Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16934 del 14/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16934 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PICCIONE MICHELE (RINUNCIANTE) nato il 25/03/1943 a MARSALA

avverso l’ordinanza del 21/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/s~ite le conclusioni del PG
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Data Udienza: 14/02/2018

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza in data 21 marzo 2017 il Tribunale di sorveglianza di Firenze
rigettava la richiesta, proposta da Michele Piccione, volta ad ottenere l’accertamento
della collaborazione impossibile in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione
di stampo mafioso ed omicidio, giudicati con la sentenza di condanna all’ergastolo,
emessa dalla Corte di Assise di appello di Palermo del 17/6/2005; irrevocabile

1.1 A fondamento della decisione il Tribunale di sorveglianza rilevava che non
erano state acclarate tutte le circostanze relative ai sodali ed alle azioni compiute dal
sodalizio mafioso del quale il Piccione era stato partecipe.
1.2 Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’interessato a mezzo del
difensore per chiederne l’annullamento per erronea applicazione della legge penale e
vizio di motivazione per essersi il Tribunale di sorveglianza pronunciato negativamente
sulla base delle caratteristiche tipiche della condotta di partecipazione ad associazione
mafiosa, senza procedere alla disamina degli argomenti difensivi ed interrogarsi su in
quale modo il condannato istante avesse potuto fornire un apporto conoscitivo sui fatti per
i quali ha riportato condanna. Inoltre, ha omesso di verificare che la condotta associativa si
era interrotta nel 2002 e che il Piccione è detenuto da oltre quindici anni senza che risulti il
mantenimento dei collegamenti con la consorteria di appartenenza.
1.3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di
cassazione, dr.ssa Antonietta Picardi, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
1.4 Con successiva memoria il ricorrente personalmente ha dichiarato di
rinunciare al ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia.
La manifestazione della volontà di rinunciare all’impugnazione esime dal prendere in
considerazione il merito del gravame e, secondo quanto prescritto dall’art. 591 cod. proc.
pen., rende inammissibile il ricorso.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, iOlifibblaio_2018
Il Consigliere estenso
Monica

SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria og

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( ktkO-W

Roma, n i 6_ APR, 2118

Il Presidente

iFrancesco Silvio Maria Bonito

1’8/4/2006.

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