Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16931 del 14/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16931 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAZZITELLI GRAZIANO nato il 22/04/1970 a NAPOLI

avverso la sentenza del 23/05/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BON ,.
lette/sentite le conclusioni del PG
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Data Udienza: 14/02/2018

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza in data 23 maggio 2017 il Tribunale di sorveglianza
dell’Aquila rigettava la richiesta, proposta dal detenuto Graziano Mazzitelli,
volta ad ottenere l’accertamento della collaborazione impossibile in relazione ai
delitti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, omicidio,
estorsione, rapina e violazione della legge sulle armi, giudicati con la sentenza

6/2/1998.
1.1A fondamento della decisione il Tribunale di sorveglianza rilevava che,
pur essendo state acclarate tutte le circostanze relative all’omicidio di Luigi
Caiazzo, del quale il Mazzitelli era stato il mandante, non era stata dimostrata
l’altra condizione indefettibile, richiesta per legge, dell’assenza di collegamenti
con la criminalità organizzata per l’elevata pericolosità sociale del condannato,
soggetto dall’indole aggressiva ed incline al crimine, oltre che a lungo
esponente dell’organizzazione camorristica sino al suo arresto, avvenuto nel
1993, sicchè il vincolo associativo non poteva ritenersi venuto meno solo per
effetto del decorso del tempo nell’assenza di qualsiasi manifestazione di
dissociazione o di pentimento, nonostante l’avvio di un percorso di
rielaborazione critica delle esperienze passate.
1.2 Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’interessato
personalmente per chiederne l’annullamento per erronea applicazione della
legge. Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza si è pronunciato
negativamente senza procedere alla raccolta delle informazioni necessarie e
tenendo conto soltanto dei dati forniti dagli organi di polizia; avrebbe, invece,
dovuto attenersi ad altri parametri valutativi, quali il corretto comportamento
tenuto nel corso della lunga carcerazione ed i risultati del trattamento rieducativo.
Non è sufficiente riprodurre la carriera delinquenziale del soggetto che si dissocia da
ogni ideologia e tipologia delinquenziale, né richiamare la pericolosità sociale o la
gravità dei reati commessi. Inoltre, con ordinanza emessa in data 5/6/2017 il
Magistrato di sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’istanza di
concessione di un permesso premio a ragione del fatto che egli deve ancora
scontare le pene temporanee, motivazione superata con l’ordinanza impugnata.
1.3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di
cassazione, dr. Ferdinando Lignola, ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso.

Considerato in diritto

1

di condanna all’ergastolo, emessa dalla Corte di Assise di appello di Napoli del

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi aspecifici e manifestamente
infondati.
1.L’ordinanza in esame, premesso che il Mazzitelli sta espiando pena
dell’ergastolo perché irrevocabilmente condannato per il delitto di omicidio
aggravato dalla crudeltà e dall’intento di agevolare organizzazione di stampo
mafioso, commesso con modalità atroci e particolarmente riprovevoli in danno

Mazzitelli stesso per non avere inteso cedere alle pressioni estorsive ed averlo
offeso pubblicamente, ha rilevato che quanto emerso nel giudizio di cognizione ha
già consentito di ricostruire compiutamente ogni circostanza relativa al predetto
delitto, sia le sue modalità, sia le finalità perseguite. Ha quindi sottoposto ad
attento esame le informazioni trasmesse dalla D.D.A. della Procura di Napoli e della
Procura Nazionale Antimafia in ordine: alla condotta scarsamente collaborativa
tenuta dal Mazzitelli nel corso delle indagini e del procedimento a suo carico, nel
quale, dopo le parziali ammissioni, vi era stato un tentativo di ritrattazione; alla sua
pessima fama di soggetto violento, temuto dalla cittadinanza, proclive a crimine ed
aduso a ricorrere alle armi per risolvere qualsiasi conflitto e per assicurare il
predominio dell’organizzazione camorristica nella quale ha militato per un protratto
arco temporale; al ruolo rivestito nell’associazione quale esponente dell'”ala
militare” e “picchiatore”; all’assenza di qualsiasi sintomo di dissociazione o di presa
di distanza da relazioni e logiche criminali. Non è mancata poi nemmeno la
considerazione dei risultati del trattamento carcerario, in ordine ai quali il Tribunale
di sorveglianza, avvalendosi delle informazioni trasmesse dagli operatori
penitenziari, ha rimarcato che, nonostante il comportamento formalmente corretto,
il Mazzitelli non ha ancora maturato un serio atteggiamento di revisione critica
rispetto alle passate esperienze criminose e necessita della protrazione dell’opera
rieducativa. Sulla scorta di tali presupposti il Tribunale di sorveglianza ha concluso
per la mancata dimostrazione della recisione dei collegamenti con la criminalità
organizzata camorristica.
2. Ebbene, la conclusione così sintetizzata si è correttamente avvalsa della
considerazione dell’azione criminale come ricostruita processualmente nella
pronuncia passata in giudicato, delle sue caratteristiche e dello specifico apporto
concorsuale offerto dal ricorrente, nonché delle informazioni fornite dalle forze
dell’ordine e dall’ufficio requirente presso il giudice competente per i reati in ordine
ai quali la collaborazione non si è potuta prestare, secondo quanto previsto dal
disposto dell’art. 58-ter ord. pen., comma 2.
Nella disamina condotta dai giudici di sorveglianza, come esposta nel
provvedimento in esame, non è dato ravvisare alcun profilo di illegittimità, né di
2

dell’imprenditore Luigi Caiazzo, punito su deliberazione assunta personalmente dal

carente o illogica motivazione laddove si è ritenuto che il Mazzitelli non avesse dato
prova di aver interrotto i collegamenti con gli ambienti criminosi di provenienza.
Per contro, l’impugnazione contesta infondatamente l’utilizzo probatorio delle
informazioni degli organi di polizia senza smentirne il fondamento fattuale e senza
considerare la disposizione di legge che eleva tali documenti a fonti di conoscenza
compulsabili ai fini della valutazione richiesta dal caso specifico. Inoltre, richiama la
correttezza del proprio comportamento carcerario senza ancora una volta
confrontarsi realmente col contenuto delle osservazioni esposte dai giudici di merito

comunque la mancata dissociazione dal contesto camorristico, che soltanto in
ricorso con affermazione labiale e tardiva, oltre che generica, si assume essere
avvenuta in riferimento ad ogni “ideologia e tipologia delinquenziale”. Espressioni
queste che sono prive di un reale significato di critica e di contestazione del
percorso motivazionale dell’ordinanza impugnata.
Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la
conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in
ragione dei profili di colpa insiti nella presentazione di siffatta impugnazione, anche
al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si reputa
equo liquidare in euro 2.000,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2018.

e senza smentire il solo parziale processo di responsabilizzazione in atto e

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