Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16933 del 14/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16933 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHIOCHIA CATALDO nato il 04/12/1958 a TARANTO

avverso l’ordinanza del 28/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
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Data Udienza: 14/02/2018

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza in data 28 marzo 2017 il Tribunale di sorveglianza di
L’Aquila rigettava la richiesta, proposta da Cataldo Chiochia, volta ad ottenere
l’accertamento della collaborazione impossibile in relazione ai delitti di
partecipazione ad associazione di stampo mafioso, omicidio, distruzione di
cadavere, partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di

Corte di Assise di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto del
13/10/1999.
1.1A fondamento della decisione il Tribunale di sorveglianza rilevava che,
in riferimento agli omicidi in danno di Cosimo Murianni e Luigi Cristello ed ai
connessi reati in materia di armi, pur essendo state acclarate tutte le
circostanze relative, non era stata dimostrata l’altra condizione indefettibile
dell’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata del condannato, che
in successive sentenze era risultato ancora attivo, benchè detenuto, nel traffico
di droga e nel settore delle estorsioni, gestiti in collaborazione con altri
associativi detenuti mediante istruzioni impartite ai familiari durante i colloqui
in carcere, nonostante il comportamento corretto tenuto durante la
carcerazione.
1.2 Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’interessato
personalmente per chiederne l’annullamento per :
a) Manifesta illogicità ed inesistenza della motivazione che in vari punti è
contraddittoria rispetto all’obbligo di collaborare che è escluso in sede
processuale e non può trasformarsi in fase esecutiva in un dovere, cui è
subordinato l’accesso ai benefici penitenziari. Il Tribunale di sorveglianza ha
omesso di prendere in considerazione gli esiti degli accertamenti sull’attualità
della pericolosità sociale, trascurando l’orientamento giurisprudenziale, per il
quale in tema di concessione di tali benefici si deve avere riguardo ai risultati
del trattamento rieducativo e non alla gravità dei reati, né alla pericolosità del
condannato ritenuta dal giudice della cognizione, elementi valutabili solo come
dati sussidiari ai fini dello studio della personalità. L’ordinanza si limita a
richiamare le informazioni del personale penitenziario e della DDA di Lecce e ad
esprimere una critica sulla mancata partecipazione del Chiochia alle attività
trattamentali con una frase non sviluppata con considerazioni tese a spiegare
l’essenzialità e l’importanza di tali elementi ai fini del giudizio da formulare ed
a motivare la ritenuta pericolosità attuale del ricorrente. Inoltre, anche gli
affermati collegamenti con la criminalità organizzata sono indicati in modo
apodittico senza dati fattuali che li dimostrino e che siano prova dell

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stupefacenti, giudicati con la sentenza di condanna all’ergastolo, emessa dalla

perdurante operatività di associazioni criminali nel territorio di Taranto; non
sono stati presi in esame i passaggi della relazione della DDA in cui si evidenzia
l’avvenuta rescissione dei legami con la criminalità organizzata, che risulta
colpita da vari provvedimenti applicativi di misure cautelari personali senza che
i medesimi fatti fossero ascritti anche al Chiochia. Anche il coinvolgimento della
moglie in fatti di droga riguarda vicende risalenti nel tempo e non recenti.
b) Violazione di legge per erronea applicazione ed inosservanza dell’art. 4-bis

26567 del 7/4/2017 si è affermato il principio per cui l’accertamento
dell’ulteriore presupposto della rescissione dei collegamenti con la criminalità
organizzata spetta all’organo investito della richiesta di concessione del
beneficio penitenziario, che nel caso è rappresentato dal magistrato di
sorveglianza.
1.3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di
cassazione, dr. Felicetta Marinelli, ha chiesto l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.
1.L’art. 4-bis, comma 1-bis ord. pen. prevede che coloro, condannati per i
reati preclusivi ivi elencati, che siano nella concreta impossibilità di collaborare con
la giustizia possono essere ammessi ai benefici penitenziari “purchè siano acquisiti
elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata”:
in altri termini, per i citati condannati non è possibile che residui alcun dubbio sui
legami con le forme di criminalità organizzata, ma vi debbono essere elementi
positivi dimostrativi della recisione di ogni possibile legame di tal fatta.
Pur nel silenzio della norma, l’identità di

ratio

induce a ritenere che

l’accertamento della cd. collaborazione impossibile, specularmente a quanto
previsto per la collaborazione attiva, competa al tribunale di sorveglianza ex art.
58-ter, comma 2, direttamente per le materie rientranti nelle sue attribuzioni e
incidentalmente per quelle del magistrato di sorveglianza.
2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di cassazione, cui
questo Collegio intende aderire, in tema di ordinamento penitenziario, la qualità di
collaboratore a norma della L. 26 luglio 1975, n. 394, art. 58-ter e succ. modd. non
può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa di preventivo riconoscimento di
una condizione assimilabile ad uno “status”, ma deve essere accertata nell’ambito
di un procedimento di merito attivato dalla richiesta di ottenimento di un beneficio

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ord. pen. e vizio di motivazione. Con la recente sentenza Cass. sez. 1, n.

in relazione al quale l’accertamento della condotta collaborativa costituisce
presupposto per superare il divieto altrimenti posto dall’art. 4-bis della medesima
legge. (sez. 1, n. 9301 del 05/02/2014, Miranda Quintero, rv. 259471; sez. 1, n.
1865 del 05/03/1999, Sparta Leonardi, rv. 213066; sez. 1, n. 29195 del
19/06/2003, Zaccaro, rv. 225066; sez. 1, n. 38288 del 06/10/2005, Lauro, rv.
232464; sez. 1, n. 7267 del 31/01/2006, Mazzaferro, rv. 234072).
2.1. Ritiene il Collegio, sulla base di orientamento ormai consolidato e

1, n. 4473 del 03/07/1996, Brizuela, rv. 205637), aderendo ad autorevole dottrina,
che il provvedimento del tribunale che accerta preventivamente l’eventuale
collaborazione con la giustizia del detenuto, anche in riferimento alla richiesta di
benefici di competenza del magistrato di sorveglianza, sia autonomamente
impugnabile con ricorso per cassazione. Orienta questa conclusione l’inestricabile
situazione che si verrebbe a creare nel caso in cui la Corte di cassazione, adita dal
condannato che si è visto rigettare dal magistrato di sorveglianza la richiesta di un
provvedimento rientrante nella sua competenza, ad esempio un permesso premio o
l’assegnazione al lavoro esterno, per avere il tribunale di sorveglianza escluso
l’impossibilità della collaborazione, dovesse in accoglimento del ricorso ritenere
viziata questa verifica. In questo caso il giudice di legittimità non potrebbe che
annullare il provvedimento di rigetto e restituire gli atti al magistrato di
sorveglianza per un nuovo esame dell’istanza, senza però poter incidere sul
provvedimento negativo del tribunale, in quanto non investito dall’impugnazione.
Esame questo che il magistrato di sorveglianza non potrebbe che compiere sulla
base dello stesso accertamento ritenuto dalla Corte di cassazione viziato.
2.2. Sotto altro aspetto, osserva il Collegio che l’art.

58-ter, comma 2, ord.

pen., nel prevedere che “Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal
tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico
ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata
la collaborazione”, rimette al giudicante di verificare sulla base degli atti a
disposizione la sussistenza del requisito della impossibilità di qualsiasi attività
collaborativa. La norma, invece, nulla dice sull’accertamento da parte del tribunale
dell’ulteriore presupposto della rottura dei collegamenti con la criminalità
organizzata, che, a sua volta, “è condizione necessaria sia pure non sufficiente, per
valutare il venir meno della pericolosità sociale”. Ed anzi, il riferimento alle
“condotte” quale oggetto dell’accertamento e la mancanza, diversamente da quanto
figura nell’art.

4-bis,

comma 2, di uno specifico riferimento agli organi

istituzionalmente preposti a questa verifica, induce a individuare in questa ultima
norma la fonte che disciplina l’accertamento della persistenza dei collegamenti con
la criminalità organizzata. In questo senso, l’art. 4, comma 1-bis nel prevedere che
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diversamente da quanto affermato da più risalente sentenza di questa Corte (sez.

”I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno
dei delitti ivi previsti, purchè siano stati acquisiti elementi tali da escludere
l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva,
altresì nei casi in cui (….) l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità,
operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile
collaborazione con la giustizia”, va letto nel senso che spetta all’organo investito
della richiesta di un beneficio penitenziario, magistrato di sorveglianza o tribunale di

collegamenti con la criminalità organizzata. E la previsione del medesimo art.

4-bis,

comma 2, secondo cui “il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza
decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del
condannato” convalida tale interpretazione, espressamente individuando la
competenza del giudice di sorveglianza investito della richiesta del detenuto ad
attivare l’interpello – obbligatorio seppur non vincolante – del C.P.O.S.P., al fine appunto – dell’accertamento di tali collegamenti.
3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, dopo aver appurato che tutti
i fatti per cui il ricorrente era stato condannato erano stati integralmente accertati e
tutti i responsabili erano stati individuati, ha rigettato la sua richiesta, ritenendo che
lo stesso non avesse dato prova di avere reciso i rapporti con la criminalità
organizzata, giudizio questo che, per quanto detto, rientrava nella competenza del
magistrato di sorveglianza deputato al rilascio del permesso premio.
L’ordinanza va quindi annullata e gli atti trasmessi al tribunale di sorveglianza
che si atterrà al seguente principio di diritto “Ai fini della concessione di un
permesso premio, la devoluzione al tribunale di sorveglianza dell’accertamento
incidentale della collaborazione impossibile, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis,
ord. pen. non investe la valutazione sull’assenza di attualità di collegamenti con la
criminalità organizzata, costituente concorrente ma autonoma condizione per la
concessione dei benefici, che spetta al giudice di sorveglianza investito della
richiesta del beneficio, al quale spetta altresì svolgere l’indagine tramite il
C.P.O.S.P. prevista dal medesimo art. 4-bis, comma 2”.

P. Q. M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza dell’Aquila.
Così deciso in Ro
Il Consigliere estensor iffibikdtitSAZIONE

‘Prima Sezione Penale

Il Presidente

sorveglianza, procedere all’accertamento sulla esclusione di attualità di

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