Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16930 del 30/03/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16930 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Catanzaro, avverso la
sentenza del 24/07/2015 del Giudice di Pace di Catanzaro pronunciata nei
confronti di FONTANELLA GIUSEPPINA nata il 02/01/1948;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aurelio
Galasso, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità per sopravvenuta carenza
d’interesse;
uditi i difensori, avv.ti Paolo brio in sostituzione dell’avv.to Alessio Spadafora
(per la parte civile Pietro Ippolito), e Michele De Cillis, in sostituzione dell’avv.to
Domenico Viscomi (per l’imputata), che hanno concluso chiedendo,
rispettivamente, la declaratoria che il fatto non è più previsto dalla legge come
reato e che il ricorso del Pubblico Ministero sia rigettato

FATTO e DIRITTO

1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso
per cassazione contro la sentenza con la quale, in data 24/07/2015, il Giudice di
Pace di Catanzaro aveva dichiarato non doversi procedere – per difetto di valida

Data Udienza: 30/03/2016

querela – nei confronti di FONTANELLA Giuseppina, imputata per il reato di
danneggiamento semplice ex art. 635 cod. pen. sostenendo l’erroneità della
pronuncia in quanto il diritto di querela spettava anche all’Ippolito alla stregua
della giurisprudenza della Corte di legittimità secondo la quale l’art. 635 cod.
pen. accorda la tutela a qualunque soggetto che un qualsiasi titolo giuridico
utilizzi il bene interessato o comunque ne riceva un’utilità.

2. Il ricorso del Pubblico Ministero non è manifestamente infondato.

(come quello per cui è processo) è stato depenalizzato, ex dlgs n. 7/2016, va
dichiarata la non procedibilità perché il fatto non è più previsto dalla legge come
reato.

P.Q.M.
ANNULLA
La sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge
come reato
Così deciso il 30/03/2016

Di conseguenza, poiché nelle more, il reato di danneggiamento semplice

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