo che il diritto di difesa non va
inteso in senso assoluto ma va modulato secondo l’oggetto (altro è in relazione
all’accertamento della colpevolezza, altro è in rapporto all’applicazione di una misura
di sicurezza patrimoniale). Il fenomeno del contraddittorio differito, poi, è presente
nel sistema (v. in materia di applicazione di misure cautelari, di procedimento per
decreto), senza che il doppio grado di merito sia un postulato generale (arg. ex art.
111 Cost., art. 593 c .p.p., comma 3 e, appunto, art. 666 c.p.p., comma 6, nonché
v. sentenze n. 236/84 e n. 116/74 della Corte Costituzionale)”.
Le Sezioni Unite hanno in tal modo riconosciuto che all’opposizione va
assegnato il ruolo di strumento essenziale di tutela, ineliminabile anche quando la
confisca sia disposta in una prima fase nel contraddittorio delle parti, perché offre
l’opportunità di far valere il diritto di difesa del soggetto condannato o del terzo e di

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ricercare, emersi in sede di merito, siano contenuti nella sentenza di condanna o di

contrastare la domanda con pienezza di poteri deduttivi, anche sul piano delle
acquisizioni probatorie. Anche quando la parte sia stata privata della possibilità di
interloquire sin dalla fase in cui è stata adottata la confisca per effetto della sua
esclusione da un grado del giudizio, tramite l’opposizione, può devolvere al giudice
dell’esecuzione, che esercita sempre la giurisdizione di merito, tutte le questioni che
non è stata in grado di sottoporre in precedenza al vaglio giudiziale e che non
potrebbe prospettare al giudice di legittimità, sicchè l’opposizione è configurata
quale rimedio per sopperire all’iniziale estromissione dal procedimento e dare il
giusto sfogo alle istanze degli interessati.

ritenere che l’emissione in fase di esecuzione del nuovo provvedimento di confisca
sia legittimo e non precluso dalle vicende relative al precedente provvedimento
definitivamente annullato.
2. Quanto al merito della decisione, il Tribunale, sul rilievo dell’irrilevanza del
nesso di pertinenzialità tra bene confiscato e reato per il quale sia intervenuta
sentenza di condanna definitiva, ha disatteso tutte le obiezioni difensive,
riconoscendo la sussistenza delle condizioni di legge per procedere a confisca
atipica, ovvero: la condanna del soggetto per un delitto compreso nell’elencazione
dell’art. 12-sexies; la sproporzione tra il valore del bene ed i redditi dichiarati e le
attività economiche svolte; la mancata giustificazione della provenienza lecita del
bene stesso.
2.1 Giova ricordare che in linea generale l’istituto della confisca disciplinato dal
D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, conv. in L. n. 356 del 1992, è stato delineato
dal legislatore quale misura di sicurezza patrimoniale atipica, replicante i caratteri
della misura di prevenzione antimafia disciplinata dalla L. n. 575 del 1965 e la
stessa finalità preventiva (Cass., Sez. Un., 17 luglio 2001, Derouach, rv. 219221); a
suo fondamento si indica la presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita nei
confronti del soggetto condannato perché responsabile di episodi criminosi di
particolare gravità ed allarme sociale sul presupposto della sproporzione tra il valore
del bene ed i redditi denunciati e l’attività economica dallo stesso svolta, con
imposizione sul condannato titolare o detentore di quei beni dell’onere di
giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di
superare tale presunzione perchè dimostrativi della loro lecita origine e di elidere in
tal modo l’efficacia probatoria dei dati contrari offerti dall’accusa. Si è, invece,
escluso che la disposizione di legge pretenda, sia un collegamento tra i beni del
condannato ed il delitto “presupposto” quale profitto o provento dello stesso, sia un
nesso pertinenziale tra i beni sottoposti a confisca e il reato per il quale è stata
riportata condanna, restando, quale conseguenza di tali premesse, indifferente

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La considerazione del caso di specie alla luce dei superiori principi induce a

l’epoca dell’acquisto del bene ed il suo valore, nel senso che la confisca opera anche
nel caso in cui i beni risultino acquisiti al patrimonio del condannato in epoca
precedente o successiva ai fatti contestati per i quali sia intervenuta condanna o che
il loro valore superi il provento del medesimo reato (Cass. Sez. Un., n. 920 del 17
dicembre 2003, Mantella, rv. 226490-492).
Tale principio, pur condivisibile in linea generale, merita però alcune
precisazioni. Esso è stato formulato in riferimento ad una fattispecie concreta nella
quale le acquisizioni patrimoniali erano avvenute in parte in periodo nel quale erano
stati compiuti alcuni episodi delittuosi per i quali era poi intervenuta condanna,
proseguiti anche successivamente, per cui tali elementi erano legati tra loro da

non consente di ritenere superfluo ed inconferente l’accertamento circa la data di
acquisto dei beni rispetto alla data di commissione del reato, dovendosi, piuttosto,
verificare il primo dato quale circostanza indicativa della illecita accumulazione,
essendo illogico escludere detto sospetto per i beni acquistati nell’arco temporale in
cui il delitto è stato commesso. Per quelli successivi il Collegio condivide la linea
interpretativa, secondo il quale “la confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306,
art. 12-sexies, non può essere disposta in relazione a beni acquistati dal condannato
dopo la sentenza di condanna, giacché, da un lato si vanificherebbe ogni distinzione
della disciplina di tale tipo di confisca con quella delle misure di prevenzione e,
dall’altro, si attribuirebbero al giudice dell’esecuzione compiti di accertamento tipici
del giudizio di cognizione” (sez. 2, n. 46291 del 06/11/2012, P.M. in proc. Polinti,
rv. 255239; sez. 1, n. 12047 del 11/02/2015, Nikolla, rv. 263096; sez. 1, n. 17539
del 21/10/2016, dep. 06/04/2017, Consiglio, rv. 269866; sez. 1, n. 51 del
19/12/2016, dep. 02/01/2017, Cecere, rv. 269293). Poiché la presunzione d’illecita
accumulazione, introdotta dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, trova il proprio
fondamento nell’accertamento definitivo della commissione di uno dei delitti indicati
nel medesimo articolo e nel suo epilogo con la sentenza di condanna, essa
determina anche l’estensione temporale sino alla quale opera la presunzione ed
autorizza la sottoposizione a confisca ex art.

12-sexies dei beni acquistati o

comunque entrati nella disponibilità del condannato fino alla data di passaggio in
giudicato della sentenza di condanna, oppure in un momento successivo se si
dimostri in modo specifico ed incontroverso che l’acquisto sia avvenuto con mezzi
ottenuti prima della condanna (così, in motivazione, sez. 2, n. 46291 del
06/11/2012, Polinti, rv. 255239).
Va poi richiamato anche l’indirizzo giurispudenziale, per il quale anche per gli
acquisti effettuati prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna
l’assoggettabilità a confisca riguarda quegli incrementi verificatisi a “ragionevole
distanza” da esso, mentre quelli molto antecedenti possono essere ritenuti estranei
al reato in relazione alle situazioni concrete che li collochino in diverso contesto
fattuale (sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, rv. 260529).

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vincolo di parziale contestualità. Inoltre, la sentenza Montella delle Sezioni Unite

2.2 Un autorevole avvallo esegetico alla soluzione enunciata è offerto dalla
recentissima pronuncia della Corte costituzionale n. 33 del 2018, che, chiamata a
scrutinare la legittimità costituzionale dell’art. 12-sexies nella parte in cui include la
ricettazione tra i delitti presupposto, dopo avere richiamato le consistenti modifiche
apportate al testo normativo dallo art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e le
linee di tendenza della novellazione, orientata al potenziamento ed all’ampliamento
del campo di operatività della confisca “allargata”, ha confermato l’assenza di un
nesso di derivazione tra i beni confiscabili ed il reato per cui è stata pronunciata
condanna, e neppure tra i medesimi beni e una più generica attività criminosa del
condannato, poiché, in presenza delle condizioni indicate dalla norma, opera la

che la coerenza di tale presunzione col sistema dei valori costituzionale passa
attraverso l’applicazione della confisca secondo il criterio, di matrice interpretativa,
della «ragionevolezza temporale»: in altri termini, ha ribadito quanto affermato da
questa Corte, ossia che il momento di acquisizione del bene “non dovrebbe risultare,
cioè, talmente lontano dall’epoca di realizzazione del “reato spia” da
rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una
attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è
intervenuta condanna. Si tratta di una delimitazione temporale
corrispondente, mutatis mutandis, a quella che le stesse sezioni unite hanno
ritenuto operante con riferimento alla misura affine della confisca di prevenzione
antimafia…La ricordata tesi della «ragionevolezza temporale» risponde, in effetti,
all’esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell’istituto
della confisca “allargata”, il quale legittimerebbe altrimenti – anche a fronte della
condanna per un singolo reato compreso nella lista – un monitoraggio patrimoniale
esteso all’intiera vita del condannato. Risultato che – come la Corte rimettente pure
denuncia – rischierebbe di rendere particolarmente problematico l’assolvimento
dell’onere dell’interessato di giustificare la provenienza dei beni (ancorché inteso
come di semplice allegazione), il quale tanto più si complica quanto più è
retrodatato l’acquisto del bene da confiscare”. Ha quindi avvertito la necessità di
specificare che l’area della «ragionevolezza temporale», entro la quale la
presunzione è destinata ad operare, va determinata in riferimento alle
caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità
sociale che il fatto rivela, sicchè spetta al giudice la possibilità di verificare se, in
relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità del suo autore – le
quali valgano, in particolare, a connotare la vicenda criminosa come del tutto
episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento – il fatto per cui è
intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal “modello” che vale a fondare la
presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato”.
2.3 Ebbene, nel caso di specie l’ordinanza si è limitata a considerare

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presunzione relativa di illegittima acquisizione dei beni stessi. Ha quindi riconosciuto

l’intervenuta pronuncia di condanna a carico del Putzu per il delitto di ricettazione
senza avere condotto alcuna verifica sul momento di acquisizione del denaro
rispetto al momento della irrevocabilità dell’accertamento giudiziale, se antecedente
o successivo, sicchè il corretto rilievo della superfluità per l’adozione della misura
ablativa della dimostrata derivazione del bene dalla commissione del reato non
risolve in modo soddisfacente e coerente col dettato normativo la tematica sollevata
con l’opposizione. Il che è tanto più vero in quanto, nel caso specifico, il bene
confiscato è costituito da denaro e dalla formazione del giudicato sono intercorsi
almeno cinque anni prima del suo reperimento e sequestro.

di rinvio si rinnovi l’esame dell’opposizione in base ai principi sopra esposti e si dia
conto delle verifiche fattuali condotte con esaustiva motivazione.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Cagliari.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2018.

S’impone dunque l’annullamento dell’ordinanza impugnata affinchè nel giudizio

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